Cass. civ., sez. I, sentenza 08/11/2019, n. 28962
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Testo completo
UNALE di ROMA, depositato il 07/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2019 dal consigliere A A D;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi "A", "B", " D";
udito l'avvocato G per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato L C con delega scritta per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1.- Nel novembre 2008, Aircraft Finance Trust Limited ha presentato domanda di ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della s.p.a. Alitalia in relazione a un rapporto contrattuale inerente a un aeromobile boeing. La richiesta è stata titolata in più voci di credito. E così: «per riserve di manutenzione dell'aeromobile», in prededuzione o in subordine in chirografo;
per ripristino dell'operatività dell'aeromobile, in prededuzione o in subordine in chirografo, per l'eventualità i larn;Iri ecidano (,1) sciodlimento dei contratto radio ;
caso di intervenuto scioglimento del contratto in questione;
per spese, diritti e onorari inerenti all'insinuazione allo stato passivo. 2.- Nel gennaio 2009, i commissari hanno stabilito di sciogliere il contratto ex art. 50 d.lgs. n. 270/1999, comunicandolo ad Aicraft. La riconsegna è avvenuta nel successivo mese di marzo. 3.- Nel luglio 2012, i commissari hanno comunicato di ammettere una parte delle somme richieste a titolo di riserve di manutenzione dell'aeromobile, ferma comunque restando l'«attribuzione alla Procedura, ex art. 72 quater legge fall., della differenza tra la maggior somma ricavata dalla riallocazione sul mercato del bene restituito rispetto al credito residuo in linea capitale» e con esclusione della prededuzione richiesta, «in quanto il credito è sorto precedentemente alla data di dichiarazione di insolvenza». Per il resto hanno invece rigettato la domanda di insinuazione. 4.- Nell'ottobre 2012, Aicraft ha proposto opposizione ex art. 98 ss. legge fall. avanti al Tribunale di Roma. Questo ha parzialmente accolto l'opposizione, con decreto depositato in data 7 agosto 2014. 5.- Respinta la qualificazione del negozio in questione come operazione di leasing, il Tribunale ha ritenuto trattarsi invece di un contratto di locazione. In via correlata, ha dichiarato l'illegittimità della riserva che i commissari avevano apposta al riconoscimento del credito chirografo relativo alle riserve di manutenzione. Per la medesima voce di credito, il decreto ha poi escluso le somme maturate tra il 29 agosto e il 30 settembre 2008, perché di titolo successivo al provvedimento di ammissione alla procedura, da acc...2r;_:h-3i dunque ai sen.si ..ii21I'art. .111 bis - ripristino dell'aeromobile, rilevando, in proposito che, «perché possa configurarsi il diritto all'ammissione con riserva prevista dal comma 3 dell'art. 51 d.lgs. n. 270/1999, occorre che al momento della proposizione dell'istanza di insinuazione il credito sia solo condizionato al verificarsi dello scioglimento del contratto e sia determinato (o determinabile in base alla specifica indicazione del criterio di calcolo) nella sua esistenza e consistenza». Per contro, nella specie - ha proseguito il provvedimento -, «prima dello scioglimento del contratto, non era neppure in astratto possibile determinare i criteri per il computo dei crediti in parola». 7.- La pronuncia ha anche escluso la pretesa per indennizzo ex art.80 legge fall., in ragione dell'intervenuto scioglimento del contratto. Ha osservato, al riguardo, che tale disposizione è dettata unicamente per la locazione di beni immobili (non anche di altri beni) e che la stessa è norma «speciale», come tale non suscettibile, ai sensi dell'art. 14 preleggi, di applicazione analogica. E aggiunto che, nella specie, trova invece applicazione la norma generale (nel contesto della disciplina fallimentare) dettata nell'art. 72 legge fall. 8.- Ha infine escluso la richiesta di ammissione per crediti per spese e onorari relativi alla domanda di insinuazione. Premesso che va in ogni caso negata l'ammissione di debiti diversi da quelli richiesti nel contesto della domanda di insinuazione al passivo, il provvedimento del Tribunale ha riscontrato che la norma dell'art. 93 legge fall. «esclude la necessità di difesa tecnica per proporre il ricorso per insinuazione». Le spese di assistenza legale e per traduzioni di atti (nell'interesse esclusivo della parte istante e neppure immediatamente incidenti sulla prova dell'esistenza del crediti)) non rientrano, quindi, tra quelle 31-_re.ttarne.nte Neppure possono rientrarvi, del resto, in forza di clausola apposta nel contratto a suo tempo stipulato tra le parti. Che comunque non può venire a incidere sulla configurazione delle «attività non obiettivamente necessarie alla tutela dei diritti della parte istante». 9.- Avverso il decreto del Tribunale romano Aircraft ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in 4 motivi. Resiste con controricorso la Procedura. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10.- Preme, prima di venire all'esame dei motivi che sono stati presentati dal ricorrente, esplicitare un'osservazione attinente in modo diretto allo svolto giudizio di opposizione. In relazione alla voce di credito
