Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2024, n. 18016
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In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, con esclusione, pertanto, del diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7885/2022 Numero sezionale 903/2024 Numero di raccolta generale 18016/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: ETTORE CIRILLO Presidente Addizionale M CI Consigliere- Rel. Ires- sent. V LCI Consigliere Corte cost. n. PAOLO DI MIO Consigliere 10/2015- LUCIANO CIAFARDINI Consigliere irretroattività- principio di diritto PU 21/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7885/2022 R.G. proposto da: ENERGIA E TERRITORIO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale, dal Prof. Avv. Francesco d'Ayala Valva, del Foro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Parioli, n. 43;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata dall' Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 704/2021, depositata il 20 settembre 2021 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere dott. M C. Numero registro generale 7885/2022 Numero sezionale 903/2024 Numero di raccolta generale 18016/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Udita per la ricorrente l'avv. L F, delegata. Udito l'avv. E Mzo per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
1. La s.r.l. Energia e Territorio s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, di cui all'epigrafe, che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva raccolto il ricorso della stessa contribuente avverso il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate alla domanda della società di rimborso del versamento – effettuato il 4 giugno 2015 in un'unica soluzione- dell'addizionale Ires (c.d. “Robin tax”) di cui all'art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112 del 2008, relativa al «periodo d'imposta 2013 (dal primo ottobre 2013 al 30 settembre 2014: Unico 2014)» (così il ricorso, pag. 2), fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 dell' 11 febbraio 2015 (corretta nell'errore materiale dall'ordinanza n. 2015/69), che ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.» (avvenuta l'11 febbraio 2015).
2. La CTR ha motivato la sentenza qui impugnata rilevando che «L'incostituzionalità della norma di istituzione dell'imposta contestata è stata determinata non per il passato ma per l'epoca successiva alla pubblicazione della sentenza. Pertanto, per il 2015 la società era esentata dai versamenti relativi a tale annualità. Rimaneva però l'obbligo per le annualità precedenti: è, in pratica, sufficiente che l'obbligazione al pagamento del tributo sorga entro il 2014 per determinarne la debenza anche successiva. L'obbligo al pagamento sorge nel momento in cui si chiude l'esercizio economico: se ciò avviene prima del 02/2015 rimane inalterata la debenza del tributo indipendentemente dal momento in cui questo venga materialmente pagato. 2 di 14 Numero registro generale 7885/2022 Numero sezionale 903/2024 Numero di raccolta generale 18016/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 L'Amministrazione Finanziaria con circolare 18/E del28.04.2015 ha chiarito che la declaratoria di incostituzionalità non produce effetti sulle obbligazioni tributarie per adempimenti relativi a periodi di imposta chiusi prima del 12.02.2015 Quanto sopra esplicitato dalla Camera dei deputati in data 11.10.2019, a seguito di interrogazione sul versamento della Robin Tax per le annualità precedenti al 2015, ritenendo corretta l'azione dell'Agenzia delle Entrate che considera dovuti i versamenti come sopra riportati. In caso diverso avrebbero tratto giovamento anche contribuenti che non avessero ottemperato ai propri obblighi prima del febbraio 2015. Nel caso in esame stiamo trattando il periodo 2013-2014 abbondantemente all'interno del periodo di applicazione della tassa. Il periodo di imposta si è chiuso il 30.09.2014, essendo l'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare , e in tale data è sorto l'obbligo tributario. Il versamento, pur previsto in epoca successiva, non è sicuramente disciplinato dall'incostituzionalità che, invece opera per l'esercizio successivo, non ancora chiuso alla data della sentenza della Corte Costituzionale. Pertanto obbligo di versamento inalterato e giusta la decisione dell'Agenzia di non dar corso al rimborso di quanto richiesto dal contribuente.».
3. L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso, supportato da successiva memoria.
4. Con ordinanza interlocutoria del 20 dicembre 2023 questa Corte ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza.
