Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2019, n. 12131

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2019, n. 12131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12131
Data del deposito : 19 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: MEYE SOLOMON nato il 19/02/1977 avverso la sentenza del 20/03/2018 del GIUDICE DI PACE di TOLMEZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale EISABETTA CESQUI che conclude per l'inammissibilita' del ricorso RITENUTO IN FATTO I. Con sentenza emessa il 20 marzo 2018 il Giudice di pace di Tolmezzo assolse, per mancanza di colpa, S M (di nazionalità sudanese) dall'accusa di avere commesso fino al 2 aprile 2017, il reato, accertato in Tarvisio, di cui all'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 (inadempimento a ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Udine il 3 ottobre 2016 in applicazione del comma 5-ter, terzo periodo, dello stesso art. 14).

1.1 A fondamento di tale decisione, dopo avere qualificato Il reato contestato come "contravvenzione", si afferma che: al momento dell'accertamento del fatto (avvenuto il 2 aprile 2017) l'imputato viaggiava a bordo di un treno diretto in Austria;
ciò evIdenziava la sua volontà di lasciare il territorio dello Stato, non anche quella di trattenersi illegalmente in Italia.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Udine che: eccepisce questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. peni, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 11 del 2018, sul rilievo che la eliminazione della possibilità per il pubblico ministero di far valere vizi di motivazione delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace "priva la pubblica accusa di ogni potere di verifica della corretta lettura dei dati di fatto e della coerente valutazione delle prove, determinando un "vulnus" al corretto esercizio del potere giurisdizionale";
deduce che la motivazione della sentenza relativa all'affermata mancanza dell'elemento psicologico del reato all'imputato contestato è, ad un tempo, manifestamente illogica ed in violazione della legge penale, dal momento che la presenza in Italia dell'imputato era volontaria, essendo stato a lui notificato il 3 ottobre 2016 ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato entro sette giorni dalla notificazione, con conseguente non refluenza sull'elemento soggettivo del reato del luogo verso cui, il 2 aprile 2017, egli era diretto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dal contenuto del capo di imputazione trascritto nella sentenza impugnata risulta che a Meye venne contestato il reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, del d.igs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.U. immigrazione") per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, non avendo egli adempiuto, fino al 2 aprile 2017 (giorno di accertamento del fatto), all'ordine di lasciare
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