Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3079

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Massime1

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale dall'ILOR prevista, per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori del Mezzogiorno, dall'art. 101 del DPR 6 marzo 1978, n. 218, spetta a condizione che l'opificio sia divenuto atto all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, secondo la previsione dell'art. 18, secondo comma, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341), il quale ha subordinato la residuale applicazione della disciplina agevolativa in esame al rispetto del suddetto termine (gia' sancito dall'art. 17 della legge 1 marzo 1986, n. 64), da ritenere di natura perentoria, e quindi improrogabile, in ragione del carattere straordinario della disciplina medesima. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3079
Data del deposito : 17 febbraio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Fatto - La societa' s.r.l. I... propose ricorso alla Commissione
tributaria provinciale di Pescara avverso il provvedimento n. 79/95, emesso
dall'ufficio distrettuale delle II.DD. di Pescara in data 26 luglio 1995 e
notificatole il giorno 1 settembre 1995, contenente diniego della sua
istanza di esenzione dall'imposta Ilor, prevista dagli artt. 101 e 102 del
testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978, motivato in ragione della
mancata realizzazione di opificio tecnicamente organizzato entro il termine
del 31 dicembre 1993. L'organo adito, con sentenza n. 100 del 17 febbraio
1998, accolse l'opposizione, ritenendo operante l'agevolazione controversa a
far tempo dall'anno 1995, che rappresentava la data di attivazione
dell'opificio industriale.
Avverso questa pronuncia l'Ufficio delle Imposte distrettuale della
Imposte Dirette di Pescara propose impugnazione innanzi alla Commissione
tributaria regionale dell'Abruzzo che lo respinse, con sentenza n. 162/VI/99
del 27 maggio - 21 ottobre 1999, sostenendo che la fattispecie era regolata
dall'art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in L. n. 341 dell'8
agosto 1995, che ha sancito "l'applicazione residuale della legge 64 per
quei rapporti che fossero nati durante la sua vigenza", ritenendo percio'
che l'agevolazione in questione dovesse essere attribuita, conservando
ultrattivita' l'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973.
Il Ministero delle Finanze impugna per cassazione questa decisione
articolando un unico complesso motivo.
L'intimata non si e' costituita.
Diritto - 1 - Il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 100, 101 e 102 D.P.R. n. 218/1978, come
interpretato dall'art. 18 del D.L. n. 244/1995 convertito in L. n. 341/1995,
della L. n. 775/1984, dell'art. 17 della L. n. 64/1986, dell'art. 1 del
D.Lgs. n. 96/1993. Deduce, a sostegno della doglianza, che la normativa
rubricata, laddove esclude l'applicabilita' delle norme sulla cessazione
dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno alla materia tributaria,
non ha inteso, nel contempo, abrogare i termini posti dalle norme
agevolative, che sono rimaste in vigore in relazione a detto parametro
cronologico, ai fini della concessione dei benefici accordati.
In particolare, le disposizioni del testo unico n. 218/1978, hanno
previsto esenzioni sino al 31 dicembre 1980, termine questo che, piu' volte
prorogato, e' comunque definitivamente scaduto alla del 31 dicembre 1993,
fissato dall'art. 17 della L. n. 64/1986, nella quale e' pacificamente
accertato che la societa' istante non aveva ancora attivato l'opificio
industriale, in relazione alla cui realizzazione chiese l'agevolazione di
cui si discute. Il motivo e' fondato.


2 - La ratio della sentenza impugnata si fonda sull'ultrattivita' della
normativa agevolativa in materia tributaria, che e' sopravvissuta nonostante
l'abrogazione degli interventi straordinari disposta con il D.L. n.
244/1995, art. 18, convertito definitivamente nella legge n. 314/1995.
Sulla base di quest'impostazione di principio, la commissione regionale ha
ritenuto che "l'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973, con rinvio all'art. 101 del
testo unico sul mezzogiorno, non e' mai stato abrogato".
2.1 - Ponendo in consecuzione logica tale affermazione di principio con
la statuizione contenuta nella sentenza impugnata che aveva tenuto conto, ai
fini dell'esclusione dall'Ilor, della data di attivazione dello
stabilimento, pacificamente indicata nel 1995, la commissione d'appello ha
operato un semplice sillogismo, in forza del quale, permanendo i benefici
fiscali, questi spettano senza tener conto del termini stabiliti nella
normativa agevolativa rimasta in vigore.
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