Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2019, n. 18288
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P F, nato a Ghilarza il 22/10/1985 avverso la sentenza del 31/01/2018 della Corte d'Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. P F;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Cagliari. ha confermato la decisione del tribunale di Nuoro del 4 novembre 2016 che ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. in danno di R C, previa riqualificazione del fatto originariamente ascrittogli sub specie di rapina impropria in concorso, in Budoni il 13 agosto 2010. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. P F, articolando plurime censure.
2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'attendibilità del riconoscimento fotografico per avere i giudici di merito da un lato escluso la affidabilità del predetto mezzo di prova, effettuata a distanza di due anni dai fatti e non confermato in dibattimento, tanto da condurre all'assoluzione di tutti i coimputati;
dall'altro,` -'posto il medesimo elemento probatorio a fondamento, in termini di certezza, della responsabilità del ricorrente, isolandone la concludenza dal complessivo contesto e con il rifermento ad altro riconoscimento ritenuto, invece, inaffidabile.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione e travisamento in relazione all'argomento di prova tratto dall'accertata presenza dell'auto dell'imputato sul luogo dei fatti in relazione alla certa partecipazione del medesimo, apparendo meramente congetturale la circostanza che su tale veicolo i coimputati avessero il teatro dell'azione, valorizzando in tal modo un unico indizio, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al primo segmento della condotta, essendosi la persona offesa fermata in virtù di un mero richiamo, senza costrizione alcuna, al quale era seguita solo una generica minaccia, ad iniziativa di soggetti rimasti non identificati, con conseguente difetto dell'elemento materiale del reato ritenuto.
2.4. Il quarto motivo lamenta mancanza di motivazione riguardo la richiesta subordinata, svolta nell'atto d'appello, in riferimento alla concessione delle attenuanti generiche ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 reato è prescritto.
2. Risulta perento il 3 giugno 2018 - tenuto conto delle sospensioni del procedimento - il termine di estinzione del reato di violenza privata, consumato il 13 agosto 2010. 2.1. In assenza di costituzione di parte civile, questa Corte - rilevata la prescrizione del reato alla quale l'imputato non ha rinunciato - deve dare atto della sola insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in assenza di
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. P F;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Cagliari. ha confermato la decisione del tribunale di Nuoro del 4 novembre 2016 che ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. in danno di R C, previa riqualificazione del fatto originariamente ascrittogli sub specie di rapina impropria in concorso, in Budoni il 13 agosto 2010. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, Avv. P F, articolando plurime censure.
2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento all'attendibilità del riconoscimento fotografico per avere i giudici di merito da un lato escluso la affidabilità del predetto mezzo di prova, effettuata a distanza di due anni dai fatti e non confermato in dibattimento, tanto da condurre all'assoluzione di tutti i coimputati;
dall'altro,` -'posto il medesimo elemento probatorio a fondamento, in termini di certezza, della responsabilità del ricorrente, isolandone la concludenza dal complessivo contesto e con il rifermento ad altro riconoscimento ritenuto, invece, inaffidabile.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione e travisamento in relazione all'argomento di prova tratto dall'accertata presenza dell'auto dell'imputato sul luogo dei fatti in relazione alla certa partecipazione del medesimo, apparendo meramente congetturale la circostanza che su tale veicolo i coimputati avessero il teatro dell'azione, valorizzando in tal modo un unico indizio, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al primo segmento della condotta, essendosi la persona offesa fermata in virtù di un mero richiamo, senza costrizione alcuna, al quale era seguita solo una generica minaccia, ad iniziativa di soggetti rimasti non identificati, con conseguente difetto dell'elemento materiale del reato ritenuto.
2.4. Il quarto motivo lamenta mancanza di motivazione riguardo la richiesta subordinata, svolta nell'atto d'appello, in riferimento alla concessione delle attenuanti generiche ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 reato è prescritto.
2. Risulta perento il 3 giugno 2018 - tenuto conto delle sospensioni del procedimento - il termine di estinzione del reato di violenza privata, consumato il 13 agosto 2010. 2.1. In assenza di costituzione di parte civile, questa Corte - rilevata la prescrizione del reato alla quale l'imputato non ha rinunciato - deve dare atto della sola insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., in assenza di
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