Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2019, n. 25471
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 400/2014 r.g. proposto da: TUMIATI MASSIMILIANO (cod. fìsc. TMTMSM66C12D969D), quale associato dello "Studio T M. Ge/li C. - Commercialisti Associati", rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof. S M C e dall'Avvocato L V, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al Lungotevere Marzio n.
1. ricorrente -
contro
FALLIMENTO EDIZIONI LARUS s.r.l. (cod. fisc. 00805950169), in persona del curatore dott. L G, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato N S, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'Avvocato L D A. - controricorrente — avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO depositato in data 03/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/09/2019 dal Consigliere dott. E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L D R, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. L. V, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avv. T, per delega dell'Avv. N. S, che ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 24 ottobre/3 dicembre 2013, il Tribunale di Bergamo accolse solo parzialmente l'opposizione ex art. 98 I.fall. di M T, quale associato allo "Studio T M. Gelli C. - Commercialisti Associati", nei confronti del Fallimento Edizioni Larus s.r.l.. 1.1. In particolare: i) confermò l'ammissione al passivo di quel fallimento, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., del suo credito di C 55.000,00 (derivante dalla attività professionale, da lui svolta per la menzionata società in bonis, pendente il termine a quest'ultima concesso ex art. 161, comma 6, I.fall., e consistita nella redazione dell'attestazione di cui all'art. 161, comma 3, I.fall.), rigettandone la richiesta di collocazione in prededuzione, ex art. 111 I.fall., perché «la redazione della relazione ex art. 161 I.fall. da parte del professionista opponente, nel caso di specie, non solo non ha rivestito alcuna utilità nella procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale in assenza dei presupposti per l'ammissibílità del concordato, ma, avendo attestato la "non fattibilítà del piano", neppure avrebbe dovuto essere prodotta insieme alla proposta ed al piano di concordato depositati dalla Edizioni Larus s.r.I., in quanto del tutto inutile»;
ammise, invece, il suo ulteriore credito per gli interessi legali fino al deposito del piano di riparto e per le somme relative all'I.V.A., in via chirografaria, ed alla Cassa Previdenza, in privilegio ex art. 11 della legge n. 21 del 1986, da calcolarsi su quanto effettivamente ripartito.
2. Il T, nella indicata qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo. Ha resistito, con controricorso, la curatela fallimentare. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 2.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 giugno 2019, n. 15517, dopo aver rilevato che «Il tema concernente le conseguenze della dedaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dal debitore sulla riconoscibilità della prededuzione del credito che il professionista che l'abbia assistito nella sua presentazione intenda poi insinuare al passivo del suo successivo fallimento merita un maggiore approfondimento», ha ritenuto insussistenti i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ., ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dall'art.
1-bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197. La curatela fallimentare ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La formulata doglianza, rubricata «Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 161, comma 7, ultima parte del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) - Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi - Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. - Cassazione della sentenza impugnata con decisione della causa nel merito ovvero, in subordine, con rinvio ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ.», lamenta, in tutti i profili in cui è articolata, l'erroneità del decreto impugnato esclusivamente nella parte in cui non ha riconosciuto la collocazione in prededuzione al suddetto credito di C 55.000,00, già ammesso in via privilegiata.
2. Sotto il profilo della denunciata «omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi», il descritto motivo è inammissibile, in quanto riferito ad una nozione di vizio motivazionale non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile in quello oggi contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 3 dicembre 2013), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine al quale, peraltro, il ricorrente è pure tenuto a specifici oneri di allegazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) qui rimasti affatto inadempiuti.
3. E', invece, fondata, alla stregua delle considerazioni di cui appresso, la prospettata doglianza di violazione di legge.
