Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2022, n. 36910

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/12/2022, n. 36910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36910
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

La "Ing. A.A. G.A.S. Srl ", in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli - Sezione Staccata di Salerno il 14 maggio 2014 n. 4624/02/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di Euro 34.000,01 in dipendenza di sei avvisi di liquidazione per la COSAP relativa agli anni dal 2004 al 2009, dopo la proposizione di altrettante opposizioni dinanzi al Tribunale Civile di Salerno - Sezione Distaccata di Mercato San Severino (SA), all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 30 dicembre 2010 n. 617/15/2010, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art.

3-bis, comma 1, lett. b
, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Corte Cost., sent., 14 marzo 2008, n. 64), la giurisdizione sulle controversie in materia di COSAP spettasse al giudice ordinario. Il ricorso è affidato a due motivi. Il Comune di Baronissi (NA) è rimasto intimato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DI RICORSO.

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., art. 37 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, art. 136 Cost., della L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e della L. 11 marzo 1957, n. 87, art. 30, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato omesso dal giudice di appello il rilievo della formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art.

3-bis, comma 1, lett. b
, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, essendosi pronunziata nel merito la sentenza del giudice di prime cure, senza che il successivo appello investisse anche l'implicita pregiudiziale affermazione della giurisdizione del giudice tributario.



2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., art. 37 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, art. 136 Cost., L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e L. 11 marzo 1957, n. 87, art. 30, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario sul presupposto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale

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