Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/12/2022, n. 47924
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B P, nato a Sansepolcro 1'01/01/1961 avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E G. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omesso versamento di Iva, per l'anno di imposta 2012, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno successivo. In Sansepolcro il 27/12/2013. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea interpretazione della legge penale. La corte d'appello, preso atto che effettivamente la gran parte delle fatture emesse, nell'anno 2012, dalla società Imega srl non erano state incassate, per come risultava dal bilancio di esercizio, avrebbe erroneamente ritenuto l'imputato responsabile non considerando che tale circostanza si poneva al di fuori del normale rischio di impresa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi