Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2018, n. 30034

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2018, n. 30034
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30034
Data del deposito : 21 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 25860 del ruolo generale dell'anno 2011, proposto da Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-

Contro

L Gas Natura! Distribuzione Italia s.p.a., in qualità di incorporante di S.ME.Di.GAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine al controricorso, dall'avv.to Prof. G Z e dall'avv.to C L, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore, in Roma, alla Via Crescenzio n. 91;
-controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 351/34/2010, depositata in data 23 luglio 2010, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 dal Relatore Cons. M G P D V di N. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. U D A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione e per il rigetto del ricorso incidentale;
uditi per l'Agenzia delle entrate l'avv.to dello Stato G C e per la società controricorrente e ricorrente incidentale gli avv.ti G Z e C L.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 351/34/2010, depositata in data 23 luglio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di S.ME.Di.GAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché l'appello incidentale proposto dalla società contribuente nei confronti dell'Agenzia delle dogane, avverso la sentenza n. 27/09/2007 della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente, esercente l'attività di deposito fiscale di gas metano nella provincia di Catania, avverso l'atto di contestazione n. 18/2002/CT, con il quale previo p.v.c. del 17 dicembre 1999 dei funzionari dell'UTF, l'Agenzia delle dogane aveva irrogato a carico della ricorrente le sanzioni ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, pari a euro 310.665,00, in relazione all'omesso versamento di accise per l'importo di euro 173,46 nonché al tardivo versamento di sei rate di imposta, relativamente ai mesi di febbraio, agosto-dicembre 1998, per un importo di euro 1.035.376,26. 2.In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) al termine di verifica fiscale, con p.v.c. del 17 dicembre 1999, i funzionari dell'UTF avevano contestato alla S.ME.Di.GAS s.p.a. l'omesso versamento di accise e il tardivo versamento di sei rate di imposta maturate nel 1998;
2) a fronte di siffatti omessi e tardivi pagamenti, con avviso di pagamento l'Agenzia delle dogane aveva richiesto alla società contribuente, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, il pagamento di complessivi euro 75.096,36 a titolo di interessi e indennità di mora, somma che veniva corrisposta in data 12 gennaio 2000;
3) con atto di contestazione del 19 febbraio 2002, l'Agenzia aveva applicato le sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, per l'importo di euro 310.665,00;
4)avverso l'atto di contestazione la contribuente aveva fatto ricorso alla CTP di Catania, che l'aveva parzialmente accolto ritenendo applicabile la normativa sulla continuazione di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997;
5) avverso la sentenza della CTP, aveva proposto appello principale l'Agenzia delle dogane deducendo la inapplicabilità alla fattispecie dell'art 12 cit.;6) aveva spiegato appello incidentale la società contribuente deducendo la errata applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e, in subordine, la applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997.3.La CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) la CTP aveva correttamente rideterminato l'ammontare delle sanzioni comminate in applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 12 del d.lgs. n. 471 del 1997, trattandosi di "diverse violazioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi";
2) premessa l'applicabilità del d.lgs. n. 471 del 1997 con riguardo a tutti i tributi e l'integrazione del sistema sanzionatorio con le disposizioni speciali di imposta di cui al d.lgs. n. 504 del 1995, nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas, dovevano applicarsi sia l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa che l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente ratione temporis, che prevede un'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, non realizzandosi un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva, con riferimento alla sanzione amministrativa, e reintegrativa del patrimonio leso, con riguardo all'indennità di mora.

4.Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, la Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a., in qualità di incorporante di S.ME.Di.GAS s.p.a., articolando ricorso incidentale, affidato a tre motivi di cui due proposti in via condizionata.

5. Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo nelle conclusioni di cui al controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, la Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 cit., ancorché: 1) le violazioni contestate alla contribuente erano relative al medesimo periodo di imposta (anno 1998);
2) per le accise sull'energia e, quindi, anche per quelle sul gas metano, si doveva escludere la ricorrenza di un vero e proprio periodo di imposta, trattandosi di un "tributo istantaneo" esigibile al momento dell'immissione in consumo del prodotto;
3) la fattispecie dell'omesso o ritardato versamento di accise non rientrava né nel primo comma dell'art. 12 cit. che ammette il cumulo giuridico delle sanzioni, in caso di pluralità di omissioni, soltanto in ordine alle violazioni di tipo formale, né nel secondo comma della medesima disposizione che presuppone un concetto di "progressione";
4) dall'inapplicabilità alla fattispecie sia del primo che del secondo comma dell'art. 12 cit., avrebbe dovuto conseguire anche l'inapplicabilità del comma 5 dell'art. 12 cit., che prevede una sanzione specifica per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, quando si tratti di violazioni della stessa indole relative a periodi di imposta diversi.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, secondo periodo, 50, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, per avere la CTR ritenuto applicabile al tardivo versamento dell'accisa la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ancorché: 1) l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 rivesta natura afflittiva, per essere la funzione di riparazione del danno patrimoniale assicurata dalla previsione aggiuntiva degli interessi moratori;
2) l'art. 3, comma 4, cit. assuma valenza di norma speciale rispetto alla previsione dell'art. 13 cit.;
3) il sistema di cui al d.lgs. n. 504 del 1995 contenente tutta la disciplina, sostanziale, procedurale e sanzionatoria, in tema di imposte sulla produzione e sui consumi sia a carattere "chiuso" e ciò emerga avuto 5 itY1 riguardo all'art. 50 del medesimo testo, quale norma appunto di chiusura.
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