Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2018, n. 03459

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2018, n. 03459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03459
Data del deposito : 13 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 26082-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, C D, L M, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

PENNA ROVETA DI PENNA ERCOLE & C. S.N.C.;
- intimata - Nonché da: PENNA AUTOTRASPORTI ROVETA DI PENNA ERCOLE & C. S.A.S., (già PENNA ROVETA DI PENNA ERCOLE & C. S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

TRASONE

8, presso lo studio dell'avvocato E F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G F T, giusta delega in atti;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, C D, L M, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 464/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2012 r.g.n. 911/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento o in subordine rinvio alle S.U., assorbito ricorso incidentale;
udito l'Avvocato CARLA D'ALOISIO;
udito l'Avvocato E F per delega verbale Avvocato GIANFRANCO TOPPINO. R.G. 26082/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 464/2011 la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'impugnazione dell'Inps avverso la pronuncia che aveva accolto l'opposizione svolta da Penna Roveta di Penna Ercole e C. snc contro la cartella esattoriale con la quale le veniva intimato di pagare all'Inps euro 56.081,52, a titolo di contributi omessi, dovuti in ragione del 'mutamento d'ufficio della classificazione della società, da artigiana ad industriale, con decorrenza retroattiva dal 10 settembre 2003, in conseguenza della variazione del numero dei dipendenti. A fondamento della sentenza la Corte d'Appello sosteneva che fosse infondato il richiamo dell'INPS all'articolo 2 di. n. 363/78 convertito in legge n. 467/78 in quanto la norma si riferiva alle modifiche dell'attività aziendale (sospensione, variazione, cessazione dell'attività), mentre nel caso in esame si trattava di variazione del numero dei dipendenti occupati;
e trattandosi di norma presidiata da una sanzione amministrativa la sua portata non poteva essere estesa, stante il divieto di applicazione analogica ex art. 1, 2 comma legge 689/1981, fino a ricomprendervi variazioni che non attenessero all'attività aziendale. Rilevava inoltre la Corte che nessuna disposizione di legge imponesse alle aziende di effettuare specifiche dichiarazioni appositamente destinate al fine esclusivo di consentire all'Inps la verifica dei presupposti per la classificazione dell'impresa;
ed inoltre, che nel caso concreto, secondo l'accertamento compiuto in primo grado, la società opponente aveva regolarmente trasmesso all'INPS nel periodo in questione i DM10 e gli E-mens contenenti i dati relativi al numero dei dipendenti ed alla loro tipologia;
sicché non poteva imputarsi al contribuente il ritardo nella verifica della corretta classificazione della azienda in quanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 legge 335/95, la retroattività degli effetti della variazione di inquadramento è prevista nel solo caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps deducendo un unico motivo di doglianza.R.G. 26082/2012 La Penna Roveta di Penna Ercole e C. snc ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo, in relazione al quale l'INPS ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del controricorso. La società intimata da depositato memoria illustrativa.
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