Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34713

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Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34713
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 5401/2018 Numero sezionale 3852/2023 Numero di raccolta generale 34713/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto LAVORO Dott. FELICE MANNA Presidente AUTONOMO Dott. MILENA FALASCHI Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Ud. 30/11/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. REMO CAPONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5401/2018 proposto da: TIBERIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA N. 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA (Studio Di Capua/Sandoval), rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO GRIMALDI;

- ricorrenti -

contro

TUFANO SABATO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Ric. 2018 n. 5401 sez. S2 - ud. 30.11.2023 PU 1 Numero registro generale 5401/2018 Numero sezionale 3852/2023 Numero di raccolta generale 34713/2023 Data pubblicazione 12/12/2023

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. RG 3807/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 07.12.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.11.2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per il parziale accoglimento del quarto motivo di ricorso con il rigetto dei restanti;
udito l'avvocato SABATO TUFANO per il controricorrente;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis cod. proc. civ. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, l'avvocato Sabato UF adiva il Tribunale di Torre Annunziata al fine di sentir condannare la IB s.r.l. al pagamento in proprio favore, a titolo di compenso per le attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale prestate nell'interesse della convenuta in varie cause presupposte, intercorse con le società Pa.ri.fa. s.r.l. e Victor s.r.l., del complessivo importo di euro 140.683,36, pari alla differenza tra la maggior somma di euro 162.904,36 - che l'attore asseriva dovuta in forza di preventivo in atti - e l'acconto già percepito di euro 22.221,00. A fondamento della domanda il professionista esponeva di aver svolto, in particolare, le seguenti prestazioni: (1) partecipazione ad assemblee societarie ed organizzazione di incontri presso il proprio studio finalizzati alla ricerca di una soluzione transattiva del contenzioso in essere con le controparti, nonché introduzione di una procedura di mediazione obbligatoria;
(2) assistenza nel giudizio di appello introdotto dalla Pa.ri.fa s.r.l. avverso la sentenza n. 86/13 del Tribunale di Torre Annunziata;
(3) proposizione del ricorso per Ric. 2018 n. 5401 sez. S2 - ud. 30.11.2023 PU 2 Numero registro generale 5401/2018 Numero sezionale 3852/2023 Numero di raccolta generale 34713/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4238/14, definitiva del suddetto gravame;
(4) proposizione in danno della Pa.ri.fa. S.r.l., in forza della sentenza n. 86/13, di un pignoramento di quote sociali innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e costituzione nel conseguente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., introdotto dall'esecutata;
(5) intimazione alla Pa.ri.fa. s.r.l. di sfratto per morosità;
costituzione, all'esito della fase sommaria, nel giudizio a cognizione piena, nel quale veniva chiamata in causa la Victor s.r.l.;
esame della sentenza definitiva del giudizio e parere in ordine alla eventuale proposizione di appello.

2. La IB s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, siccome relativa al compenso per attività professionale svolta innanzi ad uffici giudiziari diversi da quello adito (Corte di Appello di Napoli e Suprema Corte di Cassazione);
nel merito, disconosciuta la sottoscrizione del preventivo riferita al proprio legale rappresentante, la convenuta contestava la debenza degli importi richiesti dall'attore: quanto all'attività stragiudiziale, rilevandone l'estraneità rispetto alle cause presupposte oggetto di domanda;
quanto alla procedura di mediazione, rilevandone la strumentalità, e dunque il difetto di autonomia, rispetto all'attività giudiziale svolta;
quanto alle prestazioni processuali, eccependo l'esorbitanza delle somme pretese, calcolate su scaglioni di valore non corrispondenti a quelli effettivi, nonché eccependo la negligenza con la quale il difensore aveva espletato il mandato professionale. La resistente eccepiva, altresì, di aver pagato al UF l'importo complessivo di euro 35.908,99 (anziché quello di euro 22.221,00 dedotto dal professionista) e concludeva per il rigetto della domanda, in ragione della somma, ritenuta congrua e satisfattiva, già corrisposta. Ric. 2018 n. 5401 sez. S2 - ud. 30.11.2023 PU 3 Numero registro generale 5401/2018 Numero sezionale 3852/2023 Numero di raccolta generale 34713/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 3. Con ordinanza collegiale del 07.12.2017, il Tribunale di Torre Annunziata disponeva preliminarmente la separazione della domanda afferente alle prestazioni svolte dal UF innanzi alla Corte di Appello di Napoli e alla Suprema Corte di Cassazione (per le quali declinava la propria competenza in favore della Corte di Appello di Napoli, fissando alle parti termine perentorio per la riassunzione del giudizio), dalla domanda riguardante le restanti attività, svolte innanzi all'ufficio giudiziario adito dal professionista (pignoramento di quote societarie e costituzione nella relativa opposizione;
sfratto per morosità e relativo giudizio di merito;
nonché, quanto all'attività stragiudiziale, procedura di mediazione obbligatoria disposta nel corso della causa locatizia). Sul punto, relativamente all'an debeatur, il primo giudice riteneva provato e non contestato che il professionista avesse svolto le seguenti attività: (a) proposizione di un procedimento di mediazione relativo alla causa di sfratto;
(b) proposizione di un pignoramento di quote sociali e redazione della comparsa di risposta a seguito di opposizione all'esecuzione;
(c) assistenza della IB s.r.l. nella fase sommaria e, successivamente, nella fase a cognizione piena della causa di sfratto. Per quel che concerne il quantum debeatur, dato atto di non poter prendere in considerazione il preventivo versato in atti dal professionista, poiché al disconoscimento della convenuta non aveva fatto seguito una rituale istanza di verificazione, il Tribunale determinava il compenso facendo applicazione dei parametri ex D.M. n. 55 del 2014, alla luce dei quali, tenuto conto del valore delle cause presupposte, liquidava i seguenti importi: (a) per la proposizione del procedimento di mediazione, euro 3.816,00;
(b) per la proposizione del pignoramento di quote, euro 1.898,00;
per la fase di studio e introduttiva del giudizio di Ric. 2018 n. 5401 sez. S2 - ud. 30.11.2023 PU 4 Numero registro generale 5401/2018 Numero sezionale 3852/2023 Numero di raccolta generale 34713/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 opposizione all'esecuzione, euro 7.283,00;
(c) per la fase sommaria della causa di sfratto, euro 10.707,00;
per la fase a cognizione piena, euro 27.804,00. Il Tribunale di Torre Annunziata condannava quindi la IB s.r.l. al pagamento in favore dell'avvocato UF, a titolo di compensi professionali, dell'importo complessivo di euro 51.508,00 oltre accessori previdenziali e tributari, oltre rimborso spese generali al 15% e interessi legali dalla domanda al soddisfo, ponendo a carico della convenuta il 50% delle spese di lite, che compensava per il restante 50%.

4. La IB s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza sulla base di sette motivi.

5. L'avvocato Sabato UF ha resistito con controricorso.

6. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la ricorrente insistito nelle proprie richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione dell'art. 112 cpc sotto il profilo dell'art. 360 co.1 n. 4 cpc – omessa pronuncia sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cpc [rectius c.c., ndr.]». La IB s.r.l. deduce di aver contestato il diritto al compenso reclamato dall'avvocato UF, quanto al pignoramento delle quote sociali, perché la procedura era stata sospesa per difetto di titolo esecutivo prima ancora del deposito dell'istanza di vendita, ed in seguito non era stata più riassunta dal difensore;
quanto alla causa di sfratto, perché il professionista aveva erroneamente proposto un'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, in luogo dell'opposizione ex art. 36 l. n. 392 del 1978 specificamente prevista dall'ordinamento per la fattispecie oggetto di causa, così cagionando la soccombenza della propria assistita. La IB s.r.l. deduce di aver pertanto denunciato, sulla scorta delle Ric. 2018 n. 5401 sez. S2 - ud. 30.11.2023 PU 5 Numero registro generale 5401/2018 Numero sezionale 3852/2023 Numero di raccolta generale 34713/2023 Data pubblicazione 12/12/2023 superiori premesse, che il contegno del difensore nell'espletamento del mandato si era rivelato contrario ai doveri di correttezza, buona fede e diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma secondo, cod. civ., e di aver quindi sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., della quale il Tribunale non avrebbe tuttavia tenuto conto, essendosi limitato a liquidare i compensi spettanti all'avvocato UF per l'attività prestata nei giudizi presupposti, senza esaminare gli inadempimenti che erano stati puntualmente dedotti dalla convenuta come fatti impeditivi della pretesa avanzata dal professionista.

1.1. La censura è infondata. Deve evidenziarsi che il giudice di merito, prendendo le mosse dalla procedura esecutiva, ha liquidato il compenso spettante all'avvocato UF limitatamente alle attività di

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