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2019 dal consigliere A A D;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi "A", "B", " D";
udito l'avvocato G per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato L C con delega scritta per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1.- Nel novembre 2008, Aircraft Finance Trust Limited ha presentato domanda di ammissione al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della s.p.a. Alitalia in relazione a un rapporto contrattuale inerente a un aeromobile boeing. La richiesta è stata titolata in più voci di credito. E così: «per riserve di manutenzione dell'aeromobile», in prededuzione o in subordine in chirografo;
per ripristino dell'operatività dell'aeromobile, in prededuzione o in subordine in chirografo, per l'eventualità i larn;Iri ecidano (,1) sciodlimento dei contratto radio ;
caso di intervenuto scioglimento del contratto in questione;
per spese, diritti e onorari inerenti all'insinuazione allo stato passivo. 2.- Nel gennaio 2009, i commissari hanno stabilito di sciogliere il contratto ex art. 50 d.lgs. n. 270/1999, comunicandolo ad Aicraft. La riconsegna è avvenuta nel successivo mese di marzo. 3.- Nel luglio 2012, i commissari hanno comunicato di ammettere una parte delle somme richieste a titolo di riserve di manutenzione dell'aeromobile, ferma comunque restando l'«attribuzione alla Procedura, ex art. 72 quater legge fall., della differenza tra la maggior somma ricavata dalla riallocazione sul mercato del bene restituito rispetto al credito residuo in linea capitale» e con esclusione della prededuzione richiesta, «in quanto il credito è sorto precedentemente alla data di dichiarazione di insolvenza». Per il resto hanno invece rigettato la domanda di insinuazione. 4.- Nell'ottobre 2012, Aicraft ha proposto opposizione ex art. 98 ss. legge fall. avanti al Tribunale di Roma. Questo ha parzialmente accolto l'opposizione, con decreto depositato in data 7 agosto 2014. 5.- Respinta la qualificazione del negozio in questione come operazione di leasing, il Tribunale ha ritenuto trattarsi invece di un contratto di locazione. In via correlata, ha dichiarato l'illegittimità della riserva che i commissari avevano apposta al riconoscimento del credito chirografo relativo alle riserve di manutenzione. Per la medesima voce di credito, il decreto ha poi escluso le somme maturate tra il 29 agosto e il 30 settembre 2008, perché di titolo successivo al provvedimento di ammissione alla procedura, da acc...2r;_:h-3i dunque ai sen.si ..ii21I'art. .111 bis - ripristino dell'aeromobile, rilevando, in proposito che, «perché possa configurarsi il diritto all'ammissione con riserva prevista dal comma 3 dell'art. 51 d.lgs. n. 270/1999, occorre che al momento della proposizione dell'istanza di insinuazione il credito sia solo condizionato al verificarsi dello scioglimento del contratto e sia determinato (o determinabile in base alla specifica indicazione del criterio di calcolo) nella sua esistenza e consistenza». Per contro, nella specie - ha proseguito il provvedimento -, «prima dello scioglimento del contratto, non era neppure in astratto possibile determinare i criteri per il computo dei crediti in parola». 7.- La pronuncia ha anche escluso la pretesa per indennizzo ex art.80 legge fall., in ragione dell'intervenuto scioglimento del contratto. Ha osservato, al riguardo, che tale disposizione è dettata unicamente per la locazione di beni immobili (non anche di altri beni) e che la stessa è norma «speciale», come tale non suscettibile, ai sensi dell'art. 14 preleggi, di applicazione analogica. E aggiunto che, nella specie, trova invece applicazione la norma generale (nel contesto della disciplina fallimentare) dettata nell'art. 72 legge fall. 8.- Ha infine escluso la richiesta di ammissione per crediti per spese e onorari relativi alla domanda di insinuazione. Premesso che va in ogni caso negata l'ammissione di debiti diversi da quelli richiesti nel contesto della domanda di insinuazione al passivo, il provvedimento del Tribunale ha riscontrato che la norma dell'art. 93 legge fall. «esclude la necessità di difesa tecnica per proporre il ricorso per insinuazione». Le spese di assistenza legale e per traduzioni di atti (nell'interesse esclusivo della parte istante e neppure immediatamente incidenti sulla prova dell'esistenza del crediti)) non rientrano, quindi, tra quelle 31-_re.ttarne.nte Neppure possono rientrarvi, del resto, in forza di clausola apposta nel contratto a suo tempo stipulato tra le parti. Che comunque non può venire a incidere sulla configurazione delle «attività non obiettivamente necessarie alla tutela dei diritti della parte istante». 9.- Avverso il decreto del Tribunale romano Aircraft ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in 4 motivi. Resiste con controricorso la Procedura. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10.- Preme, prima di venire all'esame dei motivi che sono stati presentati dal ricorrente, esplicitare un'osservazione attinente in modo diretto allo svolto giudizio di opposizione. In relazione alla voce di credito
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