Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 12745

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 12745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12745
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIACENTE BRUNO nato a NAPOLI il 25/06/1977 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere R M;
lette/sentite le conclusioni del PG

FRANCA ZACCO

Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Sono presenti gli avvocati C S del foro di NOLA in difesa di PIACENTE BRUNO e l'avvocato T GUSEPPE del foro di NAPOLI in difesa di PIACENTE BRUNO. L'avvocato C conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. L'avvocato T si riporta ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2021 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2021, che applicava a P B la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'omicidio di D L F (capo A), commesso in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e in relazione al connesso delitto di detenzione e porto in luogo pubblico (capo B) della pistola utilizzata per compiere il delitto di cui al capo A, aggravato ai sensi dell'articolo in ultimo menzionato.

1.1 La vicenda cautelare ha ad oggetto l'omicidio di D L F, avvenuto in Brusciano il 24 marzo 2019 (con evento morte avvenuto il 22 aprile 2019), alle ore 13.30 circa, in una pubblica via, adiacente al cimitero della cittadina;
la vittima veniva raggiunta, mentre si trovava alla guida del suo furgone, da quattro colpi di arma da fuoco sparati ad altezza del braccio sinistro da parte di un individuo, non identificato, che si trovava a bordo di un motociclo guidato - in tesi di accusa - dal P.

1.2 La ricostruzione indiziaria dell'omicidio è affidata a molteplici fonti di prova tra cui le immagini dei sistemi di videosorveglianza (posti in luoghi diversi di Brusciano) e le fonti dichiarative, tra cui D L Armando, padre della vittima e testimone oculare. Questi, nello stesso pomeriggio del 24 marzo 2019, veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di porto e detenzione abusiva di armi e munizioni;
sottoposto ad interrogatorio, quale indagato per un procedimento connesso, riferiva di essere scappato via, a bordo del furgone, insieme al figlio, dopo che questi aveva avuto una lite al di fuori del cimitero -suo luogo di vendita ambulante di fiori- con R Francesco (figlio di R T, esponente apicale dell'omonimo clan camorristico), subito dopo la celebrazione del funerale di Gennaro R. Poco dopo due soggetti a bordo di una motocicletta (di colore bianco e grigio, notata già nelle ore antecedenti nei pressi del cimitero) si sarebbero affiancati al loro mezzo e uno di loro avrebbe sparato diversi colpi di pistola in direzione della vittima, seduta al lato guida. Messosi, allora, alla guida e affidato il figlio sanguinante alla moglie di suo nipote Esposito Giosuè (Di Francesco Cinzia) affinchè lo portasse in ospedale, il D L si recava presso il deposito -dove poi verrà rintracciato dalla polizia giudiziaria- per procurarsi la pistola che deteneva da diversi anni, temendo per la sua incolumità.Invitato a descrivere i soggetti viaggianti sulle motociclette, il D L, oltre ad individuare quelli sulla motocicletta verde (modello Honda Transalp) -C F e Marra Stefano-, riconosceva con certezza P Mario quale guidatore della moto (modello Honda Africa Twin) su cui aveva viaggiato lo sparatore.

1.3 A confermare gli spostamenti effettuati quella mattina (corrispondenti a quanto ricavato dai filmati delle telecamere) e la presenza del P nei pressi del cimitero sono le dichiarazioni di D D V e C F. Questi hanno dichiarato di aver effettuato, assieme allo stesso, due viaggi dalle palazzine popolari al cimitero e viceversa -pur senza spiegazione del motivo- e di avere, nell'ultimo tragitto, arrestato la marcia per aver visto, a settecento metri dal cimitero, delle persone che stavano scappando e aver udito degli spari.

1.4 Sull'omicidio e sul coinvolgimento del P riferivano, inoltre, due collaboratori di giustizia, con affermazioni de relato, S T (in data 17 febbraio 2020) e C M. A differenza del secondo -il quale ha confermato il contesto criminale in cui è maturato il fatto delittuoso-, il primo ha riferito notizie direttamente apprese da R T - detenuto proprio in ragione di una condotta estorsiva tenuta in danno del D L -durante un periodo di co-detenzione con lo stesso. Il R gli avrebbe confidato che l'omicidio in discussione, organizzato 'al volo' e a seguito delle irriguardose parole dette dalla vittima contro la memoria del nipote defunto, era stato eseguito da suo fratello e dal "cacaglio" (alias P B).

2. A parere del Tribunale sussiste a carico del P un grave quadro indiziario, desumibile dagli apporti dichiarativi, risultati perfettamente riscontrati attraverso i diversi fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati lungo le strade di Brusciano. Il P veniva individuato alla guida della sua moto, circa un'ora prima dell'omicidio, vestito esattamente come nella descrizione fatta da D L Armando, in compagnia sempre della stessa persona, eccezion fatta per l'ultimo fotogramma. Certa è l'uscita dalle Palazzine e l'arrivo a Via Cimitero alle ore 13:28 e il rientro, appena due minuti dopo, a velocità sostenuta (con il passeggero che, in questa occasione, indossa un casco con una riconoscibile scritta bianca dietro), dopo il transito della moto di De Donato e Cecero e il fuggi-fuggi delle persone spaventate presenti in strada. A seguito della visione del filmato in camera di consiglio, il Tribunale ritiene dimostrato, inoltre, il fatto che la targa della moto del P era non visibile per la presenza di qualcosa di non identificabile con precisione (presumibilmente una busta di plastica), circostanza dunque non imputabile a scarsa risoluzione del video (dato che le targhe degli altri motocicli risultano leggibili), ma all'accorgimento, seppur rudimentale, adottato dai responsabili in vista del delitto. E' stato osservato anche come, rispetto alla partenza dalle Palazzine, i veicoli e i passeggeri avevano assunto aspetto e composizione diversi - indossamento/rimozione dei caschi e cambio di posizione a bordo -. Quanto alle discrasie riscontrate nella narrazione del D L Armando -giudicato pienamente attendibile- riguardo le fasi successive al delitto (gli orari del rientro del furgone nel deposito e dell'arrivo del figlio in ospedale), il Tribunale le ritiene superabili, facendo applicazione del principio delle utilizzabilità frazionata;
per tale via non risulta minimamente scalfita la ricostruzione effettuata dallo stesso riguardo le fasi precedenti, concomitanti e immediatamente successive all'agguato, pienamente confermata dalle risultanze di prova generica.

2.1 In ordine alla aggravante contestata, il Tribunale condivide le argomentazioni dell'ordinanza originaria, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della utilizzazione del metodo mafioso, considerato che l'azione veniva commessa da soggetti che, seppur non direttamente coinvolti nella lite, si erano preventivamente armati e avevano, con professionalità, portato a termine un piano organizzato in un FAI brevissimo lasso di tempo. Ciò al fine di rispondere in maniera esemplare nei confronti dell'autore di uno sgarbo che, se rimasto impunito, avrebbe pregiudicato la "reputazione criminale" del clan R, dunque con lo scopo di riaffermare il dominio del clan, anche in ragione di un risalente rapporto conflittuale con la famiglia della vittima (che due anni prima aveva denunciato il subito tentativo di estorsione). In ultimo, i giudici del riesame hanno ritenuto la piena sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen., peraltro oggetto di presunzione relativa ex lege, anche in considerazione dei plurimi precedenti del ricorrente -per rapina aggravata e sequestro di persona-, indicativi della sua capacità a delinquere.
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