Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2019, n. 47132

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2019, n. 47132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47132
Data del deposito : 20 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIVERO VINCENZO nato a NAPOLI il 07/11/1948 avverso la sentenza del 19/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 febbraio 2018, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero e in riforma della sentenza del 23 maggio 2014 del Tribunale di Napoli, ha condannato V S per il reato di ricettazione di otto orologi recanti i marchi Rolex, Eberhard e Bulgari, tutti contraffatti, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

2. V S, a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi:

2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648, comma secondo cod.pen., dell'art. 1, comma 7, Legge n. 35/2005 e difetto di motivazione;
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 714, cod.pen. e difetto di motivazione;
inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99, cod.pen. e difetto di motivazione;
inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133, cod.pen. e difetto di motivazione.

2.1.1. Con riguardo al reato di ricettazione, si evidenzia che le risultanze acquisite non consentivano di ritenere che gli orologi di cui l'imputato era in possesso fossero destinati alla vendita e deduce che la Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado con una motivazione in contrasto con l'insegnamento delle sezioni unite che con sentenza n. 22225 del 2012 ha chiarito che l'acquirente finale di un prodotto contraffatto risponde della sanzione amministrativa di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge n. 35 del 2005 e non per il reato di ricettazione. A sostegno dell'assunto osserva come la Corte di appello abbia giustificato la condanna ritenendo che per la configurabilità del delitto di ricettazione non fosse necessario che S avesse ricevuto o acquistato gli orologi contraffatti al fine di rivenderli, essendo sufficiente che egli li avesse ricevuti anche per proprio uso personale. Secondo la difesa la Corte territoriale ha proceduto alla condanna di S pur riconoscendogli la qualità di acquirente finale degli orologi, così violando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

2.1.2. In linea subordinata, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 714, cod.pen. e l'illogicità della motivazione sul punto, in quanto la Corte territoriale esclude la configurabilità del reato di incauto acquisto ponendo l'accento sulla condizione dei beni (assenza di documenti relativi all'acquisto, delle scatole involucri e delle garanzie originarie). In realtà -osserva la difesa- quelle descritte in sentenza erano le condizioni degli orologi al momento dell'accertamento e non al momento dell'acquisto, con la conseguenza che, in assenza di prova delle condizioni dei beni al momento dell'acquisto, «andava diversamente vagliata la richiesta di derubricazione del delitto in contravvenzione».

2.1.3. Con riguardo al riconoscimento della recidiva, si osserva che il giudizio della Corte di appello è svincolato da ogni valutazione del fatto reato per cui si procede ed è riferito esclusivamente alla presenza di iscrizioni nel casellario giudiziale dell'imputato, senza alcun riferimento all'esistenza di un relazione qualificata tra i precedenti risalenti dell'imputato e il fatto di ricettazione per cui si ha processo ovvero alle ragioni per cui esso sia concretamente significativo di una più accentuata colpevolezza e pericolosità.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi