Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/05/2019, n. 12707
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
iato la seguente - Distruzione ORDINANZA del documento in sul ricorso 2861-2017 proposto da: caso di mancato CARASSAI SATURNO, domiciliato ex lege in ROMA, contenimento dell'obbligazione presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, del fideiussore rappresentato e difeso dall'avvocato G DE entro un SANTIS giusta procura speciale in calce al ricorso;certo importo - - ricorrente - Riempimento "contra contro pacta" - Sussistenza INTESA SANPAOLO PROVIS SPA, in persona Conseguenze 2018 dell'Amministratore Delegato dott. C S, R.G.N. 2861/2017 2258 elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI POGGIO Con. LORENZO 10, presso lo studio dell'avvocato p Rep. A S, rappresentato e difeso Ud. 19/Ln-72fl1q dall'avvocato F B giusta procura speciale in calce al controricorso;cc - controricorrente - avverso la sentenza n. 342/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/02/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere Dott. S G GZI;FATTI DI CAUSA 1. S C ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 342/16, del 25 febbraio 2016, che - rigettando il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 4445/10, del 30 settembre 2009 - confermava la reiezione dell'opposizione, proposta ex art. 645 cod. proc. civ. dall'odierno ricorrente, contro il decreto che gli ingiungeva il pagamento di C 31.933, 26 in favore della società Finemiro Leasing S.p.a., oggi Neos Finance S.p.a. 2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che il suddetto provvedimento monitorio veniva emesso in favore della società Finemiro Leasing per avere egli garantito un'operazione di locazione finanziaria, relativa alla fornitura di macchinari da cucina per ristorante, da destinarsi alla società Villa La Quercia S.r.l. Il C, infatti, aveva sottoscritto una fideiussione in bianco, dinanzi a testimoni e al presunto legale rappresentante della società fornitrice, For. ma.pan S.r.l., tale Alessandro F, precisando, tuttavia, al momento della firma, di non volere e non poter garantire una cifra superiore a £. 50.000.000. Infatti, non essendo stato il prezzo della fornitura ancora determinato, il C dichiarava che, ove lo stesso fosse stato superiore all'importo che egli intendeva garantire, il foglio da lui firmato in bianco avrebbe dovuto essere strappato. Riferisce, inoltre, il ricorrente di non aver saputo più nulla dal F, sebbene costui - al momento della firma della fideiussione - gli avesse assicurato che si sarebbe informato, con gli altri soci della società fornitrice, circa la possibilità che il prezzo della fornitura fosse effettivamente contenuto nella misura suindicata.In seguito, tuttavia, il C apprendeva che la società fornitrice aveva concesso in locazione, alla società utilizzatrice, macchinari da cucina per il valore altissimo, di £. 208.381200, come da fattura n. 24 del 14 febbraio 2001, indicante ben ventiquattro beni, quantunque il contratto di locazione facesse riferimento a tre soltanto. Su tali basi, dunque, il Carassaì si opponeva al provvedimento monitorio, sostenendo la non regolarità della fattura "de qua", l'eccessività del prezzo della locazione, la carenza di messa in mora, il recesso per giusta causa, la nullità del contratto di leasing, anche per indeterminatezza dell'oggetto, la violazione dell'art. 1474 cod. civ., l'insussistenza del credito azionato, la violazione degli obblighi contrattuali, i limiti dell'atto di fideiussione, essendo stato lo stesso rilasciato senza data certa e senza che il suo contenuto risultasse previamente determinato o determinabile. Respinta l'opposizione, avverso tale decisione esperiva gravame il C, che veniva, tuttavia, rigettato dalla Corte felsinea. Nel corso del giudizio di secondo grado il C depositava documentazione attestante la pendenza, a carico della F e di alcuni dirigenti della Finemiro Leasing, sede di Avezzano, di un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 640 e 61, comma 1, n. 7), cod. pen. nonché 2, 5, e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n 74. Inoltre, per quanto qui ancora di interesse, all'udienza del 27 maggio 2014, l'allora appellante proponeva querela di falso, ex artt.355 e 221 cod. proc. civ., affinché fosse accertata: 1) la falsità ideologica del contratto di leasing, giacché recante importi del tutto sproporzionati rispetto al reale;2) la falsità oggettiva e ideologica della fattura n. 24 del 14 febbraio 2001, giacche utilizzata per operazioni inesistenti in relazione agli stessi beni oggetto del contratto fraudolento;3) la falsità del documento di fideiussione sottoscritto in bianco ed abusivamente riempito da altri, senza autorizzazione del sottoscrivente. Il gravame esperito veniva, però, respinto dalla Corte di Appello di Bologna. 3. Avverso la sentenza della Corte felsinea ricorre per cassazione il C, sulla base di quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - si ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 221, 355 e 34 cod. proc. civ., avendo la Corte di Appello omesso di considerare che la querela di falso, anche quando proposta incidentalmente, costituisce un'azione a sé, caratterizzata da autonomia ed attribuita alla competenza per materia del tribunale. Ci si duole, in sostanza, che il giudice d'appello non ha proceduto a compiere la sola indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza, o meno, dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, addentrandosi, invece, a compiere una valutazione di merito sulla rilevanza della falsità, in particolare motivando l'inammissibilità della querela in ragione della presunta novità delle domande proposte. In questo modo, pertanto, la Corte territoriale avrebbe confuso le regole sull'ammissibilità della domanda in appello con quelle sulla ammissibilità della querela di falso. 3.2. Con il secondo motivo - proposto, congiuntamente, ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - si ipotizza l'omesso esame circa alcuni fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ed esattamente la circostanza che l'allora appellante ebbe a denunciare un riempimento abusivo della polizza fideiussoria avvenuto "absque pactis" e non "contra pacta", donde la violazione e falsa applicazione anche dell'art. 221 cod. proc. civ., oltre che la violazione di legge costituzionalmente rilevante afferente l'inesistenza (sotto l'aspetto materiale e grafico) della motivazione della sentenza impugnata. Si censura la sentenza impugnata, come detto, laddove ha ritenuto che quello denunciato dal C sia stato un riempimento abusivo avvenuto "contra pacta" (e non "absque pactis"), la cui prova è, pertanto, ammissibile con ogni mezzo, e non con la querela di falso. Si rileva, per contro, come le parti, nel caso dì specie, non avessero ancora raggiunto un accordo preciso, specie con riguardo al prezzo della fornitura, tanto lo stesso C chiedeva, ove l'importo da garantire fosse risultato superiore a £ 50.000.000, che il foglio da lui firmato in bianco fosse strappato. Il riempimento del foglio, dunque, sarebbe avvenuto senza che l'autore di siffatta operazione fosse stato previamente autorizzato dal sottoscrivente con apposito patto. La medesima censura è articolata anche sotto un differente profilo, denunciandosi il fatto che la Corte territoriale, nel pervenire all'interpretazione secondo cui il riempimento sarebbe avvenuto in violazione di un preciso mandato "ad scribendum", avrebbe operato un'interpretazione della domanda che ha completamente ignorato la sostanza della proposta querela di falso, e dunque il criterio ermeneutico che privilegia l'interpretazione sostanziale della stessa. In questo modo il giudice di appello sarebbe incorso in un vizio motivazionale ancora scrutinabile da questa Corte, dal momento che, nella specie, ricorrerebbe un'assoluta omissione di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi