Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2024, n. 17012
Sentenza
16 febbraio 2024
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16 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'accesso al rito anche per iscritto, con firma autenticata dal difensore, senza che sia necessaria la sua presenza all'udienza o il rilascio di una procura speciale al difensore per il deposito della istanza.
Sul provvedimento
Testo completo
170 12-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 458/2024 - Presidente - ROSSELLA CATENA UP 16/02/2024 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 38610/2023 ANGELO CAPUTO ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di anni tre di reclusione di NI ER in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B) a lui ascritti nella qualità di amministratore della "Mil Project Executive srl", società dichiarata fallita il 25 giugno 2015. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo eccepisce l'inosservanza della legge processuale per la mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato alla produzione documentale. L'istanza è stata formulata dall'imputato personalmente, con atto scritto recante la sua sottoscrizione autenticata dal difensore;
nonostante ciò sia il GUP, sia il Tribunale, sia la Corte di appello hanno ritenuto invalida la richiesta perché depositata in udienza dal difensore di ufficio privo di procura speciale. La decisione dei giudici di merito di non ammettere il giudizio abbreviato per un inesistente vizio formale dell'istanza sarebbe erronea e comporterebbe la necessità di ridurre a due anni di reclusione la pena inflitta, con concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio mai applicato in precedenza all'imputato gravato da risalenti precedenti penali per fatti non più previsti dalla legge come reato, oppure per reati puniti con pene pecuniarie versate) e revoca della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2.2. Con il secondo motivo viene denunciata la mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo A). Si sostiene: che l'imputato non ha consegnato parte della documentazione contabile al curatore, perché non ne era in possesso;
che vi ha provveduto la commercialista, la quale ha riferito di aver tenuto la contabilità sino al 2013 e di essere stata poi sostituita da un altro professionista per la contabilità relativa al 2014; - che, in ogni caso, difetta il dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato in rassegna.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B). I prelievi dai conti correnti della società, nei quali si sostanzia la condotta distrattiva, sono stati