Cass. civ., sez. V trib., decreto 15/01/2021, n. 00601
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE4, Il Presidente ha pronunciato il seguente i 6O • 2 ‹ DECRETO J11 60 sul ricorso iscritto al n. 3372/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;controSA Ferrovial Agroman, rappresentata e difesa dagli Avv.ti N C, L R e A A, con domicilio eletto in Roma, P.zza dei Carracci n. 1, presso lo studio di quest'ultimo;avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3134- 43-2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 06820100265889471. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;