Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 37149

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 37149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37149
Data del deposito : 22 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHENG XIAOJIE nato il 06/01/1965 avverso l'ordinanza del 31/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore presente che ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Z X ricorre avverso l'ordinanza in data 23/1/2020 del Tribunale di Roma che ha parzialmente accolto il suo riesame avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, annullandolo limitatamente alle calzature avente il marchio contraffatto Saucony e Diadora e confermandolo con riguardo alle calzature con marchio contraffatto NIKE. Deduce: Violazione di legge e inosservanza di norme processuali con riguardo agli artt. 474, 474-ter e 648 c.p., in relazione agli artt. 250, 252, 253, 2 `5? 257 e 324 c.p.p. Insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.pen. Marchi distintivi e marchi ornamentali. Il ricorrente premette che pendono due distinte vicende procedimentali, tra loro separate: l'una legata al sequestro a iniziativa della Polizia giudiziaria disposto a carico di tale K J e sull'autoveicolo da questi condotto;
l'altra legata al decreto di sequestro a carico della ricorrente e di tale G, eseguito nei magazzini di Tivoli e di Roma. Vengono, dunque, illustrati i motivi esposti con l'istanza di riesame, con particolare riguardo all'assenza dei marchi contraffatti Saucony, Adidas e Nike sulle calzature in sequestro. La difesa sostiene che tanto è dimostrato dalla consulenza tecnica della difesa, dalla precedente pronuncia del Tribunale del riesame con riferimento alle medesime calzature Nike, dalla storia dell'imprenditrice, titolare del marchio REECA impresso sulle calzature con evidente insussistenza del reato di cui all'art. 474, cod.pen. Si assume una contraddittorietà tra la parte di motivazione che ha annullato il sequestro in relazione al marchio Saucony e Diadora e la parte di motivazione che, invece, l'ha confermato per il marchio Nike. A dimostrazione dell'assunto il ricorrente pone a raffronto le due parti di motivazione. Si aggiunge che il tribunale ha ritenuto la contraffazione del marchio in
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