Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2022, n. 23495

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2022, n. 23495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23495
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28827-2017 proposto da: S A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;

- ricorrente -

contro

ERCOS S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA

22, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentata e difesa dall'avvocato F PIZZONI;

- controricorrente -

Oggetto SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO REITERAZIONE ABUSIVA R.G.N. 28827/2017 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU avverso la sentenza n. 428/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/11/2017 R.G.N. 15/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. F A;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di S A volta – secondo quanto riportato dalla stessa Corte - a far dichiarare l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato, conclusi tra il 1° agosto 2007 ed il 6 aprile 2012 con prestazioni rese a favore dell'utilizzatrice Ercos SPA, al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta utilizzatrice, “dalla stipulazione del primo contratto ovvero dalla stipulazione di uno dei successivi ritenuto invalido”, con il conseguente diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno, “quantificato nelle retribuzioni che avrebbe avuto diritto di percepire sino alla riammissione in servizio”.

2. La Corte territoriale ha respin to l’appello con cui il lavoratore aveva censurato la sentenza di primo grado “laddove aveva omesso di considerare che la somministrazione, durata complessivamente più di 4 anni, non corrispondeva ad alcuna effettiva esigenza produttiva temporanea e che, in ogni caso, non sussisteva alcuna prova delle causali indicate in ogni contratto”;
l’appellante sosteneva che “il requisito della temporaneità dovrebbe connotare anche la causale della somministrazione e che, nella specie, la durata della somministrazione che lo aveva riguardato presso la Ercos, pari ad oltre 4 anni, sarebbe una circostanza di per sé idonea ad escludere la temporaneità delle esigenze produttive della società convenuta”;
la Corte riporta, poi, che l’appellante aveva criticato le statuizioni di prime cure per non avere vagliato “che erano stati violati i limiti riguardanti il numero massimo di proroghe consentite, per come previsti dal CCNL dei lavoratori somministrati del 16 luglio 2008”.

3. La Corte, per respingere il gravame, ha innanzi tutto rilevato che l’appellante si era “limitato a dedurre genericamente la mancanza di prova della sussistenza in concreto delle causali”, considerando tale “contestazione, oltre che generica (e dunque inammissibile), anche infondata atteso che ogni causale apposta al contratto commerciale di somministrazione è stata specificamente provata dalla Ercos, sia con la produzione documentale di cui si è detto sia con la prova testimoniale pure richiamata”;
ha dunque concordato “con quanto statuito dal giudice di primo grado […] che le emergenze di causa riscontrano inequivocabilmente la sussistenza in concreto delle causali delle somministrazioni impugnate dall’appellante”.

4. In ordine alla “temporaneità di dette causali”, la Corte non ha condiviso l’assunto dell’appellante per la ragione che “le esigenze produttive per il soddisfacimento delle quali è avvenuto il ricorso alla somministrazione sono state, di volta in volta, con riferimento ad ogni contratto, tra loro diverse e quindi il mero fatto che, nel suo complesso, il lavoratore abbia lavorato per un lungo periodo presso l’azienda non è di per sé significativo”.

5. Infine, la Corte d’appello bresciana, rispetto alla censura “della violazione dei limiti contrattuali previsti per il numero di proroghe e per la durata complessiva del rapporto”, ha ritenuto, premesso che “l’appellante non specifica a quali previsioni del CCNL si riferisca”, che “Il Contratto collettivo, genericamente invocato dall’appellante, disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di somministrazione e i loro dipendenti ed è quindi inapplicabile alle imprese utilizzatrici, che quindi non sono obbligate ad osservarlo”, assumendo eventuale rilievo “nell’ambito del rapporto contrattuale che lega il lavoratore alle agenzie del lavoro, rapporto questo che in questa sede non è in discussione”.

6. Per la cassazione di tale decisione ha fatto ricorso S A, affidando l'impugnazione a sei motivi, illustrati anche da memoria, cui ha resistito l’intimata con controricorso.

7. La causa, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 17 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza e per l’eventuale trattazione congiunta con altri ricorsi riguardanti le medesime questioni oggetto di giudizio.

8. In prossimità della pubblica udienza il Procuratore Generale ha concluso, nella propria requisitoria, per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati i primi tre e dichiarati assorbiti gli ultimi due.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I moti vi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

1.1. Con il primo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e la mera apparenza della motivazione in relazione alle causali addotte” poiché “il giudice di merito, a fronte delle contestazioni contenute nel relativo motivo d’appello” si è limitato “a dichiarare che sarebbero stati prodotti tutti gli ordini e le commesse e che la teste avrebbe sostanzialmente confermato le circostanze, senza motivare da quali atti e documenti della causa si dovrebbero mai trarre simili conclusioni e per quale ragione”.

1.2. Con la seconda censura la difesa del ricorrente denunzia la nullità della sentenza per “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’inammissibilità dei documenti prodotti dalla società intimata nel giudizio di primo grado” poiché, a fronte del motivo d’appello anzidetto, la Corte bresciana ha omesso “ogni motivazione al riguardo”.

1.3. Con la terza doglianza il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ancora “per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla mancata prova da parte del testimone della ricorrenza in concreto delle causali addotte per il periodo dal 30.09.10 al 6 aprile 2012” poiché il giudice bresciano a fronte della contestazione anzidetta ha omesso “di fornire ogni motivazione al riguardo”.

1.4. Il quarto motivo deduce la “violazione degli artt. 20 e 21 del d. lgs. n. 276/2003 in ordine all’individuazione dei presupposti sostanziali necessari per dichiarare la legittimità dei contratti di somministrazione di manodopera”. Inoltre, con la dettacensura la difesa dell’odierno ricorrente si duole che il giudice d’appello, “quanto al difetto di temporaneità delle causali addotte” abbia omesso “di verificare il requisito della sussistenza della temporaneità delle causali addotte sia singolarmente sia complessivamente considerate, come se non dovesse sussistere nel nostro ordinamento alcun connotato che deve distinguere il lavoro somministrato dal lavoro a tempo indeterminato, che anche a norma del Considerando n. 15 della Direttiva 2008/104/CE deve restare pur sempre la forma comune di rapporti di lavoro”.

1.5. Il quinto motivo denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art.42 CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art.

5.5. Direttiva 2008/104/CE in relazione alla configurabilità di un caso di somministrazione irregolare quando vengono violati i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera,” laddove la Corte adita avrebbe erroneamente “escluso la configurabilità di una somministrazione irregolare quando vengono violati o elusi i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva”.

1.6. Con la sesta ed ultima censura si denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art. 42 del CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art. 1344 c.c. in relazione alla configurabilità di un’elusione dei limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera”, perché il giudice bresciano avrebbe erroneamente escluso “a priori la configurabilità di una frode alla normativa legale e contrattuale che regola i rapporti di somministrazione di manodopera”.

2. I primi tre motivi di ricorso, ch e possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento.

2.1. Quanto alla prima doglianza, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014). Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il gravame in ordine alla insussistenza in concreto delle causali giustificative del ricorso al contratto di somministrazione a termine, avendo osservato che l’appellante si era “limitato a dedurre genericamente la mancanza di prova della sussistenza in concreto delle causali”, considerando tale “contestazione, oltre che generica (e dunque inammissibile), anche infondata atteso che ogni causale apposta al contratto commerciale di somministrazione è stata specificamente provata dalla Ercos, sia con la produzione documentale di cui si è detto sia con la prova testimoniale pure richiamata”;
la diversa opinione del ricorrente non rende apparente la motivazione impugnata, mentre altro è se la motivazione fosse o meno conforme a legge, ma l’eventuale vizio avrebbe dovuto essere diversamente e adeguatamente censurato.
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