Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2022, n. 2533
Sentenza
13 settembre 2022
Sentenza
13 settembre 2022
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
Non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater cod. pen., anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dal comma quinto del medesimo articolo. (In motivazione, la Corte ha escluso la possibilità di applicazione analogica o di interpretazione estensiva dell'esenzione dall'osservazione scientifica e collegiale della personalità condotta per almeno un anno, prevista dall'art. 4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in caso di riconoscimento di detta attenuante per i condannati per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen.).
Sul provvedimento
Testo completo
0 2533-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2448/2022 MONICA BONI CC 13/09/2022- FILIPPO CASA Relatore R.G.N. 3292/2022 FRANCESCO ALIFFI DANIELE CAPPUCCIO ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
G RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da AR RI per ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione adottato nei suoi confronti in forza della sentenza resa dal medesimo Tribunale in data 30 marzo 2018 e riformata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 10 dicembre 2020 (irrevocabile il 28 ottobre 2021). Con tale decisione il RI era stato condannato, in esito a rito ordinario, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.), commesso in danno di persona minore degli anni quattordici, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'attuale quinto comma dell'articolo citato. Il Tribunale adito non condivideva le considerazioni svolte dalla difesa dell'istante, che, muovendo dall'identità di ratio e di formulazione della suddetta attenuante rispetto a quella prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., prospettava un'interpretazione analogica dell'art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen., alla luce della quale la sospensione dell'ordine di esecuzione sarebbe stata possibile non solo per l'ipotesi attenuata del reato di violenza sessuale (espressamente esclusa dal novero dei reati ostativi), ma anche nel caso in cui fosse stata riconosciuta l'analoga attenuante di cui all'art. 609-quater, quinto comma, cod. pen. Secondo il diverso avviso del giudice a quo, l'art.
4-bis Ord. pen., stante il carattere tassativo delle elencazioni in esso contenute, non era suscettibile di alcuna applicazione analogica ed estensiva, dovendosi, piuttosto, ricondurre ad una precisa voluntas legis la decisione di escludere che il riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 609-quater, quinto comma, cod. pen. potesse comportare l'applicazione dei benefici di cui all'art.
4-bis citato. Infine, il Tribunale riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1-quater, ord. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., avanzata dagli altri istanti (Angelo RI e RC SS), richiamando le considerazioni già svolte dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 3 del 12 gennaio 2018, aveva affermato la manifesta infondatezza di un'analoga questione di legittimità costituzionale relativa alla presunta disparità di trattamento tra il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. e il reato di cui all'art. 609-quinquies cod. pen. In tale pronuncia, i giudici costituzionali avevano escluso la disparità di trattamento fra i due delitti, ritenendo che, piuttosto, sarebbe stato corretto effettuare il confronto tra la corruzione di minorenne e l'ipotesi aggravata di violenza sessuale di cui all'art. 609-ter cod. pen.; così impostata la questione, dunque, non era ravvisabile alcuna illegittimità, poiché gli artt. 609-quinquies e 609-ter cod. pen. erano entrambi esclusi dalle ipotesi eccezionali stabilite dalla seconda parte dell'art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. 2 Ad avviso del Tribunale, tali considerazioni erano applicabili anche al caso di specie, essendo più corretto confrontare il delitto di atti sessuali con minorenne con la fattispecie ex art. 609-ter cod. pen., anziché con il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen.; delineato il confronto in questi termini, pertanto, non era possibile ravvisare alcuna disparità di trattamento poiché nella seconda parte dell'art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. non erano richiamati né l'art. 609-quater né l'art. 609-ter cod. pen., con la conseguenza che per entrambe le ipotesi era preclusa la possibilità di richiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli