Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/03/2021, n. 08199
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LECCE CRISTIAN nato a ROMA il 19/08/1973 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. C D L ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. D L eccepisce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il motivo ripropone i medesimi argomenti già dedotto in appelio senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, A e altri, Rv. 243838).