Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2023, n. 7309

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2023, n. 7309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7309
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza oggetto di ricorso, riunitili, rigettava gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate contro due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano relative ai ricorsi proposti da A.A. contro gli avvisi che avevano accertato maggior Irpef per gli anni (Omissis);
l'amministrazione aveva accertato maggior imponibile Irpef costituito da proventi illeciti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti tra la società HTK e la società Cantieri Navali Spa , con somme poi entrate nella disponibilità del contribuente.

In particolare, la CTR evidenziava che la tesi dell'ufficio non fosse condivisibile in quanto le riprese contenute negli atti devono essere motivate e sufficientemente provate, mentre nel caso di specie esse erano fondate su riferimenti ad un processo penale indiziario e non ad un giudicato irrevocabile, il che attribuiva alla parte contribuente l'onere della prova;
evidenziava altresì che il contribuente aveva aderito allo scudo fiscale sanando le irregolarità pregresse secondo la legge.



2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso A.A..



3. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 7 febbraio 2023 svoltasi D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , prorogato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8 .

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto nullo per difetto di motivazione l'avviso opposto, laddove invece esso presentava tutti i requisiti previsti dalla citata norma di legge.

Col secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 , della L. n. 537 del 1993, art. 14 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , censurando la sentenza della CTR laddove ha affermato che l'ufficio abbia rilevato elementi per determinare maggiori redditi non dichiarati "scaricando sul contribuente l'onere della prova" mentre l'esistenza della falsa operazione era stata accertata mediante gli atti di un'indagine penale e l'ufficio aveva assolto al proprio onere probatorio.

Col terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis conv. in L. n. 102 del 2009 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , censurando la statuizione relativa all'applicazione dello scudo fiscale.



2. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. , in quanto la preclusione della c.d. doppia conforme riguarda solo l'ammissibilità della censura ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , laddove il ricorso contiene esclusivamente censure di

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