Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 19102

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2004, n. 19102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19102
Data del deposito : 23 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G V A - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I N, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni, n. 47, presso l'Avvocato M N, rappresentata e difesa dall'Avvocato G F per procura speciale a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
A E, elettivamente domiciliato in Roma, via D. A. Azuni, n. 9, presso l'Avvocato R D C, rappresentato e difeso dall'Avvocato F M per procura speciale a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 293/2001 della Corte d'appello di Messina, depositata il 27.9.2001, notificata il 19.11.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3 giugno 2004 dal relatore Cons. G V A M;

Udito, per la ricorrente, l'Avvocato C, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza non definitiva in data 11.12.1997 il tribunale di Messina dichiarò la separazione personale dei coniugi N Ilacqua ed Eugenio Alazio, disponendo il proseguimento del giudizio relativamente alle domande concernenti l'addebito e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
Quindi, con sentenza definitiva depositata il 18.11. 2000, addebitò la separazione all'Alazio e lo condannò a versare alla moglie, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di Lire 2.000.000, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
rigettò ogni altra domanda e compensò fra le parti le spese processuali. 2.- La sentenza fu appellata da N Ilacqua, che ne chiese la riforma, tra l'altro, in ordine al mancato accoglimento della domanda d'integrazione delle diverse ed inferiori misure dell'assegno, a lei riconosciute con provvedimenti provvisori pronunziati nel corso del giudizio, ed in ordine alla compensazione delle spese di lite. Eugenio Alazio, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale chiedendo, per quanto ancora interessa, la revoca della condanna al pagamento dell'assegno e, in subordine, la riduzione di esso nei limiti di giustizia;
oltre alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello concluse per il rigetto del gravame.
3.- Con sentenza depositata il 27.9.2001, la corte d'appello di Messina, accogliendo parzialmente l'appello incidentale, ridusse a Lire 1.300.000 l'assegno mensile posto a carico dell'Alazio, con rivalutazione a far data dal 1^ luglio 2001 (come già disposto dal tribunale) e, confermando nel resto la sentenza appellata, compensò interamente fra le parti le spese del grado.
4.- Avverso tale sentenza, N Ilacqua propone ricorso per Cassazione, notificato il 17.1.2002 e depositato il 26.1.2002, articolato in cinque motivi.
Eugenio Alazio resiste mediante controricorso, notificato il 13.5.2002, depositato il 22.5.2002, seguito da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Coi primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, la ricorrente cen-sura la sentenza impugnata, rispettivamente, per violazione dell'articolo 156 c.c., e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla decisione di ridurre l'assegno di mantenimento, giustamente riconosciuto spettante, ma illegittimamente ed illogicamente ridotto in considerazione di circostanze di carattere non economico, come l'avvenuta nascita di un figlio dell'Alazio da altra donna;
o improbabili, come l'eventuale reperimento di un posto di lavoro da parte di essa ricorrente, laureata in farmacia e disoccupata;
o inesatte, come la commisurazione dell'assegno calcolata sui redditi dell'Alazio al netto, anziché al lordo.
5.1.- I due motivi di ricorso in esame sono infondati e, per certi profili, inammissibili.
5.2.- Si premette che, essendo accertata la non addebitabilità della separazione alla ricorrente, la corte d'appello messinese ha riconosciuto esplicitamente la sussistenza anche dell'altro presupposto essenziale dell'obbligo di mantenimento, stabilito dal primo comma dell'articolo 156 c.c., ossia la mancanza di redditi propri della Ilacqua, tali da consentirle il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza coniugale. Ha quindi rigettato la richiesta dell'appellante incidentale, secondo il quale la moglie non aveva diritto ad alcun assegno. Ha peraltro osservato, al fine di determinare la misura equa dell'assegno - fissata in Lire 1.300.000 mensili, di contro a Lire 2.000.000 stabilite dal tribunale - che debba tenersi conto non del reddito lordo, bensì del reddito netto dell'Alazio, della sopravvenuta nascita di un figlio, da lui avuto con altra donna, e della circostanza che l'appellante principale è in possesso di laurea in farmacia, titolo che potrebbe consentirle il conseguimento di una proficua occupazione nel settore.
5.3. - Il ragionamento della corte di merito è legittimo ed è immune da vizi logici.
È conforme alla legge ed alla logica, innanzitutto, tener conto del reddito netto dell'obbligato nello stabilire la misura congrua dell'assegno, giacché la capacità economica su cui questo va ad incidere si misura in termini d'introito effettivo, depurato dagli oneri aventi la loro fonte nella legge, come il pagamento delle imposte o il dovere del genitore di mantenere il figlio (in tal senso, con riferimento a casi di divorzio, Cass. nn. 5632/1987, 4655/1980). In secondo luogo, è legittimo l'apprezzamento della capacità di lavoro e di guadagno (nella specie, la donna è laureata in farmacia), al solo fine di determinare la misura dell'assegno, in quanto l'attitudine al lavoro proficuo, esaminata dal giudice di merito con riferimento alle circostanze specifiche, rientra fra gli elementi suscettibili di valutazione economica, come ogni utilità o capacità propria dei coniugi (Cass. nn. 6468/1998, 4543/1998, 7630/1997, 961/1992, 11523/1990, 6774/1990). 5.4.- Sotto altro profilo, attinente ai giudizi di merito emessi dal giudice a quo per determinare in concreto la misura ritenuta congrua dell'assegno, in relazione alle diverse circostanze considerate, le censure in esame sono inammissibili, essendo tali giudizi insindacabili in sede di legittimità.
