Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18353

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18353
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURUIANA ALEXANDRU CONSTANTIN (ALIAS) nato il 01/12/1990 avverso l'ordinanza del 02/05/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del PG, N L, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso_

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2 maggio 2022 Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena concessa ad A C B con le sentenze vrribunale di Ascoli Piceno in data 1 marzo 2011, irrevocabile il 24 novembre 2011, del Tribunale di Fermo del 31 maggio 2012, irrevocabile il 27 novembre 2012, infine del Tribunale di Bergamo del 7 aprile 2014, irrevocabile il 14 giugno 2014. Secondo il giudice dell'esecuzione, il fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza del Tribunale di Bergano in data 15 ottobre 2010, irrevocabile dal 16 dicembre 2010, di condanna alla pena di sette mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, relativa a un fatto commesso il 4 ottobre 2010. 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa citazione dell'interessato. B era stato dichiarato irreperibile nel corso del giudizio e, ciò nonostante, il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 29 aprile 2022 non era stato notificato al difensore, come prescritto dall'art. 159 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato. Evidenzia il ricorrente che la relativa richiesta non richiede formalità particolari", che non deve essere necessariamente formulata per iscritto, ben potendo essere rivolta al giudice dell'esecuzione oralmente in udienza, come avvenuto nel caso che ci occupa;
né sussiste alcun onere di allegazione delle sentenze oggetto della richiesta che devono, invece, essere acquisite ex officio dal giudice ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. Giusta la tesi del ricorrente, la questione dell'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen. sarebbe preliminare rispetto a quella della revoca della sospensione condizionale perché, ove riconosciuta, B non avrebbe atzbizs fruito per più di una volta del beneficio.
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