Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2017, n. 21191
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La domanda di nullità della registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) riconosciuta in Italia prima dell’entrata in vigore del Reg. CE n. 479 del 2008, avendo contenuto analogo a quella di nullità del marchio registrato, è soggetta alla giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 120, comma 1, Codice della proprietà industriale, atteso che secondo l’art. 51 del detto Reg. CE le denominazioni già riconosciute a livello nazionale risultano automaticamente protette in sede europea, una volta trasmessi dagli Stati i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali di approvazione, senza ulteriore sindacato da parte della Commissione.
Sul provvedimento
Testo completo
21 19 1\ 17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO RENATO RORDORF -Primo Pres.te f.f. - DI GIURISDIZIONE GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 09/05/2017 - BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - CC R.G.N. 9192/2016 ETTORE CIRILLO - Consigliere - hon 2 1 1 9 1 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - CI. CARLO DE CHIARA - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - - Rel. Consigliere - MARIA ACIERNO Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9192-2016 proposto da: BAGLIO SAN VITO S.R.L., CANTINA GIACCO S.C. COOP. AGRICOLA, BOTTE DI VINO DI ANDREA TA & C. S.N.C., BAGLIO GIBELLINA S.R.L., CONSORZIO VOLONTARIO TUTELA VINI DOC SALAPARUTA, ROMEO VINI DI ROMEO ANTONINO & C. S.A.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO PACCIANI, che 7 1 le rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO PARLATORE, PAOLO MARZANO e GERLANDO GIBILARO;
- ricorrenti -
contro
DUCA DI SALAPARUTA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO DE BOSIO;
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrenti -
nonchè
contro
MADONNA DEL PIRAINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 9034/2016 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. LUIGI SALVATO, il quale chiede, in linea principale, che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario e rimettano le parti davanti allo stesso;
in via gradata, che dispongano rinvio pregiudiziale, nei termini precisati in motivazione. ORDINANZA 1.Le s.r.l. Baglio Gibellina E Baglio San Vito;
la s.n.c. Botte di Vino di RE NO & C;
la soc.coop agricola Cantina Giacco;
il Consorzio volontario di tutela dei vini Doc Salaparuta e la s.a.s. Ric. 2016 n. 09192 sez. SU - ud. 09-05-2017 -2- Romeo Vini di RO TO & C. hanno proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in riferimento al giudizio. promosso davanti al Tribunale di Milano dalla s.p.a. Duca di Salaparuta anche nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, avente ad oggetto: l'accertamento e la dichiarazione di nullità della registrazione di denominazione di origine protetta, (d'ora in poi denominata con l'acronimo D.O.P) "Salaparuta" datata 8 agosto 2009 e del precedente riconoscimento effettuato con decreto 8 febbraio 2006 ed entrato in vigore il 7 marzo 2006 in quanto decettiva, in mala fede e priva dei requisiti di pregio, rinomanza, qualità e connessione con il territorio, ed in ogni caso in quanto interferente con il marchio "Salaparuta" icona della qualità del vino siciliano;
l'accertamento della violazione del diritto di proprietà intellettuale appartenente alla società attrice;
la condanna dei produttori sopraindicati anche per concorrenza sleale per aver richiesto in malafede il riconoscimento della D.O.P di Salaparuta e il Ministero delle Politiche Agricole per aver accolto la domanda con dolo o colpa;
l'inibitoria alla produzione ed immissione in commercio nonché alla pubblicizzazione dei vini contrassegnati "Salaparuta" in funzione di denominazione di origine protetta;
il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contrassegnati con segno interferente con il marchio dell'attrice. A sostegno delle domande proposte la s.p.a. Duca di Salaparuta aveva evidenziato che, successivamente alla cessione ad essa del marchio da parte della regione Sicilia, relativamente ai vini da esso contrassegnati e prodotti a Casteldaccia in provincia di Palermo, è stato illegittimamente accolta la domanda di un gruppo di produttori del paese di Salaparuta (provincia di Trapani), volta al riconoscimento di una denominazione di origine protetta omonima, con decreto 8 Ric. 2016 n. 09192 sez. SU - - ud. 09-05-2017 -3- febbraio 2006, emesso dal direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari alla quale è seguita la registrazione nel relativo registro dell'Unione Europea avvenuta in data 8/8/2009. La nullità viene dedotta sulla base di tre profili: l'anteriorità ad alta rinomanza del marchio "Salaparuta";
la malafede dei richiedenti e dei concedenti;
l'assenza del requisito dello speciale pregio e dell'alta rinomanza della denominazione nonché del collegamento tra detti elementi e l'ambiente geografico umanizzato (terroir). La validità di una DOP è sindacabile sul piano giurisdizionale in quanto da includere, a tutti gli effetti, nell'ambito della tutela della proprietà industriale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Unione di Parigi del 1883 ed ex art. 1 Codice della proprietà industriale (d.lgs n. 30 del 2005). Ne consegue che la validità del riconoscimento e della registrazione di una DOP è rimessa alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria come accade per qualsiasi altro diritto di proprietà industriale.
