Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2019, n. 5262

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2019, n. 5262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5262
Data del deposito : 22 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. Il Consorzio V. di C. impugnava il silenzio rigetto dell'Agenzia delle entrate, formatosi a seguito della istanza di rimborso dell'Irpeg presentata dallo stesso Consorzio, con riferimento alle annualità dal 2000 al 2004 per un totale di Euro 400,20. Il Consorzio evidenziava che il rifiuto dell'amministrazione era illegittimo, in quanto, stante la sua natura di "comunione familiare montana", era riconducibile alla categoria degli "enti gestori di demanio collettivo" esenti dall'irpeg ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, all'epoca vigente (ora art. 74 T.U.I.R.).



2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.



3. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, rilevando che le "comunione familiari montane" di cui alla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 10, rinviavano, per la loro disciplina, ai rispettivi statuti e consuetudini, anche in applicazione della legge regionale e del legame del patrimonio delle comunioni "nella funzione inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali", che si trattava di enti di diritto privato, che l'ente possedeva i requisiti di legge "anche se formalmente non ha ancora acquisito lo statuto a termini della normativa specifica regionale, a causa del costo delle spese notarili", che però "l'assenza del D.P.G.R. di personalità giuridica al Consorzio può ritenersi superato, ai fini del riconoscimento del beneficio, dalla notoria e antica funzione svolta dalla comunione familiare...quale associazione gestore del demanio collettivo".



4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.



5. Resisteva con controricorso il Consorzio, che depositava memoria scritta.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce "art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 73 e 74, anche in relazione alla L. reg. Friuli Venezia Giulia n. 3 del 1996, art. 1 comma 1", in quanto i soggetti esentati dall'irpeg ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, all'epoca vigente (ora art. 74 T.U.I.R.), sono tutti soggetti pubblici, mentre il Consorzio V. di Santa Caterina è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, come si ricava dalle controdeduzioni del Consorzio in sede di appello, ove quest'ultimo ha affermato di aver "chiesto ed ottenuto la personalità giuridica di diritto privato", come pure dallo Statuto. Inoltre, dall'art. 3 dello Statuto emerge che l'utilizzo del territorio è riservato esclusivamente agli associati, ossia ai "proprietari e i titolari di altri diritti reali di godimento sui fabbricati ubicati nel Comune censuario di Santa Caterina a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patrimonio comune", quindi con esclusione dei "conduttori" di immobili ubicati nel Comune, pure se ivi residenti. Lo Statuto, art. 2, comma 3, prevede, poi, che il Consorzio destina i propri beni anche alle attività di "agriturismo", quindi ad una attività produttiva, finalizzata all'ottenimento di redditi, tipica di un soggetto privato. Trattasi, dunque, di una attività non di interesse collettivo, con scopo di lucro, figurando anche l'esercizio di attività commerciale.



2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole di: "Art. 1 c.p.c., comma 3: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.", in quanto il Consorzio non ha fornito la prova del mancato svolgimento di qualsiasi attività "(commerciale, e quindi) produttiva di reddito imponibile".



3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce "art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", in quanto il Consorzio è titolare anche di "redditi diversi", dall'importo non esiguo", mentre l'attuale inalienabilità del patrimonio può essere mutata con una semplice modifica statutaria.



4.1. I tre motivi di impugnazione, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

Invero, va premesso che la L. 13 gennaio 1994, n. 97, art. 3, prevede che "Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.../e regioni provvedono alla disciplina delle organizzazione montane... ivi comprese le comunione familiari montane di cui alla L. 3 dicembre 1971, art. 10 n. 1102...sulla base dei seguenti principi: a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale...".

Successivamente, la legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3 del 1996, recante "Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane", ha previsto il riconoscimento della "personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o ad organizzazioni di similare natura" (art. 1) "aventi per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali su fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà..." (art. 2).

La citata L.R. n. 3 del 1996, art. 3, stabilisce che con il provvedimento di concessione della personalità giuridica "è approvato anche lo statuto dell'associazione", mentre il successivo art. 4 prevede l'istituzione di un "pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica".

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