Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2016, n. 16162

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2016, n. 16162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16162
Data del deposito : 3 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 71/66/2011, dep. il 14.4.2011;
premette che la contribuente G.L., in data 20 settembre 2004, aveva versato una somma (quale prima rata) per il pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e con vocazione agricola, indicando nella dichiarazione dei redditi (col valore dei terreni rivalutato, l'importo dell'imposta sostitutiva e il numero di rate per il relativo pagamento), di volersi avvalere della facoltà prevista dalla L. 448 del 2001, art. 7.

Successivamente, in data 17 ottobre 2006, aveva proposto istanza di rimborso della prima rata pagata in relazione alla rivalutazione del terreno agricolo. In data 26 febbraio 2009, Equitalia Nomos spa notificava alla contribuente cartella di pagamento per l'anno 2004 (a seguito di controllo del Modello Unico 2005), contenente l'importo relativo alle due rate non versate, oltre accessori. A seguito di impugnazione della cartella proposta dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Nomos spa, la Commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovute le somme indicate nella cartella impugnata e respingendo l'istanza della contribuente di rimborso della prima rata versata. La sentenza, appellata dall'Ufficio, veniva confermata dalla CTR della Lombardia.

G.L. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1) E' pregiudiziale l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, col quale la contribuente deduce violazione di legge ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 331 c.p.c.) e omessa motivazione (ex art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 5, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62), per non avere l'Ufficio notificato copia dell'appello anche ad Equitalia Nomos s.p.a., parte del giudizio di primo grado, con conseguente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi