Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2017, n. 21972
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Il collaboratore esperto linguistico dell’università non ha diritto al trattamento retributivo maturato nel corso dei precedenti rapporti quale “lettore di scambio”, non venendo in oggetto un diritto quesito e dovendosi applicare, in via analogica, quale parametro retributivo, quello di cui all’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004 (trattamento economico riservato ai ricercatori universitari confermati a tempo definito), mentre il periodo trascorso alle dipendenze dell’università quale “lettore di scambio” conserva efficacia – ai sensi del d. l. n. 120 del 1995, conv. con modif. in l. n. 236 del 1995 e della giurisprudenza della CGUE – con riguardo a tutti gli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità di servizio - classe di stipendio, scatti biennali contrattualmente previsti, parametri per il t.f.r. e per la contribuzione previdenziale -. (Nella specie la S.C., enunciando i riportati principi, e con riferimento a collaboratrice ed esperta linguistica – già “lettrice di scambio” ai sensi della l. n. 62 del 1967 - assunta a tempo indeterminato ai sensi del d.l. n. 588 del 1994, non conv. in l. ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal cit. d.l. n. 120 del 1995 - ha cassato con rinvio la sentenza di appello affermando che, salvo il radicarsi – in forza di formarsi di giudicato interno – della giurisdizione ordinaria con riguardo alla categoria pubblicistica dei “lettori di scambio”, la conversione del contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 della l. n. 230 del 1962 - non è applicabile ai detti rapporti di lettorato, stante il divieto di cui all’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001).
Sul provvedimento
Testo completo
E T 219 72\ 17 N E S E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO -- Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO VINCENZO DI CERBO - Rel. Pres. Sezione - Ud. 04/07/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 11718/2011 ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ - Consigliere - R.G.N. 12584/2011 Ronz 1972 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA · Consigliere - GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - A M PNO Consigliere - ha pronunciato la seguente Y SENTENZA sul ricorso 11718-2011 proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in I.N.P.S. persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, A S e L C;
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- ricorrente -
contro
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato I P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R D P;
- controricorrente -
DELAY NANCY, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
REPUBBLICA ITALIANA;
- intimata - sul ricorso 12584-2011 proposto da: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato I P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R D P;
- ricorrente -
DELAY NANCY, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Ric. 2011 n. 11718 sez. SU - ud. 04-07-2017 -2- dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, A S e CARLA D'ALOISIO;
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato I P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R D P;
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 54/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/01/2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Presidente Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso dell'Università ed il rigetto degli altri ricorsi;
uditi gli Avvocati Franco Boccia per delega degli avvocati Riccardo Del Punta e Ilaria Pagni, Lorenzo Picotti e Roberto Palasciano per l'Avvocatura Generale dello Stato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 54 del 2011 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la continuità del rapporto di lavoro di N D con l'Università di Firenze, con anzianità complessiva, calcolata fin dal primo dei contratti di lettorato, decorrente dall'anno accademico 1986 1987 e per l'effetto ha ordinato il - ripristino del rapporto stesso a tempo indeterminato con qualifica di "lettore universitario" e con impiego a tempo pieno;
ha condannato l'Università ad attribuire alla Delay, Ric. 2011 n. 11718 sez. SU - ud. 04-07-2017 -3- sulla base della suddetta anzianità, lo stipendio risultante dal normale sviluppo di carriera determinato dalla consulenza tecnica di ufficio in euro 4.241,32 mensili (al 31 dicembre 2009), ed ha condannato altresì l'Università al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale (qualificate come risarcimento del danno) pari ad euro 237.901,06 oltre interessi legali pari a euro 50.439,12 (entrambe le voci calcolate al 31 dicembre 2009), oltre arretrati ed interessi ulteriori fino al definitivo soddisfo;
ha condannato infine I'Università alla regolarizzazione contributiva ed a rifondere alla Delay i 2/3 delle spese del giudizio. Con la stessa sentenza è stata rigettata la domanda della Delay avente ad oggetto il risarcimento del danno da demansionamento nonché la domanda, proposta anche nei confronti della Repubblica italiana, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno subito per il mancato tempestivo adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alla disciplina comunitaria.
2. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione: X - un'I.N.P.S., che, con unico motivo di censura ha denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1, commi 217 e ss., legge n. 662 del 1996;
dell'art. 116, commi 8 e ss. legge n. 388 del 2000, rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva limitato la condanna alle somme quantificate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva provveduto a quantificare i contributi dovuti sulle differenze retributive, maggiorati dei soli interessi legali. La condanna doveva invece, secondo l'Istituto previdenziale, essere estesa anche alle sanzioni Ric. 2011 n. 11718 sez. SU ud. 04-07-2017 -4- civili che conseguono automaticamente al mancato о ritardato versamento dei contributi. L'Università degli Studi di Firenze, la quale ha censurato la sentenza impugnata sulla base di sei motivi con i quali ha denunciato, in particolare: violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del Trattato istitutivo CE;
dell'art. 97, comma 1, Cost.;
degli artt. 49, commi 1 e 2, d.lgs. n. 29 del 1993 e 45, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165 del 2001 relativamente ai periodi di rispettiva vigenza;
dell'art. 36, comma 1, Cost. (primo motivo);
violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, d.l. n. 102 del 1995, convertito in legge n. 236 del 1995 (quarto motivo);
violazione e falsa applicazione dell'art. 97, comma 3, Cost., dell'art. 35, comma 8 d.lgs. n. 29 del 1993, dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2 legge n. 230 del 1962 (quinto motivo);
vizio di motivazione su punti decisivi della controversia (secondo, terzo e sesto motivo). Ribadito che la Delay era stata assunta dapprima con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge n. 62 del 1967 e, successivamente, con contratto a tempo indeterminato, in forza della decretazione d'urgenza che aveva istituito la figura del collaboratore ed esperto linguistico, l'Università ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia CE con la sentenza del 15 maggio 2008, aveva pronunciato solo sul divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, ma non aveva ritenuto senz'altro applicabile alla fattispecie la legge n. 230 del 1962, utilizzata solo come tertium comparationis, né aveva indicato quale dovesse essere il trattamento economico spettante ai lettori di scambio, avendo solo statuito in merito al necessario riconoscimento della anzianità, a fini giuridici economici e previdenziali, in Ric. 2011 n. 11718 sez. SU - ud. 04-07-2017 -5- caso di ritenuta continuità del rapporto. Sostiene che la Corte fiorentina non avrebbe potuto disporre la conversione del rapporto di lettorato in contratto a tempo indeterminato, perché alle pubbliche amministrazioni non può essere imposta la costituzione coattiva di rapporti, per il principio costituzionale del concorso pubblico, strettamente connesso con quello della intangibilità della dotazione organica. Aggiunge che in nessun caso poteva essere ordinato il "ripristino" della qualifica di lettore, poiché nell'ordinamento universitario, a seguito della abrogazione dell'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980, non esiste più detta qualifica, e sopravvive, al più, quella di "lettore di scambio", per sua natura a termine e legata a presupposti non più sussistenti nella fattispecie. Infine censura il capo della sentenza relativo alla quantificazione del trattamento economico ritenuto spettante alla Delay, rilevando che la pronuncia della Corte di Giustizia non impone di rivedere il trattamento retributivo in base al parametro costituzionale sufficiente anche per il periodo della retribuzione antecedente alla sottoscrizione del contratto di CEL (collaboratore e esperto linguistico), né tantomeno di conservare detto trattamento per il periodo successivo durante il quale alla Delay era stata corrisposta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva. Aggiunge che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto applicabile in via analogica il disposto dell'art. 1 d.l. n. 2 del 2004, del tutto immotivatamente si è discostata dal parametro indicato dal legislatore, assumendo a riferimento la retribuzione del ricercatore a tempo pieno, anziché quella prevista per il ricercatore a tempo definito. Sottolinea che privo di rilievo ai fini dell'individuazione del Ric. 2011 n. 11718 sez. SU - ud. 04-07-2017 -6- parametro è l'orario di lavoro rispettato dal lettore, che, come reso evidente dalla lettera stessa della legge, condiziona la quantificazione del trattamento retributivo (perché la retribuzione del ricercatore a tempo definito va rapportata ad un impegno del lettore di 500 ore con la conseguenza che il quantum dovuto a quest'ultimo va aumentato o diminuito a seconda che le ore di impegno siano superiori o inferiori rispetto a detto limite) ma non modifica il parametro. La Delay, con ricorso incidentale, articolato in cinque motivi;
con tale ricorso sono state riproposte le domande non accolte dalla Corte territoriale ed è stata denunciata violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., degli artt. 1 e 2 legge n. 230 del 1962, dell'art. 4