Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2022, n. 46468
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cantatore C, nato a Molfetta (BA), il 16/11/1948, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto emessa in data 06/10/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A V, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria inviata a mezzo pec dall'avv.to M G, nell'interesse della parte civile, con cui si chiede il rigetto del ricorso;
letta la memoria inviata a mezzo pec dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to G I, con cui si insiste nel'accoglirnento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto in data 22/05/2019, con cui C Cantatore era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Taranto il 18/05/2015. 2. C Cantatore ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to R R, in data 08/02/2022, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 180 e segg. cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado ha determinato - in motivazione - la pena pecuniaria in euro 600,00, così ridotta all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, partendo da una pena base di euro 900,00 di multa, mentre in dispositivo la pena viene indicata in euro 800,00 di multa, non avendo la sentenza impugnata motivato sul punto, né avendo motivato in ordine alla nullità della dichiarazione del Laghezza, resa in violazione dell'art. 497 cod. proc. pen.;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto erroneamente è stato ritenuto che il Cantatore avesse trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto l'esposto, il quale, invece, era indirizzato all'Ordine degli Avvocati, ente pubblico economico diverso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
non vi è alcuna prova, inoltre, che l'esposto sia stato portato a conoscenza di almeno due membri dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, né che il Cantatore avesse voluto che l'esposto fosse poi trasmesso dall'Ordine degli Avvocati di Taranto al Consiglio dell'Ordine;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 234 - 237 cod. proc. pen., e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e d), cod. proc. pen., in quanto l'esposto non era stato neanche portata a conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, posto che il presidente di detto organismo, con missiva del 25/10/2018 in atti, aveva rappresentato che lo stesso era stato rimesso all'attenzione del Consiglio di Disciplina, non avendo il Consiglio dell'Ordine alcun potere disciplinare;
di tale circostanza, dimostrativa del fatto
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A V, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria inviata a mezzo pec dall'avv.to M G, nell'interesse della parte civile, con cui si chiede il rigetto del ricorso;
letta la memoria inviata a mezzo pec dal difensore di fiducia dell'imputato, avv.to G I, con cui si insiste nel'accoglirnento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto in data 22/05/2019, con cui C Cantatore era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Taranto il 18/05/2015. 2. C Cantatore ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to R R, in data 08/02/2022, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 180 e segg. cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado ha determinato - in motivazione - la pena pecuniaria in euro 600,00, così ridotta all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, partendo da una pena base di euro 900,00 di multa, mentre in dispositivo la pena viene indicata in euro 800,00 di multa, non avendo la sentenza impugnata motivato sul punto, né avendo motivato in ordine alla nullità della dichiarazione del Laghezza, resa in violazione dell'art. 497 cod. proc. pen.;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto erroneamente è stato ritenuto che il Cantatore avesse trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto l'esposto, il quale, invece, era indirizzato all'Ordine degli Avvocati, ente pubblico economico diverso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
non vi è alcuna prova, inoltre, che l'esposto sia stato portato a conoscenza di almeno due membri dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, né che il Cantatore avesse voluto che l'esposto fosse poi trasmesso dall'Ordine degli Avvocati di Taranto al Consiglio dell'Ordine;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 234 - 237 cod. proc. pen., e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e d), cod. proc. pen., in quanto l'esposto non era stato neanche portata a conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, posto che il presidente di detto organismo, con missiva del 25/10/2018 in atti, aveva rappresentato che lo stesso era stato rimesso all'attenzione del Consiglio di Disciplina, non avendo il Consiglio dell'Ordine alcun potere disciplinare;
di tale circostanza, dimostrativa del fatto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi