Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2004, n. 8798

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2004, n. 8798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8798
Data del deposito : 8 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
Q C, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 555/01 della. Corte d'Appello di LECCE, depositata il 18/04/01 - R.G.N. 720/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 10/03/04 dal Consigliere Dott. A C;

udito l'Avvocato S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A U che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lecce, depositato il 5 ottobre 1995, Carmela Quarta esponeva che, titolare di azienda agricola sita in provincia di Lecce, aveva ricevuto bollettini di c/c postale provenienti dal Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU) con i quali era stato richiesto il pagamento di contributi agricoli unificati per gli anni 1992 e 1993, relativamente alle giornate di manodopera agricola presuntivamente impiegate nei fondi facenti parte dell'azienda dai braccianti agricoli e dai piccoli coloni. Deduceva l'illegittimità dei decreti ministeriali con i quali, per gli anni in questione, erano state determinate le retribuzioni medie giornaliere poste a base della imposizione contributiva a norma dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Rilevava che, nella determinazione della retribuzione giornaliera, non si era tenuto conto della diversa durata della giornata lavorativa in provincia di Lecce (5 ore) rispetto a quella (6 ore e 40 minuti) prevista dal ccnl di categoria, per cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi risultava notevolmente sperequata rispetto a quella corrisposta assumendo come parametro lo stesso contratto.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'inefficacia dei bollettini di c/c postale o, in subordine, che fosse ricalcolato il contributo dovuto, proporzionalmente alla diversa durata della giornata lavorativa rispetto a quella considerata dal ccnl per la determinazione della retribuzione media giornaliera. L'INPS, succeduto allo SCAU ai sensi dell'art. 19 della legge n. 724/94, si costituiva e replicava alle avverse argomentazioni.
Con sentenza pronunciata in data 26 novembre 1999 il Tribunale di Lecce, succeduto al Pretore a seguito della introduzione del giudice unico di primo grado, rigettava la domanda, osservando che il ccnl vigente non aveva previsto la possibilità di riduzione, a livello locale, della durata oraria della giornata lavorativa. L'appello di Carmela Quarta, cui resisteva l'INPS, veniva accolto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 27 marzo/18 aprile 2001. I giudici di secondo grado dichiaravano che l'appellante era tenuta al pagamento dei contributi agricoli unificati, per gli anni in contestazione, nella misura del 75% di quella riportata nei bollettini di c/c postale, oltre interessi come per legge;

compensavano tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Esaminata la sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 7/20 luglio 1992 e la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sull'art. 28 de d.P.R. n. 488 del 1968, la Corte leccese osservava che costituiva fatto notorio che, nella provincia di Lecce, la giornata lavorativa in agricoltura, da almeno venti anni, era di 5 ore;
riteneva che "ragioni di equità e di rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 342/92 impongono che la determinazione dei salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli nelle province di Lecce e Brindisi sia effettuata ragguagliando alle effettive ore di lavoro praticato nelle rispettive province la retribuzione media giornaliera stabilita con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della contrattazione collettiva".
Richiamava a sostegno della decisione assunta, anche se ne escludeva la decisività, l'art. 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 28 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 18 gennaio 1996, con il quale è stato indicato che nella provincia di Lecce si pratica un orario di lavoro ridotto per consuetudini locali.
Aggiungeva che dall'art. 18 della legge n. 724/94 e dal d.m. del 28 dicembre 1995 non si potevano evincere argomenti per sostenere che il
contributo previdenziale potesse essere pagato in misura ridotta soltanto osservando la procedura del condono prevista dalla stessa legge.
Riteneva, infine, che il d.m. 28 dicembre 1995 consentisse di superare le affermazioni della Corte Costituzionale sulla incompetenza del giudice a determinare le nuove retribuzioni medie al posto di quelle contenute negli atti amministrativi eventualmente disapplicati. Ricavava la misura dei contributi dovuti sulla base di una proporzione fra la durata della giornata lavorativa in provincia di Lecce e la durata delle giornata lavorativa prevista dal ccnl. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Carmela Quarta resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all.to E;
dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488;
dell'art. 8 del d.l. 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1972, n. 459;
dell'art. 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
dell'art. 1, comma 8, del d.l. 14 giugno 1996, n. 318,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1996, n. 402;

nonché vizio di motivazione.
Deduce che con la sentenza di primo grado era stato affermato che sia il ccnl del 29.6.1983, sia i contratti integrativi provinciali per la provincia di Lecce prevedono un orario settimanale di quaranta ore per tutto l'anno, pari a 6, 40 ore giornaliere;
e che i contratti provinciali prevedono altresì, nel chiarimento a verbale, che la eventuale riduzione dell'orario di lavoro non avrebbe comportato una riduzione della retribuzione giornaliera, con il conseguente riproporzionamento della retribuzione oraria.
Assume che tale ricostruzione delle circostanze di fatto non era stata censurata con l'appello, essendosi tale impugnazione limitata a delineare una ricostruzione social economicistica del sistema. Deduce, quindi, che la sentenza impugnata ha ignorato, nella ricostruzione normativa della fattispecie, malgrado l'Istituto previdenziale lo avesse espressamente richiamato nella memoria di

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