Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2023, n. 24601
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OK EP detto EV nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 3 legge n. 146 del 2006 e rideterminato la pena inflitta, per quel che rileva in questa sede, a EP OK in anni otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata. Va premesso che la condanna, in entrambi i gradi di giudizio, ha riguardato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto OK è stato ritenuto partecipe dell'associazione di tipo mafioso, denominata Eiye o Supreme Eiye Confraternity, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria, finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona al fine di assumere e mantenere il predominio sulla comunità nigeriana. In particolare, il ruolo di OK è stato individuato in quello di membro "brutale" degli Eiye, insignito del ruolo di Flight OM, che partecipava alle attività del "nest" (letteralmente "nido", ovvero l'articolazione territoriale del sodalizio) ed alle riunioni dei suoi membri, prendeva parte 'attiva ai confitti con gli altri "cult" e operava, nel rispetto delle regole "cultiste", nella piazza di spaccio di Ballarò a Palermo (condotta contestata in forma aperta a partire dal 2003).
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di EP OK, avv. Giulio Bonnano, deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione relativa alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed alla loro utilizzazione ai fini del giudizio di colpevolezza del ricorrente. Si lamenta, in particolare, la genericità delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia i quali si sono limitati a riferire dell'intraneità al sodalizio dell'imputato, ammessa anche dall'OK ma in relazione ad un periodo antecedente il suo ingresso nel territorio italiano, senza alcuna specifica indicazione dell'attività svolta dal ricorrente nel territorio italiano. A conferma di tale deduzione difensiva, si sottolinea che nessun reato fine è stato ascritto all'OK, il quale ha ammesso di essere già stato giudicato per l'attività di spaccio e di avervi fatto ricorso per necessità economiche. Si deduce, inoltre, con riferimento alla credibilità ed attendibilità soggettiva dei due collaboratori di giustizia, l'omessa considerazione dei motivi di rancore che questi nutrivano nei confronti di alcuni connazionali, emergente dal carattere unidirezionale delle propalazioni accusatorie verso soggetti con i quali avevano avuto scontri di vedute (si segnala al riguardo che il ricorrente