Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 03946
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Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: T A, n. in Moldavia 26/03/1960 C V, n. in Moldavia 27/03/1987 V G, n. Napoli 13/06/1973 avverso la sentenza n. 2713/21 della Corte di appello di Brescia 29/10/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere O V;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso per l'inammissibilità;
lette, per il ricorrente V, le conclusioni dell'avv. V F con cui insiste per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ribadito la condanna di A T, V C e Giuseppe V in ordine ai delitti di cui agli artt. 56, 624, 625, secondo e quinto comma, cod. pen. (tutti) e 367, 61 n. 2, cod. pen. (il solo T), confermando le pene rispettivamente loro inflitte all'esito del giudizio di primo grado.
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. T e C Violazione di legge per illegalità della pena con riferimento all'erronea applicazione dei criteri di determinazione indicati agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.
2.2. V Con un primo motivo, tale ricorrente deduce violazione di legge sostanziale e processuale (art. 132, comma 3, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132) e la conseguente inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti, in mancanza del relativo provvedimento autorizzatorio e di ogni valutazione di circa la pertinenza e la rilevanza ai fini istruttori degli stessi. Con un secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art.
1-bis del suddetto decreto — legge come convertito dall'art. 1 della legge n. 178 del 23 novembre 2021 in ragione dell'assenza di riscontri rilevanti ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Con un terzo motivo si duole, infine, della ritenuta utilizzabilità della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti suoi e di C, comprovante il loro rapporto di conoscenza, ancorché solo esibita dal Procuratore Generale in udienza e stando alla sua prospettazione acquisita in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen.
3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Con riferimento alla posizione dei ricorrenti T e C, va preliminarmente rilevato che soltanto in sede di legittimità il relativo difensore ha dedotto l'illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., laddove in sede di gravame aveva contestato, quanto a C, l'insufficienza del quadro probatorio e per entrambi gli appellanti, il mancato riconoscimento delle
udita la relazione del consigliere O V;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso per l'inammissibilità;
lette, per il ricorrente V, le conclusioni dell'avv. V F con cui insiste per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ribadito la condanna di A T, V C e Giuseppe V in ordine ai delitti di cui agli artt. 56, 624, 625, secondo e quinto comma, cod. pen. (tutti) e 367, 61 n. 2, cod. pen. (il solo T), confermando le pene rispettivamente loro inflitte all'esito del giudizio di primo grado.
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. T e C Violazione di legge per illegalità della pena con riferimento all'erronea applicazione dei criteri di determinazione indicati agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.
2.2. V Con un primo motivo, tale ricorrente deduce violazione di legge sostanziale e processuale (art. 132, comma 3, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132) e la conseguente inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti, in mancanza del relativo provvedimento autorizzatorio e di ogni valutazione di circa la pertinenza e la rilevanza ai fini istruttori degli stessi. Con un secondo motivo deduce l'inosservanza dell'art.
1-bis del suddetto decreto — legge come convertito dall'art. 1 della legge n. 178 del 23 novembre 2021 in ragione dell'assenza di riscontri rilevanti ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Con un terzo motivo si duole, infine, della ritenuta utilizzabilità della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona nei confronti suoi e di C, comprovante il loro rapporto di conoscenza, ancorché solo esibita dal Procuratore Generale in udienza e stando alla sua prospettazione acquisita in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen.
3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Con riferimento alla posizione dei ricorrenti T e C, va preliminarmente rilevato che soltanto in sede di legittimità il relativo difensore ha dedotto l'illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., laddove in sede di gravame aveva contestato, quanto a C, l'insufficienza del quadro probatorio e per entrambi gli appellanti, il mancato riconoscimento delle
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