Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 07590

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 07590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07590
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 20281-2018 proposto da: M A nella qualità di titolare della ditta "CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI DI M A", elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell'avvocato F T dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. D G A giusta procura in calce al ricorso, con indicazione delle pec;
- ricorrente e controricorrente incidentale -

contro

QUARTULLI LEONARDO e QUARTULLI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, via Bocca di Leone 78, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentati e difesi dall'avv. G S e dall'avv. F S giusta procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali — nonché

contro

QUARTULLI FLORENZO

- intimato -

avverso la sentenza n. 550/2018 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 01/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ROSA MARIA DELL'ERBA che ha chiesto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto del 28/7/2005, A M, quale titolare della ditta Centro Servizi Immobiliari, chiese al Giudice di pace di Taranto la condanna in solido di L Q e F Q al pagamento in suo favore di Euro 1.359,58 a titolo di provvigione per la vendita di un terreno di loro proprietà, seppure conclusa senza il suo intervento, ma in costanza dell'incarico di mediazione in precedenza da loro conferitogli;
rappresentò infatti che, in forza della clausola n. 6 del contratto di mediazione, gli spettava comunque, anche in ipotesi di vendita diretta dell'immobile, una provvigione del 2% sul prezzo conseguito e precisò pure che Quartulli Florenzo era stato rappresentato dal figlio F Q che aveva firmato per lui. Costituendosi, L Q disconobbe sia il contenuto che la sottoscrizione del contratto di mediazione, mentre F Q eccepì la sua estraneità all'atto, perché firmato dal figlio Francesco, non potendo la locuzione «per mio padre», posta accanto alla firma, equivalere ad un incarico di rappresentanza. /?? //// Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- Chiamato in causa in responsabilità quale falsus procurator, F Q negò di aver mai sottoscritto il contratto di mediazione. Il Giudice di pace rigettò la domanda per difetto di prova dell'iscrizione di M all'albo degli agenti d'affari e mediatori. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2658 del 2014, rigettò l'appello di M, ritenendo tardivo il deposito in secondo grado della prova dell'iscrizione. Con sentenza n.22801/2016 questa Corte, in accoglimento del ricorso di M, cassò la sentenza impugnata per violazione di legge, perché l'art. 345 cod.proc.civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, consentiva di produrre nuovi documenti in appello se «indispensabili», atteso peraltro che la necessità di quella produzione era stata determinata dalla contestazione dell'iscrizione, da parte dei convenuti, soltanto in sede di comparsa conclusionale. Per questo motivo, la Corte rinviò al Tribunale di Taranto per il riesame della questione del compenso alla luce del principio per cui il documento avrebbe dovuto essere acquisito al giudizio ed esaminato in quanto ne era consentita la produzione in grado di appello. Riassunse il giudizio M, chiedendo oltre all'accoglimento della spiegata domanda, la condanna dei convenuti alla restituzione delle spese dei due gradi di giudizio e al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e, in via subordinata, la condanna del solo Q F, in qualità di falsus procurator, al pagamento di Euro 1132,98 oltre interessi e rivalutazione. Costituendosi nel giudizio di rinvio, i convenuti eccepirono la nullità e l'inefficacia della clausola n. 6 posta a fondamento della domanda. Ric. 2018 n. 20281 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- Con sentenza n.550/2018, il Tribunale di Taranto, decidendo in rinvio, confermò il rigetta della domanda per «l'assorbente nullità della clausola n.6», ex art. 1469 bis cod.civ. n.6, perché costituiva clausola penale di importo eccessivo per il consumatore. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso A M nella qualità, affidato a tre motivi. Hanno resistito L Q e F Q, spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi a cui ha resistito A M. L'intimato F Q non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, rubricato quale violazione dell'art. 394 cod.proc.civ. in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell'art. 360 n. cod.proc.civ., il ricorrente ha lamentato che, rigettando la domanda per nullità della clausola 6
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