1.1.I convenuti hanno fondato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione su due distinti profili: in primo luogo hanno rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo la sussistenza della giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea ex artt. 256 e 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (d'ora in poi denominato con l'acronimo TFUE) dal momento che la registrazione della DOP "Salaparuta" è avvenuta sulla base del Reg. n. 479 del 2008 secondo il quale il procedimento di registrazione si articola in due fasi: una davanti agli organi nazionali, definita preliminare, e la successiva davanti la Commissione. Si può proporre opposizione davanti alla Commissione ma soltanto da parte di una persona fisica o giuridica stabilita o residente in uno Stato terzo rispetto a quello che ha richiesto la protezione. Ric. 2016 n. 09192 sez. SU - ud. 09-05-2017 -4- Le norme nazionali applicabili (legge n. 164 del 1992 successivamente abrogata dal d.lgs n. 61 del 2010) stabiliscono coerentemente con quelle UE che il conferimento della protezione D.O.P. e I.G.P. (indicazione geografica protetta) avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione davanti la Commissione con conseguente insussistenza della giurisdizione italiana di fronte alla domanda volta alla dichiarazione di nullità della registrazione. La diversa soluzione invocata dalla società attrice non trova conforto nell'art. 117 del Codice della proprietà industriale in quanto la norma si riferisce ai marchi internazionali e non a quelli comunitari e non è applicabile alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche le quali non possono essere dichiarate nulle ad opera di un giudice nazionale una volta che abbiano superato il vaglio preventivo della Commissione dell'Unione europea (ratione temporis della Comunità europea) e siano state registrate, risultando sindacabili soltanto all'interno dei rimedi giurisdizionali apprestati dal TFUE. In secondo luogo per ciò che riguarda la fase che si chiude con il decreto ministeriale di riconoscimento della DOP e approvazione del relativo disciplinare, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l'art. 43 del Reg. CE n. 479 del 2008 è una norma di azione che lascia all'autorità amministrativa l'apprezzamento della notorietà e della reputazione del preesistente marchio commerciale. L'autorità amministrativa è tenuta a risolvere il conflitto tra chi domandi il riconoscimento di una denominazione geografica ed il titolare del preesistente marchio recante omologa denominazione. Tale potere conformativo fa degradare la posizione del titolare del marchio ad interesse legittimo.
1.3 Oltre alle eccezioni relative al difetto di giurisdizione viene sollecitata la rimessione alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale la seguente questione interpretativa: "se sia compatibile Ric. 2016 n. 09192 sez. SU - ud. 09-05-2017 -5- con il Reg. CE n. 479 del 2008 e con l'art. 263 del TFUE l'attribuzione al giudice nazionale sull'atto di registrazione della Commissione Europea dell'8 agosto 2009 della D.O.P "Salaparuta".
2. Con il proprio controricorso la s.p.a. Duca di Salaparuta ha opposto: l'inammissibilità del proposto regolamento preventivo di giurisdizione per essere stata prospettata dalle società ricorrenti l'inammissibilità dell'azione per inesistenza del diritto a far valere la nullità del diritto di proprietà industriale "denominazione di origine protetta", una volta riconosciuta la predetta qualificazione da parte delle autorità competenti in sede UE, anche in considerazione dell'inapplicabilità dell'art. 117 del Codice della proprietà industriale alla fattispecie;
nel merito la giurisdizione del giudice italiano alla luce del citato art. 117 secondo il quale le azioni a tutela del proprio diritto di proprietà industriale non è limitato dalla preventiva registrazione brevettazione concorrente o contrapposta. La denominazione di origine protetta è un titolo di proprietà industriale così come stabilito dall'art. 1 del Codice di proprietà industriale e come già affermato nella Convenzione di Unione di Parigi del 1883 (fin dalla revisione di Washington del 1911). Ne consegue che la registrazione determina una presunzione di legittimità che può essere validamente contestata e rimossa da chi sia in possesso di un diritto di proprietà industriale pregiudicato dalla denominazione di origine protetta. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito questo principio nel quadro normativo ante Regolamento CE n. 479 del 2008 ma la questione si pone negli stessi termini nel quadro normativo innovato dalle norme dell'Unione europea. In ordine alla giurisdizione del giudice italiano la s.p.a. Duca di