Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2024, n. 4280

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Nel pubblico impiego privatizzato, qualora la condotta illecita del dirigente esterno già titolare del rapporto impiegatizio con il medesimo ente si sia protratta durante entrambi i rapporti lavorativi, competente per il procedimento disciplinare, in applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, è l'UDP (ufficio procedimenti disciplinari) relativo alle figure dirigenziali, ferma restando la necessità di una conduzione, valutazione e definizione differenziata del procedimento, in relazione ai distinti rapporti impiegatizio e dirigenziale, qualora sia diversa la disciplina ed il catalogo degli illeciti e delle rispettive sanzioni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2024, n. 4280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4280
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 15144/2021 Numero sezionale 5091/2023 Numero di raccolta generale 4280/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: IMPIEGO PUBBLICO – CATERINA MAROTTA Presidente SANZIONI DISCIPLINARI FUNZIONARIO/DIRIGENTE ANDREA ZULIANI Consigliere – REGOLE PROCEDURALI E SOSTANZIALI. IRENE TRICOMI Consigliere Ud.5/12/2023 PU ROBERTO BELLÈ Consigliere-Rel. NICOLA DE MARINIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15144/2021 R.G. proposto da: AV HR, rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCO STALLONE, LORENZO MARIA DENTICI e LUIGI MAINI LO CASTO ed elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22 presso lo studio dell'avv. CLAUDIO CATALDI

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 237/2021, depositata il 2.4.2021, RG 929/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.12.2023 dal Consigliere ROBERTO BELLE';
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Lorenzo Maria Dentici e Francesco Stallone per il ricorrente. Numero registro generale 15144/2021 Numero sezionale 5091/2023 Numero di raccolta generale 4280/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di CH DA, dapprima funzionario con incarico dirigenziale (dal 19.1.2015 al marzo 2015, presso la Direzione Regionale del Veneto), poi titolare di posizione organizzativa temporanea con funzioni dirigenziali delegate (dal 24.12.2015 al 25.1.2016 sempre presso la Direzione Regionale del Veneto), e quindi incaricato come dirigente esterno (dall'1.2.2016, Capo ufficio grandi contribuenti), cui era stato addebitato – secondo ciò che si legge nella sentenza impugnata – quanto già imputato al medesimo con ordinanza penale di custodia cautelare, ovverosia: di essersi messo a disposizione, insieme al Tenente Colonnello Corrado della Guardia di Finanza, del contribuente “Gruppo Baggio” al fine di una riduzione degli importi contestati in sede di verifica fiscale, nonché per impedire un approfondimento delle verifiche stesse e per fare avere notizie sull'attività ispettiva;
di essersi messo a disposizione, insieme con tale IO RE, in passato dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, poi trasferito a Pesaro, della contribuente “AT Assicurazioni”, per ridurre le conseguenze della verifica fiscale in corso nei riguardi di essa, in ragione anche di quanto promesso dalla società al RE, di cui il DA era consapevole, ovverosia l'assunzione o conferimento di incarichi alla di lui compagna.

2. La Corte d'Appello prendeva dapprima posizione in ordine al fatto che il DA, nel periodo cui risalivano i fatti contestati, era stato dapprima addetto, seppure come funzionario, all'incarico dirigenziale di Capo settore controlli e riscossione presso la Direzionale Regionale del Veneto, tornando poi, per un periodo, come emerge dal ricorso, alla mera veste di funzionario, per quindi 2 di 16 Numero registro generale 15144/2021 Numero sezionale 5091/2023 nuovamente ricevere incarico di posizione organizzativa ancora Numero di raccolta generale 4280/2024 come Capo settore Controllo e venendogli infine attribuita, nella Data pubblicazione 16/02/2024 qualità di dirigente esterno ex art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001, la posizione di Capo ufficio grandi contribuenti della menzionata Direzione Generale. La Corte territoriale evidenziava come il ruolo di interlocutore del DA fosse stato unico durante tutto il periodo interessato, con fatti contestati da collocare in epoca “compresa tra il 2015 ed il 2017”, ma con coinvolgimento documentato del ricorrente fino alla fine del 2016. Riteneva quindi che correttamente, sebbene in una fase il DA fosse funzionario e solo successivamente fosse divenuto dirigente, a procedere fosse stato l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD) competente per l'ultimo periodo e che non si potesse sostenere l'esistenza di una radicale distinzione di obblighi gravanti sulle diverse figure del funzionario e del dirigente.

3. Quanto alla tempestività del provvedimento, la Corte territoriale riteneva che essa andasse misurata sulla data di “formazione” del provvedimento di licenziamento e non su quella successiva di sua “comunicazione” all'interessato, sicché non potevano dirsi violati i termini procedurali prescritti.

4. Nel merito, la sentenza impugnata premetteva che il giudicato assolutorio penale in favore del DA, peraltro non ancora irrevocabile e riguardante fatti diversi, non impediva l'esame delle condotte ricostruite sulla base delle emergenze istruttorie. Procedendo quindi a tale disamina, la Corte distrettuale riteneva provato che il DA avesse agito tenendo indebiti contatti con soggetti interni ed esterni all'Amministrazione, ma comunque non competenti per il procedimento, in relazione alle attività di verifica nei riguardi di AT Assicurazioni e del Gruppo Baggio, nella consapevolezza tra l'altro degli interessi delittuosi almeno del 3 di 16 Numero registro generale 15144/2021 Numero sezionale 5091/2023 dirigente RE, quanto agli incarichi che AT avrebbe dovuto Numero di raccolta generale 4280/2024 conferire alla di lui compagna. Data pubblicazione 16/02/2024 5. CH DA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il Procuratore Generale ha depositato note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso, come anche poi in sede di discussione orale. Il ricorrente ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso concerne la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 19, comma 6 e 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1 e 8 del CCNL dell'area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali e degli artt. 1 e 66 del CCNL relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali. Il ricorrente sostiene che “l'attrazione di tutti gli addebiti contestati in un unico procedimento è illegittima poiché il dott. DA, al tempo dei fatti contestati, era privo della qualifica dirigenziale”, sicché l'Agenzia delle Entrate aveva indebitamente concentrato presso l'UPD della dirigenza, pur esistendo un analogo ufficio per il personale di comparto, l'esame dell'intero procedimento, per condotte poste in essere quando il ricorrente non era un dirigente dell'amministrazione, con erronea applicazione del CCNL della Dirigenza ad addebiti mossi in relazione a condotte di chi era funzionario del comparto. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2016 c.c., in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del CCNL dell'area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali ed agli artt. 65, 66 e 67 del CCNL relativo al personale del comparto delle 4 di 16 Numero registro generale 15144/2021 Numero sezionale 5091/2023 agenzie fiscali, sostenendo, in collegamento con quanto detto con il Numero di raccolta generale 4280/2024 primo motivo, che l'erronea individuazione dell'UPD competente Data pubblicazione 16/02/2024 aveva inficiato insanabilmente il procedimento disciplinare, posto che la sanzione era stata fondata su una disciplina erroneamente individuata, ovverosia quella prevista per i dirigenti e non per il personale di comparto, cui apparteneva il ricorrente ed attraverso il richiamo a previsioni di contrattazione collettiva del tutto inconferenti.

2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono infondati.

2.1 In punto di fatto – con accertamento che non può qui essere sindacato nel merito ed a ben vedere non è aggredito dal motivo – le vicende oggetto del procedimento disciplinare sono state ritenute dalla Corte territoriale sostanzialmente unitarie ed hanno interessato sia il periodo in cui il ricorrente era investito di posizioni di responsabilità o apicali quale funzionario, sia il successivo periodo in cui egli, posto in aspettativa come funzionario dell'Agenzia, aveva ricevuto l'incarico dirigenziale quale dirigente “esterno” ai sensi dell'art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001, il tutto, dice la Corte d'Appello, dal 2016 e almeno fino alla fine del 2016 (pag. 23 e pag. 6 della sentenza impugnata).

2.2 In punto di diritto, va preliminarmente detto che il rapporto di lavoro con i dirigenti c.d. esterni, siano essi estranei alla P.A. o provengano da essa e vengano collocati a tal fine in aspettativa, si realizza attraverso contratti di lavoro subordinato dirigenziale, disciplinato secondo le regole proprie dell'impiego pubblico privatizzato di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 18 dicembre 2012, n. 23351). Non vi è quindi dubbio che il dirigente, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, possa essere assoggettato a procedimento disciplinare, come gli altri dipendenti 5 di 16 Numero registro generale 15144/2021 Numero sezionale 5091/2023 Numero di

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