Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2007, n. 1821
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In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la disciplina transitoria della nuova normativa degli illeciti disciplinari contenuta nel d. lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006 (efficace dal 19 giugno 2006) dettata dall'art. 32 bis dello stesso d. lgs. come introdotto per effetto dell'art. 1, comma terzo, lett. q) della successiva legge n. 269 del 2006, impone una lettura coordinata del secondo comma dello stesso art. 32 bis con il primo, il quale stabilisce che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore", così circoscrivendo l'ambito di operatività della regolamentazione transitoria, con la fissazione di un limite costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare, da cui deriva la conseguenza in virtù della quale soltanto se detto procedimento è stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, l'applicabilità delle disposizioni del r.d. lgs. n. 511 del 1946 è subordinata alla condizione dell'essere "più favorevoli" all'incolpato. Il secondo comma del citato art. 32 bis apporta, infatti, una deroga alla regola generale prevista dal primo, sicché la sua sfera di applicabilità non può essere più ampia e non include, quindi, le ipotesi in cui (come nella specie in cui il magistrato era stato sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione di cui all'art. 18 del r.d. lgs. n. 511 del 1946 per fatti antecedenti dalla data di efficacia del d. lgs. n. 109 del 2006) non solo la commissione del fatto, ma anche l'inizio dell'azione disciplinare, risalgono ad epoca anteriore al 19 giugno 2006, coincidente - come detto - con la data nella quale le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 109 del 2006, a norma del suo art. 32, sono divenute "efficaci". Tale opzione ermeneutica trova conferma anche nel rilievo che il richiamato secondo comma del menzionato art. 32 bis, prevedendo l'applicabilità, ove più favorevoli, anche di disposizioni relative al procedimento, non può che riferirsi ad atti ed attività procedimentali ancora da compiere.
Nei comportamenti riconducibili all'illecito disciplinare previsto dall'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 (successivamente abrogato per effetto del d. lgs. n. 109 del 2006) rientravano tutti quei comportamenti che implicavano una immeritevolezza della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato alla quale conseguiva una compromissione del prestigio e della credibilità del singolo appartenente all'Ordine giudiziario nonché dello stesso intero Ordine, che si concretizzavano con il venir meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, oltre che degli analoghi precetti dettati in materia dal Codice etico della magistratura, approvato dal C.D.C. dell'A.N.M. in data 7 maggio 1994. Pertanto, in relazione a tali parametri, si prospetta legittima l'irrogazione della sanzione disciplinare, da parte della competente sezione del Consiglio Superiore della magistratura (con decisione che sia stata adeguatamente motivata e priva di vizi logici, come ritenuto nella specie), nei confronti di un magistrato dell'ufficio del P.M. che, dopo aver concluso un accordo transattivo con un istituto di credito in conseguenza di un'azione civile dallo stesso magistrato promossa per il risarcimento dei danni riconducibili all'illecita divulgazione di notizie relative alla sua posizione economica in corso presso la banca, abbia omesso, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 cod. proc. pen. implicante la formalizzazione della dichiarazione di astensione al Capo dell'Ufficio, di rendere nota a quest'ultimo l'esistenza del suddetto rapporto di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a giustificare per l'appunto la sua astensione - in concreto invece non esercitata - dalla trattazione di una serie di indagini penali a carico di soggetti rappresentanti la banca con la quale era intercorsa la pregressa relazione giuridica privata.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM, elettivamente domiciliato in LOCALITA1,
presso lo studio dell'avvocato NOME2,
rappresentato e difeso dall'avvocato NOME3, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10/06 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 21/04/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/07 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato NOME3;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la Cassazione del ricorso senza rinvio. FATTO E DIRITTO
1. Il Dottor OM, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 21 aprile 2006, con la quale la Sezione disciplinare del C.S.M. gli ha inflitto la sanzione della perdita dell'anzianità di un anno e disposto altresì il suo trasferimento di ufficio, per averlo ritenuto "responsabile della incolpazione ascrittagli".
E, cioè, per avere - come testualmente riportato in epigrafe della stessa sentenza - "violato il R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18, perché si rendeva immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato, con conseguente compromissione del prestigio e della credibilità suoi personali e dell'intero Ordine Giudiziario, venendo meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, nonché gli analoghi precetti dettati in materia dal Codice etico della magistratura, approvato dal CDC dell'A.N.M. il 07/05/1994 (segnatamente quelli di cui all'art. 1, comma 2, art. 8, comma 1, art. 9, comma 3, art. 13, comma 1).
