Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2019, n. 7119

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2019, n. 7119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7119
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 ottobre 2013, depositata il 13 febbraio 2013, la CTR del Lazio confermava la sentenza della CTP di Roma n. 277/39/10 che aveva rigettato il ricorso proposto da D.B. avverso gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002, 2003, 2004.

La ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, aveva eccepito l'illegittimità degli avvisi per la mancata applicazione all'immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), dell'aliquota ridotta e del relativo beneficio della detrazione per abitazione principale;
aveva altresì dedotto che successivamente al 2005 aveva lasciato l'immobile al padre in comodato d'uso.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, osservando che non era stata fornita la prova che l'immobile fosse adibito ad abitazione principale, nè la prova del comodato d'uso al padre.

Il giudice di appello, sulla deduzione che l'amministrazione finanziaria avesse erroneamente ritenuto l'esistenza di due distinti immobili che portavano i medesimi dati catastali (foglio (OMISSIS), n. (OMISSIS), sub (OMISSIS)), confermava la sentenza di primo grado, rilevando che, dal certificato di residenza prodotto in atti, la contribuente risultava essere stata residente fino al 14 aprile 2005 in (OMISSIS) e successivamente in (OMISSIS);
e che l'asserita identità dell'immobile di (OMISSIS) con quello di (OMISSIS) non era stata provata, trattandosi di indirizzi diversi.

Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR aveva dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate in appello relative all'identità dell'immobile di (OMISSIS) con quello di (OMISSIS) e provate attraverso la produzione di una visura catastale dell'immobile. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L'intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva in questo grado di giudizio.

Motivi della decisione

p.

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente, premesso che al caso di specie non si applica la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 5, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
in quanto la CTR aveva dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate in appello relative all'identità dell'immobile di (OMISSIS) con quello di (OMISSIS) e provate attraverso la produzione di una visura dell'immobile.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Nel caso in esame, come correttamente dedotto dalla ricorrente, non si applica la norma

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