6. - Col terzo e quarto motivo di gravame - da trattare pure simultaneamente in quanto concernenti lo stesso capo di sentenza - la ricorrente denunzia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli articoli 156, 445 c.c, 112, 115 c.p.c.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante il mancato accoglimento dell'istanza di "integrazione" degli assegni, provvisoriamente stabiliti dal presidente del tribunale in Lire 300.000 mensili e dal giudice istrut-tore in Lire 800.000 mensili, cioè in misura sensibilmente inferiore a quella di Lire 1.500.000 disposta, previa assunzione d'informazioni sugli effettivi redditi del marito, con ordinanza 28.11.1998, ed a quella di Lire 2.000.000 fissata dal tribunale in sentenza. 6.1.- Sostiene che erroneamente era stata rigettata la suddetta domanda di "integrazione" - senza tener conto delle prove da lei addotte per dimostrare che lo stipendio del marito era stato notevolmente incrementato fin dalla fine del 1993 -, posto che gli alimenti sono dovuti fin dal giorno della domanda (articolo 445 c.c.) e che, in generale, ogni provvedimento retroagisce alla data della domanda, se all'epoca della presentazione di essa ne esistevano i presupposti.
6.2.- Le censure in esame sono infondate e contengono altresì un profilo d'inammissibilità (par. 6.2.4).
6.2.1.- La corte messinese ha convenientemente motivato il rigetto della suddetta domanda d'integrazione delle diverse (ed inferiori) misure dell'assegno di mantenimento (par. 6), affermando che, secondo le risultanze degli atti e le precisazioni contenute nella sentenza medesima, "la statuizione in essa adottata era basata sulla valutazione delle 'condizioni attuali' delle parti";
e che restavano "impregiudicate le diverse valutazioni poste a fondamento delle decisioni provvisorie adottate nel corso del giudizio". 6.2.2.- Pertanto, non è misconosciuto il principio per cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge decorre dalla data della domanda, non potendo restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. n. 4558/2000, 147/1994). Tale principio, tuttavia, attiene soltanto al profilo dell'an debeatur dell'assegno dalla domanda, e non interferisce sull'esigenza di determinarne il quantum in conformità all'evoluzione delle condizioni di reddito dell'obbligato o di necessità del beneficiario;
sicché è legittimo fissare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano veri- ficati (Cass. nn. 14886/2002, 4011/1999). 6.2.3.- L'infondatezza del terzo motivo di gravame deriva quindi dal fatto che le norme ivi richiamate - e segnatamente l'articolo 445 c.c. - circa la decorrenza dalla domanda dell'assegno di
mantenimento, non sono in alcun modo contestate o violate dalla corte territoriale. La quale però nega, in punto di fatto, che, nei diversi momenti in cui l'assegno fu stabilito provvisoriamente in misura ridotta, le reciproche condizioni economiche delle parti fossero tali da giustificare, ex post, l'attribuzione del mantenimento nella maggior misura, corrispondente alle loro "condizioni attuali", fissata in sentenza dal tribunale. E tale convincimento desume dall'asserita consultazione degli atti e dalle precisazioni contenute nella sentenza di primo grado. 6.2.4.- A fronte di questa conclusione, la ricorrente oppone che le prove prodotte in giudizio attestavano "il consistente aumento del reddito del marito già dal lontano 1994" (ricorso, pag. 13), o piuttosto "dalla fine del 1993, anno in cui era stato promosso funzionario" (ivi, pag. 15);
e che la corte di merito, violando l'articolo 115 c.p.c., non avrebbe "debitamente esaminato gli atti e le prove già sfuggiti al primo giudice".
Tale affermazione, tuttavia, non è suffragata dalla riproduzione nel ricorso dell'esatto contenuto dei documenti o delle altre risultanze processuali, il cui omesso o inadeguato esame è censurato, al fine di rendere possibile a questa suprema corte di valutarne la pertinenza e la decisività, senza bisogno d'indagini integrative, non consentite,, sugli atti processuali (Cass. nn. 15751/2003, 10576/2003, 13963/2001, 10484/2001 e molte altre). Sotto questo profilo, il corrispondente motivo di ricorso è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza (Cass. nn. 7938/2001, 3737/2001).
7.- Col quinto motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 88 e 92 c.p.c., riguardo alla compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, disposta dalla corte di merito, adducendo che esse dovevano essere interamente addossate al marito, soccombente sia sul punto dell'addebito (responsabilità per la separazione) sia sull'ai debeatur dell'assegno di mantenimento e, soprattutto, autore di un comportamento processuale non conforme al dovere di lealtà e probità.
7.1.- La censura è inammissibile.
7.2.- La corte di Messina, nel rigettare il quarto motivo dell'appello principale ed il settimo di quello incidentale, con cui le parti avevano impugnato, con opposte argomentazioni, la disposta compensazione delle spese giudiziali da parte del tribunale, ha annotato che, avuto riguardo all'esito finale della lite, sussiste una reciproca soccombenza "su punti della controversia di rilevante importanza";
sicché non solo ha confermato, in materia, la decisione di primo grado, ma ha compensato interamente anche le spese del giudizio d'appello.
7.3. - Il giudizio di ^rilevante importanza" dei punti su Cui sussiste reciproca soccombenza;
e quello (implicito) di esclusione di un comportamento dell'altra parte trasgressivo dei doveri di lealtà e probità, valutabile ai sensi dell'articolo 92, 1^ co.,U.P., c.p.c., sono giudizi di merito insindacabili in sede di legittimità. Ragion per cui la critica rivolta a tali giudizi, posti a fondamento della compensazione integrale delle spese di lite, è inammissibile. 8.- Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio di legittimità, dovendosi dichiarare inammissibile il controricorso (seguito da memoria) perché notificato il 13.5.2002, oltre il termine (scaduto il 26. 2.2002) di cui all'articolo 370 c.p.c..

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