Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2020, n. 16676

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2020, n. 16676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16676
Data del deposito : 4 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 27218-2018 proposto da: P T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA BUFALOTTA

174, presso lo studio dell'avvocato P B, rappresentata e difesa dall'avvocato G V;

- ricorrente -

2020 contro 823 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, E D R, L M, G MTANO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 21514/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/09/2017 R.G.N. 28258/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. n.r.g. 27218/2018 Fatti di causa Con sentenza n. 21514 del 2017 questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da T P avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno di accoglimento del gravame proposto dall'INPS nei riguardi della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di condanna dell'Istituto alla reiscrizione della P negli elenchi dei lavoratori agricoli ed ha, altresì, posto a carico della parte soccombente le spese del giudizio di cassazione.

2. Contro la sentenza Teresa Paolo propone ricorso per revocazione, fondato su un unico motivo. L'INPS resiste con controricorso.

3. T P ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

4. La Sezione sesta di questa Corte di legittimità ha rimesso la causa per la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, la parte censura la sentenza di questa Corte di cassazione n. 21547 del 2017 del 3 maggio 2017, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, senza considerare che sia all'interno del ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore a pag. n. 17 righi nn. 9 - 14, sia in calce al ricorso stesso, la medesima parte aveva formulato la dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali, come previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, ed aveva depositato e n.r.g. 27218/2018 notificato a controparte una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale per l'anno 2011. 2. Sostiene pertanto che la Corte di cassazione è necessariamente caduta in errore, non avendo visto le dichiarazioni sopra descritte, in quanto non poteva essere disposta la condanna alle spese, sicché insiste per la revocazione della sentenza. In subordine, chiede ravvisarsi una ipotesi di errore materiale emendabile.
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