Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13731

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13731
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) V N nato a Canosa di Puglia il 23/02/1985 2) V A V nato a Canosa di Puglia il 04/11/1983 3) V F nato a Bari il 22/12/1990 4) M R nato a San Ferdinando di Puglia il 27/05/1960 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del Tribunale del Riesame di Foggia. Letti gli atti, il ricorso e le note conclusive depositate dalla difesa. udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale P M che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dei terzi interessati, Avv. D D T che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. N V, F V, A V, Ripalta MVELLIA nella qualità di terzi interessati, propongono, a mezzo del loro difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Foggia, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 26 maggio 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia nei confronti di M V in relazione ai reati di cui agli artt. 2621, cod. civ., 4 d.l.gs. 74/2000 e 648-ter 1 cod. pen., ha rideterminato le somme da mantenere in sequestro 2. I ricorrenti lamentano, con un primo motivo di impugnazione, l'inosservanza e la violazione dell'art. 2621 cod. civ. e degli artt. 125, 309 e 324 cod. proc. pen. nonché la motivazione apparente ed erronea in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di false comunicazioni sociali. La motivazione sarebbe erronea laddove, in modo illogico ed apodittico, addebita al VISAGGIO condotte illecite relative a comunicazioni sociali di compagini societarie cui il ricorrente era estraneo (società Eurocenter srl, Promoceri srl e Varda srl). Diversamente da quanto apoditticamente affermato dai giudici del riesame, le operazioni contabili indicate nel capo di incolpazione sarebbero, a giudizio della difesa, avvenute in piena conformità al codice civile ed ai principi contabili, e descriverebbero correttamente i rapporti di conferimento tra le distinte compagini societarie con conseguente non configurabilità del reato di falso in bilancio. In particolare, la variazione delle voci dell'attivo patrimoniale della società Eurocenter srl rifletterebbe, in modo ineccepibile, la diversa composizione qualitativa dell'attivo a seguito dell'operazione di conferimento dei terreni in favore della società Mirvo. Anche l'appostazione contabile con cui la società Mirvo ha mantenuto il surplus di valore del bene conferito rispetto al valore nominale delle quote sottoscritte nella voce «riserva da conferimenti» sarebbe stata effettuata nel rispetto della prassi contabile.

2. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. ed eccepiscono l'intervenuta prescrizione del reato di falso in bilancio in data anteriore all'emissione del provvedimento di sequestro impugnato.

2.1. Il Tribunale ha affermato che le comunicazioni sociali, poste in essere fino al deposito del bilancio del 30 maggio 2016, non sarebbero prescritte in quanto, prima del decorso del termine di prescrizione, sarebbe intervenuto uno degli atti interruttivi di cui all'art. 160 cod. pen. (ordinanza applicativa di misura cautelare personale depositata dal giudice per le indagini preliminari in data 28 maggio 2022). Secondo i ricorrenti, tale affermazione sarebbe erronea in quanto detta ordinanza cautelare personale è stata emessa nei confronti di M V esclusivamente in relazione al reato di autoriciclaggio;
di conseguenza il provvedimento non potrebbe assumere efficacia interruttiva del termine di prescrizione in relazione al reato di falso in bilancio in considerazione della mancata emissione del titolo cautelare in relazione a tale fattispecie.

2.2. A giudizio della difesa, anche l'individuazione della data di consumazione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. non sarebbe corretta;
i giudici di merito hanno, infatti, affermato che il reato si sarebbe perfezionato nel momento del deposito del bilancio, affermazione erronea in quanto il falso in bilancio si sarebbe
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