Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 04541
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HE RI IA, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 02/12/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte LLavv.to Fabio Repaci, difensore della parte civile, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, allegando nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 10/10/2018, con cui RI IA HE era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., in danno di EL EO OR, commesso il 13/04/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti LLimputato per essere il reato estinto per prescrizione, confermando la sentenza agli effetti civili.
2. In data 28/05/2021 RI IA HE ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Ugo Colonna, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi LLart. 606, lett. h) ed e) cod. proc. pen., in quanto risulta provata la circostanza che esisteva un'attività di controllo illecito da parte di soggetti riconducibili alla mafia barcellonese nei confronti del HE, al fine di costruire artatamente fatti di reato al predetto astrattamente ascrivibili, allo scopo di screditarlo, il che avrebbe reso doveroso, da parte degli inquirenti, verificare quali fossero i MAC address dei vari pc in uso alla società Co.Ge.Mar. s.r.l. e quello del portatile in uso all'imputato, il che avrebbe consentito di accertare la provenienza del commento del 13/04/2011 pubblicato sul sito www.enricodigiacomo.ot oltre che sul blog di SO LF;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi LLart. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto risulta che le comunicazioni concernenti l'OR fossero vere, alla luce della documentazione prodotta già in primo grado e del testimoniale, in quanto l'OR aveva sostenuto, con molteplici articoli su La Gazzetta del Sud di Messina, la sostituzione del La SA, in coincidenza con gli interessi di soggetti vicini al clan mafioso D'AM, così come emerge dalle intercettazioni che la sorella LLOR era stata assunta presso l'AIAS;
2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 578 cod. proc. pen., 6, comma 2, CEDU, 117 Costituzione, 3 e 4 Direttiva 2016/UE/343 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE, vizio di motivazione, ai sensi LLart. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, pur avendo rilevato la prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili, essendo stata sollevata dalla Corte di Appello di Lecce questione di legittimità costituzionale LLart. 578 cod. pen., alla luce delle pronunce della Corte EDU citate nella predetta ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di RI IA HE è inammissibile.
1.11 HE è stato ritenuto responsabile della condotta diffamatoria in danno di EL EO OR, affermando che questi, esercente la professione di giornalista presso il quotidiano La Gazzetta del Sud, aveva "preso le difese di una parte dei mafiosi barcellonesi", collegando detta affermazione alla notizia secondo la quale la sorella LLOR era stata assunta presso l'AIAS grazie al fratello;
inoltre, all'OR erano attribuiti stretti rapporti con gli avvocati CI e RO, che manipolavano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NA, nonché con l'onorevole SO LF, che si era baciata con l'onorevole AR in attesa che le fosse data una candidatura;
infine, era stato affermato che l'OR abitava presso un'abitazione di proprietà LLavv.to Lo TI, facendo parte insieme a quest'ultimo, nonché con i predetti CI, RO ed LF, di un gruppo, facendo intendere come l'OR stesso avesse attuato una manipolazione della verità a scopo economici e ricattatori, essendo un soggetto dedito al malaffare. Tali affermazioni erano state scritte sotto lo pseudonimo OT AR" e pubblicate sul blog www.enricodigiacomo.orq, nonché sul sito internet www.FA.it 2. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso appare del tutto versato in fatto, oltre che reiterativo di analoga doglianza proposta in sede di gravame. Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che, benché la rete wi-fi della Co.Ge.Mar. s.r.I., utilizzando la quale era stato inviato il messaggio, non fosse protetta da alcuna password, già il primo giudice aveva rilevato come - sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato - non fosse possibile individuare l'utenza da cui il messaggio era partito, in quanto la sede della società si trovava all'interno di un edificio che ospitava anche studi professionali, per cui non era possibile individuare l'utilizzatore della rete;
inoltre, sia il primo giudice che la Corte di merito hanno osservato come nessun altro, al di fuori LLimputato, avrebbe potuto avere un interesse ad inviare il messaggio, in quanto i dipendenti della Co.Ge.Mar. s.r.l. erano soggetti del tutto estranei alla vicenda, mentre il padre del HE non era risultato in grado di utilizzare strumenti elettronici, ed il fratello era risultato ignorare persino il contenuto dello scritto anonimo. Peraltro, la sentenza impugnata ha rilevato come il contenuto del messaggio contenesse una frase da cui emergeva che il HE aveva reso dichiarazioni sui boss Di SA e RA, circostanza che poteva essere conosciuta solo all'interno del circuito giudiziario in cui le dichiarazioni stesse erano state rese, e che, pertanto, conteneva una valenza individualizzante di colui che avrebbe potuto diffonderla, non essendo emerso che le dichiarazioni del HE ai magistrati fossero circolate comunque. La circostanza che il HE avrebbe potuto essere intercettato da parte di privati è stata, altresì, esaminata dalla Corte di merito, che ha ricordato come tale possibilità, ventilata da FR