Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 46220

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 46220
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46220
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia nel procedimento a carico di M V, nato a Napoli il 12.01.1966;
avverso l'ordinanza del 1 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame;
lette le richieste del difensore, avvocato D W, che si è rimessa alle valutazioni della Corte di Cassazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso per riesame presentato da V M avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, emessa in data 6 maggio 2022, che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari, annullandola e disponendo l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.

2. Al M nel presente procedimento sono contestate plurime condotte di corruzione, in quanto, in qualità di cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, avrebbe, in più occasioni, ricevuto somme di 'danaro o altre utilità (quali, ad esempio, lavori di ristrutturazione per la propria abitazione) al fine di alterare il criterio di assegnazione delle consulenze tecniche disposte dai giudici e il registro cronologico di pubblicazione delle sentenze, di occultare documenti prodotti dalle parti e di omettere di trasmettere i fascicoli all'Agenzia delle Entrate per consentire la riscossione dei contributi unificati non versati.

3. Avverso tale ordinanza ricorre il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il Pubblico Ministero ricorrente premette che il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento di un'eccezione formulata dalla difesa, aveva annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo che le intercettazioni tra presenti eseguite fossero state disposte in carenza dei gravi indizi di reato richiesti dall'art. 266 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva, infatti, rilevato che il decreto autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari emesso in data 18 gennaio 2020,

RIT

27/20, era stato adottato sulla base di un'informativa che faceva «riferimento a mere ipotesi congetturali. Il Pubblico Ministero ricorrente precisa, tuttavia, che il predetto decreto autorizzativo aveva ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'utilizzo di marche da bollo contraffatte da parte di alcuni avvocati per l'iscrizione a ruolo delle loro cause presso il Giudice di pace di Sant'Anastasia, nonché il pericolo della perpetrazione di illeciti ancor più gravi. Deduce, inoltre, il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, i gravi indizi di reato che costituiscono il presupposto per autorizzare l'intercettazione delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto e nella specie erano sussistenti.L'informativa della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli del 13 gennaio 2020, peraltro, non sarebbe stato il solo atto posto a fondamento del predetto decreto autorizzativo, in quanto la stessa si inseriva nell'ambito degli accertamenti già operati dal Carabinieri, che avevano rilevato il caos organizzativo e l'ammasso indistinto dei fascicoli processuali nelle diverse stanze dell'Ufficio giudiziario. Nel fascicolo del pubblico ministero, inoltre, era presente l'informativa n. 108/111 di Prot. 2018 del 19 novembre 2019, dalla quale sarebbero emersi indizi gravi, precisi e concordanti circa la prassi illecita, reiterata nel corso degli anni nel circondario nolano, dell'utilizzo di marche da bollo false. Il Tribunale del riesame, dunque, lungi dal vagliare unicamente l'informativa richiamata dal Giudice per le indagini preliminari nel decreto autorizzativo, avrebbe dovuto esaminare l'intero compendio indiziario e, qualora ritenuti sussistenti, i gravi indizi di reato, procedere ad un'integrazione della motivazione del provvedimento a utorizzatorio. L'inutilizzabilità delle intercettazioni, infatti, conseguirebbe, ai sensi dell'art.271 cod. proc. pen., alla sola mancanza, nei provvedimenti autorizzatori, della motivazione e non già alla sua incompletezza, insufficienza o non perfetta adeguatezza, ben potendo, in questo, caso, il difetto della motivazione essere emendato dal giudice cui la relativa doglianza venga prospettata. Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe considerato, anche ai fini di un'eventuale prova di resistenza, le intercettazioni eseguite dopo la sospensione conseguente alla diffusione della pandemia, autorizzate con decreto dell'8 maggio 202 (
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