Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2003, n. 8094

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2003, n. 8094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8094
Data del deposito : 22 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

ee 63803 се ORIGINALE R.G. 7514/1999 Udienza del 9.12.2002 Oggetto: iscrizione a ruolo ex art. 36 26/4/1986 TRA IS bis del d.p.r. 600/1973;
natura non perentoria del termine. 5 G . E N R .P.R. - A B REPUBBLICA ITALIANA . D D LL EL TE A D .

TRIBUTAN OME DEL POPOLO ITALIANO N B SI E A S SEN T E

1 13 I IA A . R N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T frou. 17813 080947 03 A M SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg Dott. B Sr Presidente Dott. E A Consigliere rel. Dott. N F Consigliere Dott. V R Consigliere Dott. M C G Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
CORTE SUPRIM ( CAMPIONE C -ricorrente- 63803 contro Polselli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria del Lazio, sezione n. 45, n. 229/45/1997, del 10.12.1997/20.2.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.12.2002 dal consigliere relatore dott. E A; Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4515 Svolgimento del processo La società Polselli s.p.a. proponeva ricorso dinanzi ala Commissione tributaria di 1° grado di Cassino avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti, a norma dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/19973, per il pagamento della somma di lire 1.727.000, per interessi e soprattassa per omesso o ritardato versamento di ritenute alla fonte per l'esercizio 1985. La Commissione di 1° grado annullava l'iscrizione a ruolo con decisione n. 26/1/1992. L'appello dell'Ufficio delle imposte veniva rigettato sul rilievo che la notificazione della cartella esattoriale era avvenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973. Propone ricorso l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis e 43 d.p.r. 600/1973, nonché dell'art. 17 e'l d.p.r. n. 602/1973, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in considerazione della natura non perentoria del termine in questione. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso é fondato. In tema di liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, l'art. 28 della legge n. 449 del 1997 prevede che: "Il primo comma dell'articolo 36 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinario, non e' stabilito a pena di decadenza". La natura interpretativa della norma, oltre ad essere espressamente enunciata dalla rubrica dell'articolo stesso, e' desumibile dal contenuto della disposizione, privo di carattere autonomo e consistente esclusivamente nel richiamo dell'art. 36 bis e nella precisazione di come tale ultimo articolo deve essere interpretato nella parte relativa al termine ivi previsto, nonché dal collegamento temporale della medesima 2 con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva fornito una chiave di ‹ lettura dell'art. 36 bis diversa da quella indicata dal legislatore (cfr., ex pluribus, Cass. 7213/2001. Cass. 9881/2002, Cass. 10134/2000 e Cass. 12995/1999, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio). Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi ad altra

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