Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2019, n. 35852

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2019, n. 35852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35852
Data del deposito : 8 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C A A, nato a Locorotondo il 22/07/1944 avverso la sentenza del 04/07/2018 della Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere R B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, in difesa del ricorrente, l'avvocato M V C (sostituto processuale dell'avvocato C P), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di A A C in ordine ai reati di cui agli artt. 670 cod. pen., 20 1 comma 11 d. Igs. 139 del 2006 e 46, comma 2, d. Igs. n. 81 del 2008, in quanto estinti per prescrizione, ordinando la confisca di due serbatoi (sottoposti a sequestro) contenenti gasolio, ossia il materiale infiammabile, da considerarsi pericoloso per qualità e quantità, in relazione alla cui detenzione era stata omessa la prescritta denuncia alle autorità e mancava l'apposito titolo abilitativo, nonché la dovuta adozione di misure volte a evitare rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Propone ricorso per cassazione A A C denunciando violazione dell'art. 240 cod. pen., del d.m. 19 marzo 1990 e del d. Igs. n. 151 del 2011, nonché vizi della motivazione, con riguardo alla statuizione della confisca. Rileva che la decisione di primo grado era stata deliberata in camera di consiglio senza un accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio, posto che erano stati esclusi solamente i presupposti per provvedere ex art. 129,comma 2, cod. proc. pen., sicché, secondo l'insegnamento Sez. U., n. 31617 del 2015, Lucci, non avrebbe potuto ordinarsi la confisca, in assenza della risposta ai rilievi circa la mancanza di condanna e di una delle ipotesi di cui all'art. 240 cod. pen. Inoltre, i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i reati, affermando erroneamente la non applicabilità del d.nn. 19 marzo 1990 seppure dai rilievi fotografici allegati al verbale di sequestro potesse evincersi che si trattava di depositi mobili - e non fissi - regolati dal predetto decreto ministeriale. Inoltre, l'attività in questione, relativa all'estrazione sulla terraferma, non era assoggettata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, poiché a suo tempo non ricompresa nell'elenco di cui al d.m. 16 febbraio 1982. E di contro avrebbe dovuto considerarsi la presenza di certificati di collaudo rilasciati dalla ditta Caldararo Termomeccanica.
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