Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2023, n. 02044
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Testo completo
pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22478/2019R.G. proposto da: ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente –
contro
M C (C.F. MCHCST81E06A390B ), rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO DEL CORTO (C.F. DLCSFN60C05D077Y) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente Oggetto: tributi – sanzioni – interessi - prescrizione N.22478/19 R.G. Est. F. D’A domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscana, n. 148/09/19 depositata in data 31 gennaio 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale R M, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.
FATTI DI CAUSA
1. Il contribuente M C ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa a nove cartelle di pagamento relative a tributi(una decima cartella non era riferita a crediti tributari), deducendo, oltre all’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, vizi propri dell’intimazione e la prescrizione breve dei crediti, quinquennale per i tributi erariali e triennale per la tassa automobilistica.
2. La CTP di Arezzo ha accolto il ricorso.
3. La CTR della Toscana, con sentenza in data 31 gennaio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che all’atto impugnato non può farsi applicazione della prescrizione ordinaria in assenza della formazione del giudicato , non potendo estendersi alla definitività di un atto della riscossione il principio della conversione delle prescrizioni brevi in prescrizione ordinaria, propri o dell’actio iudicati. N.22478/19 R.G. Est. F. D’A 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi;
il contribuente intimato si è costituito con controricorsoe ha depositato memoria.
5. La causa è stata rimessa dalla Sesta Sezione Civile per essere trattata in pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto rimettersi la causa alle Sezioni Unite.Il controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione dell’art. 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i crediti erariali non si prescrivono in dieci anni. Osserva il ricorrente che i tributi sottostanti sono crediti erariali, in relazione ai quali si applica la prescrizione ordinaria indipendentemente dall’applicazione del principio di cui all’art. 2953 cod. civ., relativo all’allungamento della prescrizione breve proprio dell’actio iudicatiin caso di passaggio in giudicato del titolo giudiziale che lo accerta, che invece riguarda crediti che originariamente erano sottoposti a prescrizione breve. Diversamente, conclude il ricorrente, in caso di crediti erariali, la definitività della cartella, anche in assenza di giudicato, comporta l’applicazione della prescrizione decennale.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2946 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e violazione dell’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni. Osserva parte ricorrente come la prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 cit. riguarderebbe i soli atti di contestazione o irrogazione sanzione autonomi, non anche gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all’atto di recupero del tributo, per i quali N.22478/19 R.G. Est. F. D’A opererebbe l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa ap plicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi. Osserva parte ricorrente che il principio della prescrizione quinquennale può applicarsia prestazioni periodiche caratterizzate da pluralità diprestazioni, non anche al pagamento di tributi, come nella specie, per i quali la periodicità riguardi la sola presentazione di rendiconti, nonché in considerazione della accessorietà del credito per interessi a un credito soggetto a prescrizione decennale, con conseguente applicazione del medesimo termine prescrizionale.
2. Va rigettata l’eccezione di novità della questione relativa al regime prescrizionale (eccezione ribadita dal controricorrente in memoria), essendo stata tale questione sottoposta sin dal primo grado di giudizio e potendo la stessa essere ulteriormente articolata nei successivi gradi di giudizio. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso suf ficientemente ancorato ai fatti e ai documenti di causa.
3. Il primo motivo è fondato, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, essendo assorbente osservare come sia la stessa sentenzadelle Sezioni Unite, citata nella pronuncia impugnata (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) e richiamata dal controricorrente (come anche ribadito in memoria) , che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione N.22478/19 R.G. Est. F. D’A breve, rimane quello prescrizionale ordinario ( Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846;
Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188;
Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278;
Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266;
Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308;
Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941 ), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
4. Il secondo motivo è infondato. Dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento». La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo , prevede al primo comm a anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997
contro
M C (C.F. MCHCST81E06A390B ), rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO DEL CORTO (C.F. DLCSFN60C05D077Y) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente Oggetto: tributi – sanzioni – interessi - prescrizione N.22478/19 R.G. Est. F. D’A domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscana, n. 148/09/19 depositata in data 31 gennaio 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale R M, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.
FATTI DI CAUSA
1. Il contribuente M C ha impugnato una intimazione di pagamento, relativa a nove cartelle di pagamento relative a tributi(una decima cartella non era riferita a crediti tributari), deducendo, oltre all’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, vizi propri dell’intimazione e la prescrizione breve dei crediti, quinquennale per i tributi erariali e triennale per la tassa automobilistica.
2. La CTP di Arezzo ha accolto il ricorso.
3. La CTR della Toscana, con sentenza in data 31 gennaio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che all’atto impugnato non può farsi applicazione della prescrizione ordinaria in assenza della formazione del giudicato , non potendo estendersi alla definitività di un atto della riscossione il principio della conversione delle prescrizioni brevi in prescrizione ordinaria, propri o dell’actio iudicati. N.22478/19 R.G. Est. F. D’A 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi;
il contribuente intimato si è costituito con controricorsoe ha depositato memoria.
5. La causa è stata rimessa dalla Sesta Sezione Civile per essere trattata in pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto rimettersi la causa alle Sezioni Unite.Il controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione dell’art. 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i crediti erariali non si prescrivono in dieci anni. Osserva il ricorrente che i tributi sottostanti sono crediti erariali, in relazione ai quali si applica la prescrizione ordinaria indipendentemente dall’applicazione del principio di cui all’art. 2953 cod. civ., relativo all’allungamento della prescrizione breve proprio dell’actio iudicatiin caso di passaggio in giudicato del titolo giudiziale che lo accerta, che invece riguarda crediti che originariamente erano sottoposti a prescrizione breve. Diversamente, conclude il ricorrente, in caso di crediti erariali, la definitività della cartella, anche in assenza di giudicato, comporta l’applicazione della prescrizione decennale.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2946 cod. civ., falsa applicazione dell’art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e violazione dell’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni. Osserva parte ricorrente come la prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 cit. riguarderebbe i soli atti di contestazione o irrogazione sanzione autonomi, non anche gli atti irrogativi di sanzioni emessi contestualmente all’atto di recupero del tributo, per i quali N.22478/19 R.G. Est. F. D’A opererebbe l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997, con conseguente applicazione del medesimo regime prescrizionale del tributo.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa ap plicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi. Osserva parte ricorrente che il principio della prescrizione quinquennale può applicarsia prestazioni periodiche caratterizzate da pluralità diprestazioni, non anche al pagamento di tributi, come nella specie, per i quali la periodicità riguardi la sola presentazione di rendiconti, nonché in considerazione della accessorietà del credito per interessi a un credito soggetto a prescrizione decennale, con conseguente applicazione del medesimo termine prescrizionale.
2. Va rigettata l’eccezione di novità della questione relativa al regime prescrizionale (eccezione ribadita dal controricorrente in memoria), essendo stata tale questione sottoposta sin dal primo grado di giudizio e potendo la stessa essere ulteriormente articolata nei successivi gradi di giudizio. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso suf ficientemente ancorato ai fatti e ai documenti di causa.
3. Il primo motivo è fondato, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, essendo assorbente osservare come sia la stessa sentenzadelle Sezioni Unite, citata nella pronuncia impugnata (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) e richiamata dal controricorrente (come anche ribadito in memoria) , che afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione N.22478/19 R.G. Est. F. D’A breve, rimane quello prescrizionale ordinario ( Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846;
Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188;
Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278;
Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266;
Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32308;
Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941 ), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
4. Il secondo motivo è infondato. Dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento». La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo , prevede al primo comm a anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997
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