5. Il Sostituto Procuratore Generale dott. A C ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81, comma 16, D.L. 112/2008- L. n. 133/2008 (cd. Robin Tax), in relazione agli effetti della declaratoria di incostituzionalità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, in coordinata lettura con l'art. 136 della Costituzione e con gli artt. 23, 24 e 101 della Costituzione (art. 360 n. 3 cpc).». Assume la contribuente che il giudice a quo avrebbe errato nel mostrarsi « insensibile al fatto che l'obbligo di pagamento della addizionale Ires fosse “previsto in epoca successiva” alla declaratoria di incostituzionalità e che, quindi, al tempo della concreta 3 di 14 Numero registro generale 7885/2022 Numero sezionale 903/2024 Numero di raccolta generale 18016/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 determinazione del tributo e, quindi, dell'esigibilità del relativo pagamento, non vi fosse più una disposizione valida di legge a supporto dell'obbligo.». Infatti, secondo la ricorrente, «Nel caso concreto, a nulla rileva, invece che “il periodo di imposta si [fosse] chiuso il 30.09.2014”, come il Giudice ha affermato, in quanto l'obbligo di pagamento è venuto ad esistenza ed è stato effettuato in data posteriore alla declaratoria di incostituzionalità.»;
ed « In questi termini, dunque, è evidente che, salva una applicazione ULTRATTIVA della disposizione incostituzionale, i pagamenti successivi alla declaratoria di incostituzionalità della disposizione non possano essere più pretesi, proprio alla luce della cessazione degli effetti della norma incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità della disposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 della Costituzione.». Nella sostanza, la ricorrente ritiene che il discrimine temporale del 12 febbraio 2015, dettato dalla sentenza n. 10 del 2015 della Consulta per circoscrivere l'illegittimità costituzionale “futura” dell'addizionale in questione, dovrebbe determinarsi, nel caso di specie, con riferimento alla data in cui era dovuto e comunque è stato effettuato il versamento dell'imposta, piuttosto che con riferimento al periodo d'imposta al quale lo stesso pagamento è imputato.
2. E' opportuno, prima di trattare specificamente il motivo, ricostruire il quadro più ampio nel quale la relativa materia si colloca, anche in considerazione del consolidato orientamento di questa Corte in materia ( ex plurimis cfr., anche in motivazione, Cass. 18/12/2018, n.32716;
Cass. 31/03/2022, nn. 10497 e 10498;
Cass. 26/08/2022, n. 25384;
Cass. 03/05/2023, n. 11576;
Cass. 05/06/2023, n. 15698;
Cass. 14/06/2023, nn. 17071, 17076;
Cass. 31/10/2023, n. 30325), secondo cui l'addizionale d'imposta in esame è stata sì dichiarata illegittima dalla sentenza n. 10 del 2015 della Corte costituzionale, ma l'averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire dalla data indicata dalla Consulta nella medesima pronuncia e non per i periodi antecedenti, in quanto l'illegittimità della legge è stata dichiarata solo per il periodo successivo all'11 febbraio 2015. Opinare diversamente e, quindi, consentire ai giudici di merito di disapplicare il disposto della sentenza del giudice delle leggi, che limita temporalmente i suoi effetti, si tradurrebbe in una non consentita operazione di negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell'articolo 137 Cost., comma 3, "non è ammessa alcuna impugnazione" (ex plurimis Cass.05/06/2023, n. 15698, cit.). 4 di 14 Numero registro generale 7885/2022 Numero sezionale 903/2024 Numero di raccolta generale 18016/2024 Data pubblicazione 01/07/2024 La stessa Corte costituzionale, peraltro, con la successiva ordinanza n. 19 del 2019, nel dichiarare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale nuovamente sollevata con riferimento alle medesime norme, dopo aver ribadito che “la norma è stata espunta dall'ordinamento solo pro futuro”, “nei termini temporali prima ricordati, necessitati dall'esigenza di garantire la Costituzione «come un tutto unitario» e «contemperare tutti i principi e i diritti in gioco» (sentenza n. 10 del 2015)”, ha dato altresì atto che “successivamente alla sentenza n. 10 del 2015 è intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che il diritto al rimborso a favore di chi avesse