Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10413

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Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10413
Data del deposito : 14 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19303/2010 proposto da:
NI IL, CA TO, nella qualità di eredi di IN EO, AL CH, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, rappresentati e difesi dall'avvocato TOSI PAOLO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e difende, per procura speciale del notaio Dott. Igor Genchini di Roma, rep. 24623 del 30/11/2010, in atti;

- resistente -
e contro
AGENZIA DELLE DOGANE;

- intimata -
avverso la sentenza n. 159/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Paolo TOSI, Dario MARINUZZI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I sig. IN EO e NA IC, dipendenti del Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - trasformato in Agenzia delle Dogane con il D.Lgs. n. 300 del 1999 - adivano il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del
lavoro, domandando l'accertamento del proprio diritto a vedersi determinare l'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione dirigenziale percepita al momento della risoluzione del rapporto, con la condanna dell'Agenzia delle dogane e dell'INPDAP al pagamento delle relative differenze.
Il IN, dipendente del Ministero delle finanze fin dal marzo 1968. da ultimo inquadrato nella 9^ qualifica funzionale, posizione economica C3 Super, esponeva in punto di fatto che a decorrere dal 1 marzo 2002 gli era stato affidato l'"incarico provvisorio" di responsabile della direzione della circoscrizione doganale di Milano. In relazione a tale funzione di reggenza di ufficio di livello dirigenziale non generale, gli veniva attribuita - ai sensi degli artt. 14 e 24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001) - dapprima la retribuzione di posizione dirigenziale di secondo livello, con esclusione di ogni altro trattamento accessorio nonché dei compensi per lavoro straordinario, e poi. fino alla data del collocamento a riposo con decorrenza 24 aprile 2004. il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia, unitamente al trattamento accessorio di prima fascia e la retribuzione di risultato, a titolo di retribuzione di posizione.
Il NA, anch'egli dipendente del Ministero delle finanze fin dall'ottobre 1966. da ultimo inquadrato nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3. esponeva che con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, gli veniva conferito dapprima l'incarico di "assistente di direzione" presso la direzione regionale per la Lombardia, a decorrere dal giugno 2001, e successivamente, a decorrere dal novembre 2002 e fino al collocamento a riposo avvenuto in data 1 ottobre 2004, l'incarico dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni di "audit interno" presso la direzione regionale delle dogane di Milano per la Regione Lombardia. In relazione a tali funzioni, gli veniva attribuito - ai sensi dei cit. artt. 14 e 24 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia - il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia, unitamente al trattamento accessorio di prima fascia e la retribuzione di risultato, a titolo di retribuzione di posizione.
Entrambi i ricorrenti lamentavano che l'Agenzia delle dogane aveva determinato l'indennità di buonuscita prendendo, come base di calcolo, la retribuzione corrispondente alla funzione di Direttore tributario, IX qualifica funzionale, posizione economica C3, in luogo dell'ultimo stipendio effettivamente percepito per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale.

2. L'adito Tribunale di Milano respingeva le domande, ritenendo che i trattamenti economici dirigenziali potessero incidere sul calcolo dell'indennità di buonuscita solo in favore dei dirigenti di ruolo, ossia in possesso della qualifica dirigenziale, e non in favore dei funzionari chiamati a ricoprire una posizione dirigenziale vacante e, solo per questo, in godimento della retribuzione di posizione per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a quelle del rispettivo inquadramento.

3. La Corte di appello di Milano, sezione lavoro, con sentenza 11 marzo 2010 n. 159, rigettava l'appello, rilevando che la strutturale transitorietà dell'affidamento di funzioni dirigenziali a funzionari non dirigenti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento dell'Agenzia delle dogane, rende del tutto differenti i ruoli dei dirigenti nominati a seguito di procedura concorsuale (disciplinata dall'art. 14 del Regolamento citato) e quelli dei funzionari chiamati provvisoriamente a coprire posizioni dirigenziali vacanti, con conseguente necessità di riferirsi, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al trattamento stipendiale attribuito al personale nella originaria qualifica di appartenenza.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto un unico ricorso per cassazione sia NA IC sia gli eredi di IN EO, nelle more deceduto, articolando un duplice motivo. Nessuna delle parti intimate ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. La causa, inizialmente chiamata innanzi alla Sezione Lavoro di questa Corte, è stata rimessa alle Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro in ragione di un contrasto di giurisprudenza sul punto.
I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Lamentano innanzi tutto i ricorrenti la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

3
. Assumono i ricorrenti che, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, l'indennità di buonuscita di ogni dipendente statale
è determinata in ragione dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti, la cui determinazione è fissata su base annua e con l'inclusione di determinati assegni specificati dalla legge, senza alcuna distinzione in conseguenza del titolo in virtù del quale è corrisposta l'ultima retribuzione. Da ciò l'asserita irrilevanza della corrispondenza o meno all'inquadramento del lavoratore, dell'ultima retribuzione effettivamente percepita. Secondo i ricorrenti, la corretta interpretazione ed applicazione della citata disciplina impone la determinazione dell'indennità di buonuscita in ragione dell'ultima retribuzione percepita, nella specie corrispondente agli incarichi dirigenziali in atto al momento della cessazione del rapporto e svolti in base a contratti individuali di lavoro a termine stipulati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di amministrazione dell'Ente, in forza dei quali ai funzionari incaricati dello svolgimento di funzioni dirigenziali è stato attribuito lo stesso trattamento economico dei dirigenti. Con il secondo motivo lamentano i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

3
. Assumono i ricorrenti che, se anche si volesse
considerare necessaria la corrispondenza tra la retribuzione percepita e la qualifica del lavoratore, tale condizione sarebbe integrata nel caso di specie, essendo stati stipulati dall'Amministrazione contratti individuali di lavoro a termine "con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti", con conseguente novazione oggettiva del rapporto in virtù della quale il funzionario incaricato temporaneamente riveste la qualifica dirigenziale, ricevendone il relativo trattamento economico, con conseguente temporanea equiparazione funzionale e retributiva tra dirigenti di ruolo e funzionari incaricati ed applicazione della medesima disciplina anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

2. Il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente, è infondato.
3. È pacifico in causa che gli originari ricorrenti, che hanno instaurato un rapporto di pubblico impiego rispettivamente nel marzo 1968 (il IN) e nell'ottobre del 1966 (il NA), beneficiano, ratione temporis, dell'indennità di buonuscita come trattamento di fine servizio.

4. L'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato è prevista dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, recante il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. L'art. 3 stabilisce che gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, che cessino dal servizio, conseguono, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo, il diritto alla indennità di buonuscita che è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo 3. Per la determinazione della base contributiva si considerano "l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti";
a ciò si aggiungono "gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva" ossia i trattamenti retributivi accessori ed integrativi dei quali sia prevista l'inclusione nella suddetta base contributiva. Questo criterio è

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