Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2020, n. 11058

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2020, n. 11058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11058
Data del deposito : 1 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) BELVISO RAFFAELE n. a Vico Equense il 25/3/1980 2) DI MARTINO GERARDO n. a Castellammare di Stabia il 20/6/1989 3) FALANGA ANIELLO n. a Pompei il 4/6/1964 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 5/12/2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. A M D S;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. E C , che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avv. Renato D'Antuono, difensore di D M G nonché sostituto processuale dell'Avv. S S, difensore di B A, il quale deposita rinunzia al ricorso proposto nell'interesse del D M e si riporta ai motivi per la posizione B

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Gip del Tribunale di Napoli in data 14/2/2018, che aveva riconosciuto tutti gli imputati colpevoli del delitto di estorsione continuata ed aggravata ex art. 7 L. 203/91 in danno di M G nonché il B e il F anche del delitto di tentata estorsione aggravata ai danni del medesimo M, e -concesse ai prevenuti le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva per il B- rideterminava in anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena inflitta allo stesso B;
in anni quattro,nnesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena per F Aniello e in anni tre,mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa la pena per D M G.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. S S nell'interesse di B Raffaele 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale si è limitata a richiamare le argomentazioni del primo giudice in punto di responsabilità senza assolvere al compito di verificare l'esistenza degli estremi per un proscioglimento, a prescindere dalla rinunzia ai motivi d'appello inerenti l'assoluzione nel merito formulati dal ricorrente. La difesa premette che in sede di motivi aggiunti aveva avanzato richiesta di assoluzione in relazione al delitto contestato al capo B), argomentando circa la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e sostenendo l'assorbimento del delitto tentato in quello consumato, censura che la Corte territoriale ha ritenuto di non valutare per effetto dell'intervenuta rinunzia ai motivi in punto di responsabilità nonostante in caso di rinunzia permanga il potere-dovere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio, in presenza dei presupposti di legge, la regola generale dettata dall'art. 129 cod.proc.pen. Inoltre, la difesa segnala che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sull'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o. per violazione degli artt. 63 e 191 cod.proc.pen. formulata con il terzo motivo di gravame, questione che non poteva essere ritenuta inammissibile in conseguenza della rinunzia in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L'Avv. Valerio Vianello Accorretti nell'interesse di F Aniello 2.2 L'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alle censure avanzate in ordine all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Secondo la difesa, la Corte d'Appello ha fornito una motivazione generica in punto di sussistenza dell'aggravante in esame senza adempiere all'obbligo di specificarne le ragioni per ogni singola condotta e in relazione alla duplice declinazione della circostanza. Pur avendo la Corte territoriale riconosciuto che il F si limitò a convocare il M ad un appuntamento con il B, non ha valutato nello specifico la condotta e le modalità d'esecuzione, che imponevano d'escludere che il prevenuto avesse agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. Infatti, alcun dato è emerso che giustifichi la conclusione che la condotta posta in essere da parte del ricorrente fosse caratterizzata dall'utilizzo della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e capace di generare uno stato di soccombenza ed omertà nella p.o. O» L'Avv. Renato D'Antuono nell'interesse di D M G 2.3 n vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv cod.pen. La difesa lamenta la mancata considerazione del gravame in ordine alla configurazione della fattispecie sub A) come estorsione continuata e non piuttosto come condotta ad esecuzione frazionata, dovendo considerarsi la rateizzazione mensile del pizzo come modalità esecutiva di una unitaria condotta illecita, secondo lo schema del reato a consumazione prolungata. Aggiunge il ricorrente che l'unicità del delitto trova il proprio fondamento nella omogeneità del progetto estorsivo iniziale, destinato ad interrompersi solo allorché per il conseguimento del profitto sia necessario il compimento di ulteriori attività minacciose o violente ovvero siano mutati termini e condizioni dell'originaria illecita richiesta.
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