In particolare, perché, dopo aver stipulato un accordo transattivo nel dicembre 2000, a margine di azione civile da lui promossa davanti alla competente A.G. di LOCALITA3 nei confronti della Cassa di Risparmio di LOCALITA2 e LOCALITA4, in ragione della divulgazione di notizie riguardanti la posizione bancaria propria e della di lui consorte, che determinava la corresponsione in suo favore della somma di ("vecchie") L. 175.000,000 da parte dell'Istituto di Credito, a titolo di risarcimento del patito danno:
ometteva di rendere nota, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 c.p.p. (dichiarazione di astensione al Capo dell'Ufficio), l'esistenza di tale rapporto di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a giustificare la sua astensione per gli effetti della predetta norma;
poi trattando i seguenti procedimenti penali, implicanti sotto diversi aspetti, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, interessi e ragioni non secondari (in quanto connessi anche a linee di trasparente gestione dell'Istituto di Credito) della Cassa di Risparmio di LOCALITA2:
1) proc. pen. 201/2000/21/R.G.N.R. - P.M. LOCALITA2 (in coassegnazione con il P.M. Dott. NOME4), relativo ad indagini
concernenti la verifica di ipotesi di estorsione connesse ad indebita pubblicazione di notizie bancarie;
ipotesi configurate a carico, tra gli altri, di tale OM e di altre persone proprietarie di giornali locali, o interessate alla loro gestione, ed inerenti a notizie coinvolgenti anche l'attività della NOME6;
procedimento nel cui ambito, a seguito del rinvenimento (nel corso di perquisizione domiciliare), in possesso dell'indagato OM, di documentazione bancaria riguardante anche esso Dott. OM, si limitava ad allegare tal fatto - nonostante la preesistente ragione di "convenienza" costituita dalla transazione del dicembre 2000 - a sostegno della formale, oggettivamente necessitata, dichiarazione di astensione in data 21/03/01, peraltro in pari data respinta dal (già) Procuratore della Repubblica di LOCALITA2, Dott. NOME7;
2) proc. pen. 7551/2000/21 R.G.N.R. - P.M. LOCALITA2 (originariamente assegnato ai PP.MM. Dottori NOME4 e NOME8), relativo ad indagini su fatti di tentata estorsione nei
confronti della NOME9, dirette ad accertare i motivi della fatturazione da parte della Cassa di consistenti somme di denaro per prestazioni erogate dal già citato OM (investigatore privato) e da tale OM0 (gravato da precedenti penali);
procedimento riunito per connessione al predetto p.p. 201/2000/21 e poi da questo successivamente separato (p.p. 521/2001/21), e, quindi, definito col rinvio a giudizio davanti al Tribunale di LOCALITA2 di OM, OM0, OM1 e OM2.
Procedimenti delle cui indagini, e delle relative emergenze investigative, il dott. OM aveva continuato ad interessarsi (pur dopo il disposto stralcio del p.p. 521/2001/21), sia partecipando direttamente (ancorché con i colleghi NOME4 e NOME8) ad atti istruttori del p.p. 7551/2000/21, di asserito possibile interesse per il p.p. 201/2000/21 (codelegato ai dottori OM e NOME4), sia personalmente compiendo, su richiesta dei colleghi, incombenti investigativi di immediata rilevanza nel detto p.p. 7551/2000/21, sia infine facendo confluire in quest'ultimo procedimento atti di indagine assunti nel p.p. 201/2000/21. Con ciò dando adito a gravi sospetti di parzialità e di favoritismo in vantaggio della Cassa di Risparmio di LOCALITA2 e LOCALITA4, ripetutamente ed in varie forme (stampa locale, esposti e denunce penali) avanzati dagli imputati del p.p. 521/2001/21, anche nell'attuale, pendente fase del giudizio dibattimentale di primo grado, in corso di svolgimento a loro carico (p.p. 807/2003 R.G. Tribunale LOCALITA2), di conseguenza ponendo in discussione credibilità, fiducia e considerazione, cosi compromettendo, come detto, il prestigio proprio e quello dell'Ordine Giudiziario". Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
2. Preliminarmente alle altre doglianze (di cui appresso si dirà), va esaminata l'ulteriore ragione di Cassazione della sentenza impugnata fatta valere dal dott. OM, con la sua memoria, nella quale afferma doversi escludere, in applicazione dello ius superveniens, che il fatto addebitatogli costituisca illecito disciplinare.
Premette egli infatti, al riguardo, che la materia è stata regolamentata ex novo dal D.Lgs. n. 109 del 2006, modificato dalla L. n. 269 del 2006 che, in sostituzione della generica previsione del
previgente R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 (di cui gli è stata contestata la violazione), delinea ora precise e tassative ipotesi di illecito disciplinare, tra le quali non rientra quella del mancato esercizio della astensione facoltativa ex art. 52 c.p.p. (di cui alla