Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 12999

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 12999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12999
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BR RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto NA DO colpevole di furto pluriaggravato condannandola alla pena ritenuta di giustizia con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile.

2. Ricorre per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Ragionieri, che svolge quattro motivi.

2.1. Erronea applicazione degli artt. 191 e 331 cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 393 - 605 cod. pen. Si sostiene che la Corte di appello ha dato valore alla confessione resa dall'imputata alla persona offesa, poi costituitasi parte civile;
in realtà, la confessione era stata estorta con privazione della libertà personale;
cosicchè, detta confessione giammai può assurgere a rango di prova.

2.2. Violazione degli artt. 178 - 179 - 185 cod. proc. pen. Il decreto di citazione per la trattazione dell'appello è stato notificato a uno dei difensori della ricorrente, NO Di OL, in violazione del termine di cui all'art. 601 cod. proc. pen. ( venti giorni prima dell'udienza) mentre la notifica all'imputata sarebbe stata del tutto omessa.

2.3. Erronea applicazione dell'art. 78 cod. proc. pen. Si censura la valutazione con la quale è stata ammessa la costituzione di parte civile che, invece, sarebbe avvenuta irritualmente, in violazione del terzo comma dell'art. 78 cod. proc. pen. dal momento che la costituzione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi