Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3472

CASS
Sentenza
9 aprile 1999
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CASS
Sentenza
9 aprile 1999

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Massime • 2

È inammissibile, per difetto di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.), il ricorso dal cui accoglimento il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità giuridica.

Il compimento di attività pubblicitaria da parte di un notaio costituisce illecita concorrenza ai colleghi, ai sensi dell'art. 14 R. D. L. 14 luglio 1937 n. 1666, anche se non sia contraria al decoro ed al prestigio della classe notarile (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto illecita, ai sensi del citato art. 14 legge notarile, l'iniziativa di un notaio di promuovere periodicamente presso il proprio studio "serate culturali", cui erano regolarmente invitati i personaggi più influenti o più in vista della città).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3472
Data del deposito : 9 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS RE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende unitamente agli avvocati GRANDE STEVENS FRANZO, RENATO PAPARO, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO TORINO;
CONS NOTARILE DISTRETI RIUNITI TORINO &;



- intimati -


avverso la sentenza n. 3/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 17/3/98;
depositata il 20/04/98;
RG.3/98+4/98;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, confermate in camera di consiglio dal Dott. PAOLO DETTORI che si riporta alle conclusioni scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.12.1997, il Tribunale di Torino riteneva il notaio TI MO colpevole di reiterata violazione di cui al combinato disposto degli artt. 147 l.n. e 14 c.1^ e 3^ R.D.L. n.1666/1937 , perché nella sua qualità di notaio faceva concorrenza
ai colleghi servendosi di richiami e pubblicità vietati dalla legge professionale e gli infliggeva la sanzione dell'ammenda. Avverso questa sentenza proponevano appello sia il TI, che chiedeva il proscioglimento, che il P.G., che nell'atto di impugnazione chiedeva che venisse inflitta la più severa sanzione della sospensione, mentre nell'udienza di precisazione delle conclusioni limitava la richiesta alla sanzione più lieve della censura.
La C.A. di Torino, con sentenza 20.4.1998, "respingeva l'appello del TI ed accoglieva in parte quello del P.M., infliggendo al notaio la sanzione della censura".
Riteneva nel merito la corte di appello che sussisteva la violazione delle norme contestate, poiché lo scopo promozionale delle serate culturali organizzate dal notaio presso il proprio studio si erano protratte regolarmente per circa tre anni, nonostante i richiami del Consiglio;
che gli inviti erano stati sempre effettuati con la spendita della qualifica professionale dell'anfitrione, il che non aveva potuto non avere come effetto l'ampliamento delle conoscenze e dei contatti del notaio TI (che di recente si era trasferito a Torino) nel mondo cittadino che conta (gli inviti erano infatti accuratamente selezionati).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TI.
Motivi della decisione.


1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 148 e 151 l. n. e la carenza del potere giurisdizionale. Assume il ricorrente che il P.G. presso la corte di appello non avrebbe potuto abbandonare la sua precedente richiesta di parziale riforma della sentenza del Tribunale (con richiesta di applicazione della più grave sanzione della sospensione) e ridurre la richiesta alla comminazione della pena della sanzione della censura, in quanto ciò si traduceva in un appello in melius, da parte del P.M., a cui ciò era impedito, potendo egli solo provvedere al ritiro dell'appello.
A parere del ricorrente la Corte in accoglimento di detto appello del p.m. aveva provveduto ad irrogare la sanzione della censura che non rientrava nel suo potere giurisdizionale, ma in quello del consiglio notarile.


2. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti il motivo di ricorso, così come

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