Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2022, n. 30850

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2022, n. 30850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30850
Data del deposito : 19 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 23201-2019 proposto da: C U R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA

109, presso lo studio dell'avvocato B B, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GUERRERA GRIMALDI, GIOVANNI LOMBARDO;
2022

- ricorrente -

2772

contro

I.C.A.M. - ISTITUTO CATECHISTICO ANNUNCIAZIONE DI MARIA - 0.N.L.U.S. VILLAGGIO SAN GIUSEPPE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 680/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 848/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2022 dal Consigliere Dott. F G;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. i r.g. n. 23201/2019

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città e con essa la legittimità del licenziamento intimato il 29 giugno 2015 a C U R dall'Istituto Catechistico Annunciazione di Maria (I.C.A.M.) in relazione ai gravi comportamenti tenuti e contestati.

2. Il giudice del reclamo ha evidenziato che in sede di opposizione il Tribunale aveva escluso che il licenziamento fosse inefficace, per effetto della maturata decadenza dal potere di irrogarlo, sulla base di tre distinte ed autonome ragioni: • perché l'art. 40 del c.c.n.I., applicabile al rapporto, disponeva la sospensione dei termini per l'irrogazione della sanzione disciplinare nel caso in cui il dipendente avesse richiesto di essere ascoltato;
• perché la sessione orale del 18.5.2015, nel corso della quale era stato sentito il lavoratore, era stata rinviata al 3.6.2015 sicché il termine fino al 28.5.2015, concesso per il deposito di memorie difensive, non esauriva il procedimento in corso;
• perché, comunque, il richiamo all'art. 40 del c.c.n.l. era improprio atteso che con tale norma era individuato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ma, nello specifico, tale evento (della presentazione della deduzione da parte del lavoratore) non era mai avvenuto.

3. Ha quindi osservato che delle tre ragioni solo le prime due erano state oggetto di specifiche censure in appello mentre la terza non ne era stata attinta.

4. Pertanto, ha ritenuto che l'affermazione del giudice dell'opposizione che non fosse possibile applicare analogicamente la decadenza di fonte pattizia ad un caso in cui le deduzioni del lavoratore non erano state mai presentate, era coperta dal giudicato e che, perciò, le censure che investivano gli altri concorrenti profili erano inammissibili.

5. Quanto alla pretesa genericità della contestazione disciplinare, la Corte territoriale ha ritenuto che l'affermazione del giudice dell'opposizione - che la contestazione degli addebiti era stata effettuata con chiarezza e per iscritto, anche consegnando nel corso della riunione della commissione disciplinare i documenti posti a fondamento della procedura - non fosse stata oggetto di specifica censura ed era perciò coperta da giudicato.r.g. n. 23201/2019 6. Inoltre, ha evidenziato che il reclamante non si era confrontato con la decisione che aveva chiarito che il principio della immutabilità della contestazione non è inciso nel caso in cui l'integrazione dell'originaria contestazione avvenga prima dell'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare.

7. Ha osservato al riguardo che tale affermazione non solo non era stata adeguatamente confutata ma, inoltre, era corretta in quanto il principio di immutabilità della contestazione e quindi dei motivi del licenziamento impongono che quest'ultimo sia irrogato in relazione a fatti materiali oggetto di preventiva contestazione restando così garantita la correlazione tra addebito contestato e sanzione irrogata. Inoltre, le condotte su cui si incentra l'esame del giudice di merito non devono differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva ma ciò non esclude che il datore di lavoro possa integrare o rendere maggiormente specifica, in relazione a tutti i fatti precedentemente contestati, anche emendando originarie carenze della contestazione originaria, purché nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare, nel rispetto dei diritti di difesa dell'incolpato e prima dell'irrogazione della sanzione.
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