3.1. Giova immediatamente rimarcare che è assolutamente incontroverso tra le parti che: i) il 24 ottobre 2012, la Edizioni Larus s.r.l. in bonis depositò, presso il Tribunale di Bergamo, innanzi al quale già era incardinato un procedimento prefallimentare a suo carico, una domanda di concordato preventivo cd. "in bianco o con riserva", ex art. 161, comma 6, I.fall., ottenendo l'assegnazione del termine (originariamente di 60 giorni, poi prorogato fino al 6 febbraio 2013) previsto dalla medesima norma per la presentazione
1. ricorrente -
contro
FALLIMENTO EDIZIONI LARUS s.r.l. (cod. fisc. 00805950169), in persona del curatore dott. L G, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato N S, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'Avvocato L D A. - controricorrente — avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO depositato in data 03/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/09/2019 dal Consigliere dott. E C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L D R, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. L. V, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avv. T, per delega dell'Avv. N. S, che ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 24 ottobre/3 dicembre 2013, il Tribunale di Bergamo accolse solo parzialmente l'opposizione ex art. 98 I.fall. di M T, quale associato allo "Studio T M. Gelli C. - Commercialisti Associati", nei confronti del Fallimento Edizioni Larus s.r.l.. 1.1. In particolare: i) confermò l'ammissione al passivo di quel fallimento, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., del suo credito di C 55.000,00 (derivante dalla attività professionale, da lui svolta per la menzionata società in bonis, pendente il termine a quest'ultima concesso ex art. 161, comma 6, I.fall., e consistita nella redazione dell'attestazione di cui all'art. 161, comma 3, I.fall.), rigettandone la richiesta di collocazione in prededuzione, ex art. 111 I.fall., perché «la redazione della relazione ex art. 161 I.fall. da parte del professionista opponente, nel caso di specie, non solo non ha rivestito alcuna utilità nella procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale in assenza dei presupposti per l'ammissibílità del concordato, ma, avendo attestato la "non fattibilítà del piano", neppure avrebbe dovuto essere prodotta insieme alla proposta ed al piano di concordato depositati dalla Edizioni Larus s.r.I., in quanto del tutto inutile»;
ammise, invece, il suo ulteriore credito per gli interessi legali fino al deposito del piano di riparto e per le somme relative all'I.V.A., in via chirografaria, ed alla Cassa Previdenza, in privilegio ex art. 11 della legge n. 21 del 1986, da calcolarsi su quanto effettivamente ripartito.
2. Il T, nella indicata qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo. Ha resistito, con controricorso, la curatela fallimentare. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 2.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 giugno 2019, n. 15517, dopo aver rilevato che «Il tema concernente le conseguenze della dedaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dal debitore sulla riconoscibilità della prededuzione del credito che il professionista che l'abbia assistito nella sua presentazione intenda poi insinuare al passivo del suo successivo fallimento merita un maggiore approfondimento», ha ritenuto insussistenti i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ., ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dall'art.
1-bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197. La curatela fallimentare ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La formulata doglianza, rubricata «Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 161, comma 7, ultima parte del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) - Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi - Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. - Cassazione della sentenza impugnata con decisione della causa nel merito ovvero, in subordine, con rinvio ai sensi dell'art. 383 cod. proc. civ.», lamenta, in tutti i profili in cui è articolata, l'erroneità del decreto impugnato esclusivamente nella parte in cui non ha riconosciuto la collocazione in prededuzione al suddetto credito di C 55.000,00, già ammesso in via privilegiata.
2. Sotto il profilo della denunciata «omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi», il descritto motivo è inammissibile, in quanto riferito ad una nozione di vizio motivazionale non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile in quello oggi contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 3 dicembre 2013), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine al quale, peraltro, il ricorrente è pure tenuto a specifici oneri di allegazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) qui rimasti affatto inadempiuti.
3. E', invece, fondata, alla stregua delle considerazioni di cui appresso, la prospettata doglianza di violazione di legge.
3.1. Giova immediatamente rimarcare che è assolutamente incontroverso tra le parti che: i) il 24 ottobre 2012, la Edizioni Larus s.r.l. in bonis depositò, presso il Tribunale di Bergamo, innanzi al quale già era incardinato un procedimento prefallimentare a suo carico, una domanda di concordato preventivo cd. "in bianco o con riserva", ex art. 161, comma 6, I.fall., ottenendo l'assegnazione del termine (originariamente di 60 giorni, poi prorogato fino al 6 febbraio 2013) previsto dalla medesima norma per la presentazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi