Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2018, n. 23074
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: QAYOUD BADRA VALERIE natctil 17/12/1987 CHAMSI ACHRAF nato il 16/05/1989 avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2017, confermava la sentenza di primo grado con la quale Q B V e C A erano stati condannati per il reato di rapina aggravata, provvedendo alla rideterminazione della pena in forza della concessione delle attenuanti generiche.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso Q B V, osservando che l'atteggiamento con il quale si era scusata per il comportamento tenuto in relazione all'aggravamento della misura alla quale era stata sottoposta era stato interpretato dai giudici di appello come confessione che comportava una rinuncia al primo motivo di appello;
come poi rilevato in sede di gravame, era palese l'indubbia sussistenza del divieto per la polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni in relazione a quanto ricevuto oralmente da persone informate sui fatti, e tale divieto doveva essere interpretato in maniera estesa: mancava quindi una motivazione sulle ragioni logiche e giuridiche alla luce delle quali i giudici avevano ritenuto utilizzabili le prove raccolte.
2.1 Con separato ricorso, il difensore di C A eccepisce che il ragionamento della Corte territoriale volto a stabilire un legame tra la (supposta) ammissione di colpevolezza della Q e la responsabilità di C non era per nulla idoneo a chiarire i passaggi logico-motivazionali in grado di giustificare l'applicazione dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., vista l'assoluta mancanza di riscontri.
2.2 II difensore lamenta inoltre che già in appello si era osservato che la
udita la relazione svolta dal Consigliere
GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2017, confermava la sentenza di primo grado con la quale Q B V e C A erano stati condannati per il reato di rapina aggravata, provvedendo alla rideterminazione della pena in forza della concessione delle attenuanti generiche.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso Q B V, osservando che l'atteggiamento con il quale si era scusata per il comportamento tenuto in relazione all'aggravamento della misura alla quale era stata sottoposta era stato interpretato dai giudici di appello come confessione che comportava una rinuncia al primo motivo di appello;
come poi rilevato in sede di gravame, era palese l'indubbia sussistenza del divieto per la polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni in relazione a quanto ricevuto oralmente da persone informate sui fatti, e tale divieto doveva essere interpretato in maniera estesa: mancava quindi una motivazione sulle ragioni logiche e giuridiche alla luce delle quali i giudici avevano ritenuto utilizzabili le prove raccolte.
2.1 Con separato ricorso, il difensore di C A eccepisce che il ragionamento della Corte territoriale volto a stabilire un legame tra la (supposta) ammissione di colpevolezza della Q e la responsabilità di C non era per nulla idoneo a chiarire i passaggi logico-motivazionali in grado di giustificare l'applicazione dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., vista l'assoluta mancanza di riscontri.
2.2 II difensore lamenta inoltre che già in appello si era osservato che la
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