Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2024, n. 26135

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Sentenza
5 aprile 2024
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5 aprile 2024

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Il delitto di illecita influenza sull'assemblea, che è reato di evento, è posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, sicché gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente alterare la formazione delle maggioranze assembleari, il che presuppone che l'assemblea sia stata non virtualmente, ma effettivamente tenuta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2024, n. 26135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26135
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

26135-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 913/2024 UP 05/04/2024- ROSSELLA CATENA R.G.N. 46197/2023 MARIA TERESA BELMONTE FRANCESCO CANANZI Relatore DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 23 ottobre 2023, confermava quella del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di FA MI, in ordine a due delitti di illecita influenza sull'assemblea ai sensi dell'art. 2636 cod. civ. commessi in relazione alla MMC S.r.l. (capo a) e alla Alutek S.r.l. (capo c). In particolare, a MI, commercialista, veniva contestato di avere agito in tale qualità in concorso con AN LI, figlio di TT LI, originario amministratore unico delle due società, deceduto il 15 settembre 2018. TT LI aveva avuto due figli, AN e IA, da un primo matrimonio e poi aveva spostato SA AN. MI si occupava, quale consulente, delle società della famiglia LI. La condotta contestata sub capo a) ebbe a svolgersi, nella ricostruzione delle conformi sentenze di merito, prima del decesso di LI, intervenuto il 15 settembre 2018, in quanto la registrazione del verbale di assemblea presso la Camera di commercio di Monza, effettuata a cura di MI, intervenne il 14 settembre 2018. MI è stato ritenuto consapevole della falsità del verbale, a fronte di una assemblea «in realtà mai tenutasi» (così si legge nella contestazione), alla quale non parteciparono né l'amministratore unico socio dimissionario, TT LI - che dal verbale risultava essersi invece dimesso in quella sede, consentendo così l'attribuzione dell'incarico al figlio AN - né la segretaria dell'assemblea, OR MA, risultando apposte le rispettive sottoscrizioni false al verbale medesimo. Tali condotte risultavano idonee, per i Giudici di merito, a realizzare il risultato di far apparire conseguita la necessaria maggioranza societaria e, quindi, a "determinare la maggioranza" per il funzionamento dell'assemblea, altrimenti interdetto, procurando l'ingiusto profitto costituito dall'assumere la carica di amministratore da parte di AN LI, precludendo così l'effettiva partecipazione dei soci per quota ereditaria, vale a dire SA AN, seconda moglie dell'TT, e la figlia IA TY LI. La seconda condotta, invece, contestata sub capo b), consisteva nella tenuta di due assemblee della Alutek S.r.l. dopo il decesso di TT LI, in data 16 ottobre 2018, sempre con il concorso di MI, nella qualità di segretario dell'assemblea e incaricato della registrazione dei verbali di assemblea, risultando falsamente costituita la maggioranza dei soci alla assemblea ordinaria convocata per il cambio dell'organo amministrativo da consiglio di amministrazione a - amministratore unico con attribuzione dell'incarico a AN LI, in forza di una precedente assemblea, tenuta lo stesso giorno, che lo aveva nominato rappresentante comune dei diritti dei comproprietari delle quote di partecipazione al capitale sociale, estromettendo da entrambe le assemblee SA AN, socia perché erede del marito TT.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di FA MI, consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al capo a), lamentando che la sentenza impugnata abbia attribuito un ruolo centrale alle dichiarazioni della assistente di TT LI, OR MA, che aveva riferito che 2 MI ebbe a redigere il verbale falso e a depositarlo presso la camera di commercio, senza il consenso di AN LI. Lamenta il ricorrente che le dichiarazioni rese dalla MA risultavano inattendibili, perché caratterizzate da un evidente interesse di tutela nei confronti di AN LI, il che renderebbe illogica l'attribuzione di responsabilità esclusiva a MI, che in sé nessun interesse avrebbe avuto ad agire in autonomia, senza il concorso del AN. Tale deficit di attendibilità della MA sarebbe stato sottovalutato dalla Corte territoriale, tanto più che la dichiarante viene indicata da AN, moglie di TT LI, come legata da un rapporto strettissimo al figlio di quest'ultimo, AN. Difetterebbero, inoltre, riscontri esterni al narrato della dichiarante, non potendo ritenersi tali le affermazioni di AN. Inoltre, osserva la difesa, se MI avesse agito in autonomia, si sarebbe indicato come presente all'assemblea, il che non avvenne, risultando illogica la ricostruzione operata dalla Corte territoriale. Né MI poteva essere stato incaricato da TT LI, in quanto lo stesso aveva riferito alla moglie che mai avrebbe voluto riconoscere al figlio AN il ruolo di amministratore.

4. Il secondo motivo, sempre in relazione al capo a), denuncia violazione di legge penale in quanto MI, non avendo partecipato alla assemblea, o predispose il verbale, come accadeva, o si limitò a depositarlo, senza poter sospettare della volontà fraudolenta del AN, tanto più che TT LI al tempo dell'assemblea, il 4 settembre 2018, risultava essere in condizione di partecipare. Anche il deposito

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