Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2022, n. 26991

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2022, n. 26991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26991
Data del deposito : 14 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6454-2022 proposto da: DI D M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANAPO

29, presso lo studio dell'avvocato M G, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 2 - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO, TRIBUNALE DI AVEZZANO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
-intimati - avverso la sentenza n. 255/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere dott. M M;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale dott. F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.Con ricorso ai sensi dell'art. 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247 l'avvocato M D D impugna avanti a queste Sezioni Unite, reclamandone la cassazione, l'epigrafata sentenza con la quale il Consiglio Nazionale Forense, adito dal medesimo in sede disciplinare, ne ha respinto il ricorso avverso la decisione in data 27.4.2021 del CDDF di Roma che, a definizione del procedimento disciplinareaperto a suo carico per la violazione degli artt. 9, 12, 30 e 31 del Codice deontologico forense approvato con Regolamento

CNF

21 febbraio 2014, n. 2, gli aveva irrogato la sanzione della radiazione dall'albo professionale. I fatti oggetto di incolpazione disciplinare traevano origine da un esposto al COA di Roma di Luciano V che, per quanto qui ancora Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 3 - rileva, si era segnatamente doluto della condotta del professionista che, presentandosi falsamente quale suo mandatario e profittando dell'affidamento ingenerato dall'aver speso nell'occasione la propria qualifica professionale, aveva incassato da terzi svariate somme di denaro corrisposte da costoro a titolo di caparra per l'acquisto di box di proprietà Vin corso di ultimazione . Nel respingere il gravame avverso la decisione di prima istanza, il CNF, con l'impugnata sentenza, ha ritenuto di respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'impugnante sul rilievo che i fatti in questione risalissero al 2005 mentre l'azione disciplinare era stata esercitata nel 2015, stante la natura permanente dell'illecito oggetto di contestazione e la sua mancata cessazione, non avendo il D D mai offerto la restituzione delle somme indebitamente incamerate, e l'intervenuta sos pensione della prescrizione a seguito del procedimento penale cui il D D era stato sottoposto per i medesimi fatti chiusosi nel 2016. Ha inoltre rigettato l'eccezione di nullità del procedimento per non essere stato convocato nella fase predibattimentale, al contrario constando che il D D era stato convocato a comparire avanti al consigliere istruttore, ma aveva omesso di farlo senza addurre alcun giustificato impedimento. Nel merito, la sentenza in gravame ha poi inteso far propri gli assun ti probatori trasfusi nella sentenza di primo grado pronunciata in sede penale –e fatti esplicitamente salvi dal giudice di legittimità che, pur dichiarando la prescrizione dei reati ascritti all'impugnante, aveva tuttavia argomentato che non erano riconoscibili ragioni per escludere che la fattispecie delittuosa si fosse determinata nei termini acclarati dal Tribunale – ed ha quindi ribadito il convincimento, non senza comunque confutare funditusle doglianze interposte dall'impugnante, che l'accertamento esperito in quella sede «sgombra il campo da qualsiasi ombra, visto e considerato che nessuna prova liberatoria Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 4 - pertinente e puntuale è stata offerta dal ricorrente a discarico in merito alle modalità ed al titolo che giustificava l'incasso delle somme, della loro rendicontazione, dell'autorizzazione del cliente a trattenere le stesse in pagamento del compenso, in ipotesi spettante, ed infine alla restituzione di esse al sig. V». La cassazione di detta sentenza è ora domandata dal soccombente con ricorso a questa Corte fondato su sei motivi non resistito dagli intimati. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, l'impugnante deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.,nonché per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per l'avvenuto travisamento dei fatti di causa quantunque fossero documentati da fonti scritte. Ed invero le somme da esso asseritamente trattenute erano di pertinenza del socio del V, il Gruppo Zarlenga che ne aveva autorizzato la compensazione a fronte dei compensi spettantigli per l'operaprofessionale prestata. Con il secondo motivo di ricorso, l'impugnante si duole del mancato riconoscimento della prescrizione che il decidente avrebbe denegato applicando erroneamente il termine dell'art. 56 l. 31 dicembre 2012, n. 247, benché la specie si dovesse ritenere regolata dall'art. 51 r.d. 27 novembre 1933, n. 1578. Peraltro i fatti contestati risalgono al 2005 ed il primo atto interruttivo sarebbe avvenuto nel 2014 e,quindi, a termine di prescrizione già largamente maturato. Con il terzo motivo di ricorso, l'impugnante deduce la nullità dell'impugnata sentenza, perché basata su un fatto inesistente e quindi affetta da illogicità della motivazione. Se il giudice disciplinare avesse aperto il brogliaccio delle corpose fonti documentali di prova Ric. 2022 n. 06454 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 5 - scritta depositate dall'impugnante si sarebbe accorto che i fatti per cui ne era stata accertata la responsabilità disciplinare avevano avuto tutta un'altra storia e che la sentenza penale pronunciata in primo grado era stata cassata in sede di legittimità. Con il quarto motivo di ricorso, l'impugnante si duole che la sentenza impugnata, che per questo sarebbe perciò inficiata di nullità, avrebbe dato atto del suo disinteresse alla trattazione del procedimento nella fase predibattimentale. Al contrario la corrispondenza per e- mail intercorsa con il consigliere incaricato dell'istruttoria attesterebbe la di lui presenza nella sede del COA il giorno della convocazione, mentre la mancata comparizione alla successiva convocazione era da porsi in correlazione alle restrizione imposte per il contenimento della pandemia da Covid 19. Con il quinto motivo, l'impugnante lamenta la violazione degli art. 40 e 41 r.d. 1578/1933 avendo il giudice disciplinare regolato il caso al suo esame applicando le disposizioni della l. 247/2012. Diversamente, stante peraltro la provata insussistenza del fatto, si sarebbe semmai dovuta applicare una sanzione più lieve di quella concretamente irrogata. Con il sesto motivo di ricorso, l'impugnante sollecita la sospensione cautelare della decisione disciplinare adottata nei suoi confronti.
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